![Logo](https://i0.wp.com/agenparl.eu/wp-content/plugins/Plugin%20Logo/Agenparl.png?w=788&ssl=1)
(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
CAGLIARI
ORDINANZA N. (vedi stringa in alto)
“INTERDIZIONE VEICOLARE PONTE SA SCAFA – PORTO DI CAGLIARI”
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Cagliari,
PREMESSO che nell’ambito del porto di Cagliari insiste un ponte in ferro denominato Sa Scaffa
lungo il tratto dismesso della vecchia strada statale “Sulcitana”;
Appalti Srl con sede legale in Campagno di Roma (RM) via del Pavone 110, ha richiesto
l’autorizzazione al transito sul ponte Sa Scafa del porto di Cagliari di un autocarro a 4
assi, per il trasporto delle coperture in calcestruzzo delle vasche;
richiesto il parere tecnico alla società ANAS Spa, consegnataria del ponte Sa Scafa;
società Reco Appalti Srl ha trasmesso lo schema di carico del veicolo a pieno carico per il
posizionamento delle coperture delle vasche;
trasmesso alla società ANAS Spa lo schema di carico del veicolo;
quale è stato confermato il parere tecnico “con prescrizioni” sul grado di sicurezza
attendibile dell’opera durante i passaggi dei mezzi dell’impresa affidataria dei lavori
RECO Appalti;
Vincis in qualità di consulente strutturista incaricato da ANAS Spa;
provveduto alla consegna di mq 1.050 (ponte in ferro) e mq 945 aree variante provvisoria
alla società ANAS per i lavori di riparazione e ripristino del ponte in ferro;
CONSIDERATO che le suddette aree demaniali marittimi risultano ancora in consegna alla
predetta società ANAS;
transito e la sosta veicolare sul ponte sopra richiamato in ordine al contenuto della
relazione tecnica datata 26 ottobre 2015 del Provveditorato Interregionale per le opere
pubbliche di Cagliari;
convocata una riunione al fine di valutare la portata del ponte in relazione al peso dei
mezzi che dovranno attraversarlo;
di porto di Cagliari che hanno confermato la fattibilità del transito con l’osservanza di
prescrizioni;
Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Uff6 Sede Coordinata di Cagliari ha preso atto delle
verifiche tecniche intraprese dall’ANAS, dei relativi esiti di tali verifiche e delle prescrizioni
riportate, a firma di Tecnico Ingegnere abilitato, e al contempo si è rimesso nelle
valutazioni tecniche dalla stessa società ANAS quale consegnataria del ponte metallico
“Sa Scafa”;
CONSIDERATO che la società ANAS Gruppo FS Italiane, nell’ambito della Valutazione della
sicurezza e progetto di recupero del ponte in ferro “La Scafa” e ponticelli in c.a. di
approccio ha eseguito nello scorso mese di dicembre apposite prove statiche dinamiche e
visive sull’opera d’arte a cura del laboratorio specializzato 4EMME di Bolzano – Filiale di
Cagliari sotto la supervisione dell’Ingegnere strutturista Antonio Vincis per conto della
Struttura Territoriale Anas della Sardegna;
VISTO il “Nuovo Codice della Strada” (di seguito C.d.S.) approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n°
285 (in particolare gli artt. 6, comma 7 e 58) e successive modifiche e relativo
Regolamento di esecuzione e di attuazione (di seguito Reg. C.d.S.) approvato con D.P.R.
16/12/1992, n° 495 (in particolare gli artt. 8 e 213) e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTE le circolari dell’ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del
data 24/02/1995, 14/04/1995 e 07/01/1999, in materia di disciplina della circolazione
stradale in ambito portuale;
VISTI i Dp. prot. nn° 82/31052, 82/1059, 82/081217 e 82/028204 rispettivamente in data
Capitanerie di Porto – Reparto 2°, in materia di Sicurezza in ambito portuale;
CONSIDERATA altresì la necessità di prevenire incidenti e danni alle persone ed ai mezzi, e di
salvaguardare la sicurezza della navigazione e dello specchio acqueo portuale;
RENDE NOTO
Che il ponte in ferro – Località “Sa Scaffa” del porto di Cagliari nella giornata del 27 maggio 2024,
dalle 08:30 alle ore 16:00, sarà interessato da n. 2 transiti di un autocarro a 4 assi per conto della
società RECO Appalti (trasporto coperture vasche prefabbricate in calcestruzzo).
