
(AGENPARL) – ven 26 aprile 2024 Firmato Da: FEO FRANCESCO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 946d3ebca5a4d5d
Firmato Da: GIANPIERO SCOPPA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 62b4e1b114d8c774 – Firmato Da: GRECO OLGA PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a373f86af3287
Sent. n. 83/2024 pubbl. il 24/04/2024
Rep. n. 126/2024 del 24/04/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr. Gian Piero Scoppa
Presidente
dr. Francesco Paolo Feo
Giudice relatore
dr. Eduardo Savarese
Giudice
nel procedimento unitario n. 1/2023, avente ad oggetto proposta di
concordato
preventivo
dalla
MERQURIO
EDITORE
S.R.L.,
MERQURIO PHARMA s.r.l. E MERQURIO SERVIZI s.r.l. ai sensi
degli artt. 44 e 84 ss. c.c.i.i., ha emesso la seguente
SENTENZA
Le tre suddette società – che costituiscono un Gruppo di società, di cui fa
parte, in veste di capogruppo, la controllante Merqurio Holding, che non
riveste tuttavia la veste di ricorrente in questo procedimento – dopo aver
fruito del termine di cui all’art. 44, co. 1, lett. a) hanno presentato una
proposta concordataria che si fonda, per tutte, su di un piano industriale di
continuità dell’attività imprenditoriale (di cinque anni, estensibili ad altri
cinque), con apporto di finanza esterna.
La società Merqurio Pharma, costituita in data 1 Aprile 2008, ha ad oggetto
lo svolgimento di attività di e-detailing, cioè la fornitura di informazioni
relative a prodotti farmaceutici ai medici attraverso strumenti di
comunicazione tecnologicamente avanzati (a ciò aggiunge ulteriori attività
quali commercio e distribuzione di specialità medicinali, presidi medico-
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chirurgici, dispositivi medici; attività di informazione e comunicazione, nei
settori sopra menzionati).
La società Merqurio Editore ha ad oggetto la produzione editoriale, in ogni
sua forma o supporto e sulla base delle più diverse tecnologie, le attività di
informazione e comunicazione (nonché altre attività quali l’acquisto, la
vendita e la gestione dei beni strumentali ed attrezzature atte alla
realizzazione
prodotti
servizi
oggetto
dell’impresa;
commercializzazione dei prodotti della società e di quelli similari e realizzati
da terzi).
La società Merqurio Servizi, dal 20 Giugno 2008, svolge l’attività di servizi
di consulenza ed organizzazioni in marketing nel settore farmaceutico,
gestione ed analisi di banche dati (a ciò si aggiunge, lo svolgimento di attività
di servizi di contact center, nei settori e nei comparti medico, farmaceutico,
sanitario, ospedaliero; nonché di comunicazione, promozione, informazione
con qualsiasi forma e tecnologia negli ambiti sopra esposti; – attività di
gestione di servizi di comunicazione, promozione ed informazione di terzi
negli ambiti sopra esposti; – formazione professionale sia frontale in aula,
sia con strumenti multimediali, informatici, on-line, con strumenti telematici
ed in e-learning, negli ambiti sopra esposti).
Si tratta dunque di un gruppo di imprese specializzato nell’offrire prestazioni
di servizio di marketing farmaceutico. In tale quadro, la controllante
Merqurio Holding srl (che non ha assunto la veste di proponente in questo
procedimento) svolge (grazie all’accentramento su di essa dei contratti con
i clienti) il ruolo di interlocutore commerciale nei confronti delle tre società
ricorrenti. nella prospettiva della continuità imprenditoriale ed in attuazione
del relativo piano industriale, le proponenti hanno previsto, in seguito alla
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eventuale omologa del concordato, la successiva operazione incorporazione
delle stesse proponenti nella capogruppo società Merqurio Holding.
Le tre predette società – quali espressioni, come già detto, del medesimo
gruppo imprenditoriale – hanno articolato piano e proposta prospettando la
sussistenza di uno stato di crisi economico/finanziaria, facente capo
all’intero Gruppo Merqurio, di cui è manifestazione un disequilibrio tra
entrate e uscite correnti, comportante l’inadeguatezza dei flussi di cassa
prospettici a fronteggiare le obbligazioni nei successivi dodici mesi. I fattori
di tale crisi sono stati individuati, nella prospettazione delle ricorrenti: nella
riduzione, fino al 2020, della marginalità della gestione caratteristica,
conseguente alla rigidità dei costi di gestione (specie con riguardo al costo
del personale dipendente e non) ed all’incremento dei costi fiscali e
previdenziali; l’impossibilità di far fronte a questi ultimi ha comportato
l’iscrizione a ruolo dei relativi importi che, dunque, sono risultati maggiorati
degli interessi di mora, delle sanzioni e degli aggi esattoriali e costi legati
alla riscossione a mezzo ruolo, di guisa che il debito complessivo, di fatto,
risulta di notevolissima entità, con conseguente compromissione dei flussi
aziendali – pur a seguito di un programma di riorganizzazione che, secondo
quanto illustrato dalle ricorrenti, ha consentito, dall’Agosto 2021, il puntale
pagamento di tutti gli oneri fiscali e previdenziali oltreché dell’ulteriore
debitoria corrente – tali da non poter consentire una normalizzazione della
crisi finanziaria, poi ulteriormente e pesantemente aggravata dall’emergenza
Covid-19.
