(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024 - (AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 COMUNE DI PALERMO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE 73 DEL 11 aprile 2024
OGGETTO: Indicazioni in ordine all’applicazione dell’art. 11 della legge annuale
concorrenza 2022 (L. n. 214/2023) e disciplina del commercio su aree pubbliche.
ESECUZIONE IMMEDIATA
PRESENTI
SINDACO:
Lagalla Roberto
VICE SINDACO:
Cannella Pietro
Tamajo
Aristide
Falzone
Dario
Alongi
Pietro
Carta
Maurizio
Anello
Alessandro
Orlando
Salvatore
Pennino
Rosalia
Alaimo
Brigida
Ferrandelli
Fabrizio
Forzinetti
Giuliano
ASSENTI
ASSESSORI:
Totale N.
L’anno duemilaventiquattro addì undici del mese di aprile alle ore 18:20 in Palermo, nella sede
istituzionale di Palazzo Palagonia, si è adunata la Giunta Comunale per trattare vari argomenti,
compreso quello di cui all’oggetto.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Prof. Roberto Lagalla.
Partecipa il sottoscritto Dott. Raimondo Liotta, Segretario Generale del Comune.
Si dà atto che gli Assessori Alaimo, Alongi e Ferrandelli sono presenti in collegamento telematico.
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
digitalmente, corredata dai pareri previsti per legge, parere di regolarità tecnica reso favorevolmente
proposta agli atti dell’Ente;
Sentito l’Assessore Forzinetti, competente al ramo, il quale espone la problematica legata
la Concorrenza 2022” che prevede il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche.
La problematica nasce dalle diverse previsioni della Direttiva 2006/123/CE che vanno nel segno
della concessione dietro procedura selettiva. Il contrasto tra norma interna e norma comunitaria ha
portato il giudice amministrativo, con riferimento a provvedimenti emessi da altri Comuni, a
concludere per la correttezza della disapplicazione della norma interna.
Tuttavia, sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, che ha rinvenuto il divieto di applicazione
della norma nazionale soltanto in presenza di scarsità di risorse utilizzabili, cui conseguirebbe
lesione del principio di libera concorrenza nel caso di rinnovo delle concessioni, l’Ufficio
proponente ritiene che il Comune di Palermo debba applicare la norma interna atteso che
l’Amministrazione sta prevedendo una serie di misure idonee al reperimento di nuovi posteggi che,
pertanto, farebbero venire meno il presupposto (scarsità) del divieto di rinnovo.
Atteso quanto sopra, l’Ufficio chiede che la Giunta assuma una decisione in ordine all’applicazione
della norma interna.
Interviene il Segretario Generale il quale riferisce che, all’esito dell’attività di controllo sulla
regolarità amministrativa in fase preventiva, ex art. 4 comma 5 del Regolamento Unico dei
Controlli, è emerso, sotto il profilo formale, che la Giunta non ha competenza ad assumere decisioni
in ordine all’applicazione di norme di legge, essendo la interpretazione e la conseguente
applicazione di una norma di legge di competenza esclusiva della funzione dirigenziale.
Sotto il profilo sostanziale, riconosce, però, che la questione è indubbiamente complessa.
L’Ufficio di Staff del Segretario Generale, partendo da una disamina normativa, ha rilevato che gli
aspetti da considerare, al fine di stabilire l’applicazione o meno della norma di diritto interno,
rispetto alla Direttiva 2006/123/CE, sono tanti e connessi, anche, alla storia della normativa di
recepimento della Direttiva stessa.
commercio su aree pubbliche” prevede, al primo comma, il principio generale delle concessioni di
anni dieci da assegnare attraverso procedure selettive; mentre il quinto comma contiene una
disciplina transitoria ed in deroga per le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020, prevedendone
il rinnovo. Quindi tale ultimo comma disciplina il “rapporto di successione tra leggi” con l’art. 181
comma 4 bis della DL 34/2020 che, successivamente all’abrogazione, in parte qua, della legge di
recepimento della Direttiva, aveva previsto il rinnovo delle concessioni aventi scadenza entro il 31
dicembre 2020.
A parte che, ad avviso del Segretario Generale, il potere di recepimento della Direttiva si è
consumato, insinuando, perciò, il dubbio sull’attuale vincolatività della Direttiva, lo stesso ritiene, in
linea con l’Ufficio proponente, che si debba applicare la norma interna. Peraltro, un eventuale
contenzioso, legato alla disapplicazione della norma di diritto interno, vedrebbe la legittimazione
passiva del Comune; mentre un eventuale contenzioso, legato alla applicazione della norma di
diritto interno, vedrebbe la mancata legittimazione passiva del Comune, essendo legittimato passivo
lo Stato.