ORDINA
Articolo 1
Interdizione e divieti
Nella giornata e negli orari di cui al rende noto, in occasione dei suddetti transiti la circolazione
veicolare e pedonale sul Ponte in ferro ubicato all’interno del porto di Cagliari – Località “Sa
Scaffa” sarà vietata fino al termine del passaggio dei veicoli di cui al rende noto.
Nella giornata e negli orari di cui al rende noto nello specchio acqueo sottostante il suddetto
ponte fino ad una estensione di metri 50 (cinquanta) dalla proiezione verticale su entrambi i lati
del ponte è interdetta la navigazione, la sosta, l’ancoraggio di unità navali ed ogni altra attività
connessa all’uso pubblico del mare.
Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area interessata devono procedere
prestando particolare attenzione, valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite
dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo.
Al fine di scongiurare e prevenire pericoli e/o costituire impedimento al sicuro svolgimento delle
attività in tal senso previste, tutte le unità eventualmente in transito, sosta o navigazione in
prossimità dei limiti esterni delle zone di mare portuali interdetta dovranno attenersi
scrupolosamente e senza indugio, per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, ad
ogni disposizione impartita vie brevi dall’Autorità Marittima o dalle altre Amministrazioni
preposte e/o incaricate all’esecuzione della presente Ordinanza.
Articolo 2
Obblighi della Ditta esecutrice
1. E’ fatto obbligo alla Ditta RECO Appalti, di ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dalla
società ANAS Gruppo FS Italiane, quale consegnataria del bene demaniale. Il transito dovrà
avvenire solo nei termini e con le modalità ivi previste, nonché nel pieno e puntuale rispetto di
tutte le ulteriori ed eventuali concorrenti prescrizioni impartite dalle altre Amministrazioni a
vario titolo coinvolte. In particolare:
a. Transito limitato ai soli passaggi richiesti;
b. Transito con veicolo isolato in asse ponte e a velocità non superiore a 20 km/h;
c. Verifica degli ingombri al fine di accertare che nessun elemento del mezzo possa urtare
le membrature del ponte.
L’Amministrazione Marittima rimane manlevata da qualsiasi responsabilità da danni a terzi che
dovessero verificarsi in relazione al transito del mezzo pesante in questione.
Ogni intervento imprevisto si rendesse necessario dovrà essere comunicato a questa Autorità
marittima allo scopo di consentire di emanare tempestivamente i relativi provvedimenti di
polizia marittima e portuale.
Restano comunque a carico della società utilizzatrice del mezzo pesante, eventuali
responsabilità connesse a molestie, azioni giuridiche o danni derivanti dalle attività svolte.
La società ANAS consegnataria del bene demaniale marittimo, dovrà verificare la corretta
esecuzione degli stessi attenendosi alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi sopra
richiamati nonché vigilare nelle adiacenti aree, ponendo in essere ogni provvedimento ritenuto
idoneo.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si rimanda alla scrupolosa
osservanza di tutte le norme vigenti inerenti la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, del
cui rispetto e controllo hanno carico i responsabili della società esecutrice dei lavori.
L’Amministrazione marittima rimane manlevata da qualsiasi responsabilità da danni a terzi
eventualmente derivanti dalla presente Ordinanza.
Articolo 3
Deroghe
1. Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
• i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori;
• i mezzi ed il personale della Capitaneria di porto-Guardia Costiera e delle forze di polizia in
servizio;
• le unità del servizio 118 o del Comando provinciale Vigili del fuoco o adibite ad altro
pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione
delle finalità istituzionali perseguite dall’Ente di appartenenza.
Articolo 4
Disposizioni finali e sanzioni
1. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca più
grave reato, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero dell’art. 53
del D.Lgs 171/2005 se alla condotta di unità da diporto, nonché dall’art. 6 e 158 del Codice
della strada.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina
“ordinanze” del sito istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/cagliari nonché l’opportuna
diffusione tramite i locali organi di informazione.
Cagliari (vedi stringa in alto)
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giovanni STELLA
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005
GIOVANNI STELLA
Ministero della
GMT+01:00
ALLEGATO