
Nel panorama giuridico italiano, la questione della legittimazione attiva e della titolarità del diritto di credito azionato riveste un’importanza cruciale, specialmente nei contesti delle cessioni di crediti. Il difetto di legittimazione attiva, come stabilito dalla Cassazione, si manifesta quando manca la titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, sia per l’inesistenza del diritto sia perché il diritto fatto valere appartiene a un terzo.
A mitigare questa problematica, l’articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 ha introdotto un meccanismo volto a facilitare le cessioni “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo come requisito per la sua efficacia la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Secondo tale disposizione, il cessionario che agisce nei confronti del debitore ceduto è tenuto a fornire prova del negozio di cessione, senza necessità di dimostrare la causa della stessa. Questo implica che il debitore ceduto non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario e ha solo il diritto di indagare sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione per effettuare un pagamento liberatorio efficace.
L’interpretazione di questa normativa è stata confermata da numerose pronunce giurisprudenziali, tra cui spiccano le ordinanze della Corte di Cassazione e del Presidente del Tribunale di Roma, sezione esecuzione fallimentare, dottoressa Bianca Maria Ferramosca. Tali decisioni confermano che il cessionario ha solo l’onere di dimostrare il negozio di cessione, senza dover giustificare la causa che l’ha determinata.
Recentemente, il Tribunale di Roma ha stabilito che per la prova della titolarità del credito derivante da una cessione in blocco di cui all’articolo 58 del T.U.B., è sufficiente la produzione dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a condizione che da esso emerga chiaramente l’inclusione del credito stesso nel contratto di cessione.
Questa interpretazione, oltre a semplificare il procedimento per il cessionario, conferma la centralità dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale come elemento probatorio della cessione stessa. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto dipende anche dalla certezza della sua inclusione nel contratto di cessione, aspetto ribadito dal Tribunale di Roma.
Il ruolo delle esecuzioni immobiliari nel contesto delle cessioni di crediti deteriorati, gestite da entità come l’AMCO e legate a istituti finanziari come Monte dei Paschi di Siena (MPS), mette in luce l’importanza della legittimazione attiva per garantire l’equità e la legalità dei processi.
In conclusione, la produzione dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a condizione che da esso emerga chiaramente l’inclusione del credito nel contratto di cessione, risolve la carenza di legittimazione attiva nella titolarità del diritto di credito azionato. Tale interpretazione, supportata dalla giurisprudenza consolidata, semplifica i procedimenti legali relativi alle cessioni di crediti, garantendo al contempo la tutela dei diritti delle parti coinvolte.