Tuttavia, non potendosi disconoscere la complessità della problematica, a parere del Segretario
Generale, occorrerebbe acquisire un parere legale. Propone, pertanto, che la Giunta, preso atto della
complessità della problematica, dia mandato all’Avvocatura Comunale di esprimere parere in
merito;
Dopo ampia ed articolata discussione dalla quale emerge, su proposta del Sindaco, l’opportunità di
richiedere parere anche al consulente giuridico del Sindaco;
Ritenuto il presente provvedimento meritevole di approvazione, con l’emendamento sopra definito;
Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese
DELIBERA
La proposta di deliberazione riguardante l’oggetto è fatta propria ed approvata nel testo allegato alla
presente la cui parte dispositiva, all’esito dell’emendamento, viene così re-iscritta:
DI PRENDERE e DARE ATTO della complessità della materia e, per l’effetto,
DI INCARICARE sia il consulente giuridico del Sindaco che l’Avvocato Capo dell’Avvocatura
Comunale di rendere, in forma disgiunta, parere finalizzato alla scelta della norma – interna o di
matrice comunitaria- da applicare alle concessioni di cui all’art. 11 comma 5 della L. 214/2023;
DI DARE MANDATO al Dirigente proponente di predisporre, con il supporto della Segreteria
Generale, richiesta di parere da inoltrare ai legali come sopra incaricati, in uno alla copia del
presente atto deliberativo e di ogni altro atto ritenuto utile”.
Con separata unanime votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.
PDG01/b
Il Dirigente dell’Ufficio Suap, Commercio e Supporto Tecnico in riferimento all’argomento in oggetto
indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:
OGGETTO: indicazioni in ordine all’applicazione dell’art. 11 della legge annuale concorrenza 2022
(L. n. 214/2023) e disciplina del commercio su aree pubbliche.
II DIRIGENTE
PREMESSO che:
La legge citata in oggetto introduce, all’art. 11, una modifica organica della disciplina del commercio su
aree pubbliche;
In particolare, al comma 5 prevede che:
I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all’articolo 181, comma 4-bis, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla
data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e
che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa,
compresa l’eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo
181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge ;
Inoltre, al comma 6, prevede che
Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento
delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità
sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando
l’eventuale maggiore durata prevista;
Rispetto alle predette disposizioni, la Presidenza della Repubblica ha espresso formali rilievi,
evidenziando che la disciplina del commercio su aree pubbliche, come affermato anche dalla Corte
costituzionale, con sentenza n. 291 del 2012, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva
2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (cd. “direttiva servizi”). La direttiva è
autoapplicativa, con la conseguente necessità della disapplicazione delle norme interne incompatibili,
con l’obbligo di una procedura di selezione “qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una
determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche
utilizzabili”, escludendo procedure di rinnovo automatico. La necessità di disapplicare le norme interne
in contrasto con tale obbligo è stata ribadita di recente, con riferimento alla disciplina delle concessioni
demaniali marittime, dal TAR Lazio, con sentenza n. 19051 del 15 dicembre 2023, e dalla Corte di
Giustizia, con sentenza del 20 aprile 2023. Con specifico riferimento alle concessioni per il commercio
su aree pubbliche, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, rispetto alla proroga disposta
dal decreto legge n. 34 del 2020, aveva già rilevato, nel parere del 15 febbraio 2021, l’incompatibilità
con la direttiva servizi, invitando i Comuni a disapplicare le norme di legge.
Appare paradigmatica la vicenda del Comune di Roma che ha, quindi, proceduto a disapplicare il citato
comma 4-bis e ha avviato le procedure per la messa a gara delle concessioni.
Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità della disapplicazione da parte del Comune di Roma di
tale disposizione interna, in quanto incompatibile con la direttiva servizi (Consiglio di Stato, sezione
VII, sentenza n. 9104 del 19 ottobre 2023). Il Consiglio di Stato ha confermato, in tal modo, la sentenza
di primo grado che aveva indicato anche per le concessioni dei posteggi per il commercio su aree
pubbliche, oltre che per le concessioni del demanio marittimo, il limite massimo del 31 dicembre 2023,
raggiunto il quale le concessioni cesseranno di produrre effetti, “nonostante qualsiasi eventuale
ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza
effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E. e fermo restando che, nelle more,
l’amministrazione ha il potere/dovere di avviare le procedure finalizzate all’assegnazione della
concessione” (Tar Lazio, sentenza n. 530/2022). Analogamente il Tar Lazio si è pronunciato in altri
giudizi con le sentenze n. 539/2022; 8136/2022, non impugnate e, quindi, passate in giudicato.
La proroga di dodici anni prevista dalla legge in esame per le concessioni in essere appare, alla luce di
PDG01/b
questi
orientamenti
giurisprudenziali,
eccessiva
sproporzionata.
Va rilevata inoltre l’incongruenza di prevedere una proroga automatica di durata superiore (12 anni) a
quella delle nuove concessioni (10 anni).
La giurisprudenza comunitaria è costantemente orientata nel senso di ritenere che l’obbligo di
disapplicare le disposizioni nazionali contrarie al diritto comunitario incombe sia sui giudici nazionali
che sia sulle autorità amministrative (comprese quelle comunali);
Alcune Amministrazioni, si sono determinate nel senso di non applicare la previsione dell’art. 11 comma
5 della Legge 214/2023 ritenendo che le norme con cui è stata disposta la proroga automatica delle
concessioni si pongono contrasto con l’art. 49 TFUE e con la direttiva 2006/123/CE;
Altre Amministrazioni, si sono determinate nel senso di uniformarsi alle previsioni contenute nell’art. 11
della L. n. 214/2023;
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