Le cause del formarsi di tale squilibrio sono così enucleate: le numerose
assunzioni di personale, poi rivelatesi eccedenti il concreto fabbisogno, con
conseguente aumento dei costi; l’arresto in sede penale del direttore generale
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ed i problemi di salute dell’amministratore Ruggiero Salvatore; l’assenza di
un sistema di controllo di gestione e di contabilità analitica; l’organizzazione
commerciale dipendente da una singola persona (Ruggiero Salvatore); la
mancanza del DURC; l’uscita dal circuito del credito bancario.
Sulla base di tali presupposti le ricorrenti hanno elaborato un piano
concordatario fondato sulla continuità aziendale, con conseguente previsione
di produzione di flussi di cassa per la continuazione dell’attività
imprenditoriale e per l’attività di recupero dei crediti vantati e, come già
sopra riportato, l’incorporazione, ad avvenuta omologazione del concordato,
delle tre società nella controllante Merqurio Holding.
La proposta concordataria ai creditori prevede: il pagamento integrale dei
fondi rischi privilegiati/prededuttivi prudenzialmente stanziati per far fronte
agli interessi legali spettanti ai creditori privilegiati e ad eventuali passività
emergenti nella fase esecutiva del piano; il pagamento integrale dei crediti
assistiti da privilegio ex art. 2751 bis nn. 1 e 2 entro 6 mesi dal passaggio in
giudicato dell’omologa (ai sensi della moratoria ex art. 86) ed il pagamento
dei debiti di cui agli artt. 2752, 2754, 2778 nn. 1 ed 8 nei limiti di quanto
previsto nella relazione ex art. 84 c. 2 CCII.
I rimanenti debiti sono stati poi suddivisi, per tutte e tre le proposte, in cinque
classi (per le quali tuttavia variano le percentuali di soddisfazione in
relazione a ciascuna delle tre proponenti, come verrà di seguito evidenziato).
E dunque:
CLASSE 1 (trattasi di classe di formazione obbligatoria), formata dai crediti
previdenziali (Inail ed Inps) retrocessi a chirografo, per i quali si prevede il
pagamento nella misura del 33%, per la Merqurio Editore, del 14% per la
Merqurio Pharma, del 20% per la Merqurio Servizi, con le modalità
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temporali indicati nella proposta, ed oggetto di apposita istanza di pagamento
dei crediti contributivi, ex art. 88 CCII;
CLASSE 2 (anch’essa classe obbligatoria), in cui si prevede il pagamento
dei debiti tributari retrocessi a chirografo, nella misura (nello stesso ordine
in cui le società sono menzionate con riferimento alla classe 1), del 30%, del
12% e del 18%, ed oggetto di apposita istanza di pagamento dei crediti
tributari, ex art. 88 CCII;
CLASSE 3, nella quale si prevede il pagamento dei debiti previdenziali e
tributari chirografari ab origine, nella misura del 30%, del 12% e del 18%;
CLASSE 4: relativa agli altri creditori chirografari, pagati nelle percentuali
del 28%, 10% e 15%;
CLASSE 5: per i creditori chirografari qualificati come imprese minori, ex
art. 85 CCII, che verranno pagati nelle percentuali del 28%, 10% e 15%.
Nella soluzione concordataria di tutte le società ricorrenti è stato previsto
l’apporto di finanza da parte di Ruggiero Salvatore, con l’utilizzazione delle
risorse – quantificate in euro 800.000 – che proverranno dalla cessione delle
unità immobiliari di sua proprietà ubicate nel Comune di Vico Equense e che
saranno destinate pro quota (così come già determinato nella proposta, cui
si rimanda, di ciascuna delle tre società); nonché l’apporto di finanza da parte
della Merqurio Holding, attraverso la dismissione dell’unità immobiliare
ubicata in Napoli, Corso Umberto I° n. 23 il cui valore di realizzo è stimato
in complessivi euro 574.200.
Inoltre, con successiva integrazione, Ruggiero Salvatore (già amministratore
del Gruppo e comunque figura imprenditoriale di riferimento dello stesso,
per sua stessa dichiarazione in possesso del know how aziendale) unitamente
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alla moglie Ligios Giuseppina hanno assunto l’impegno, subordinato alla
definitiva omologa della procedura, a porre in vendita, con modalità
condivise dagli Organi della Procedura e sotto la loro vigilanza, anche
l’immobile sito in Napoli, alla Via Schipa (in precedenza, nella proposta
concordataria, offerto a garanzia dei flussi attesi per il soddisfacimento
dell’Erario nell’ambito della proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII),
liberato dal diritto di abitazione (in capo a Ligios Giuseppina, in seguito a
separazione personale dei coniugi), da effettuarsi a partire dal quinto anno
dalla definitività dell’omologa della procedura, destinando il ricavato ai
creditori sociali, nel rispetto dell’ordine dei relativi privilegi, ad ulteriore
conferma della utilità delle percentuali di soddisfacimento previste nella
proposta concordataria. Tale immobile è stimato nel valore di euro 958.000,
all’atto dell’assunzione dell’impegno suddetto.
Ruggiero Salvatore, ai fini suddetti, ha conferito procura irrevocabile
all’Avvocato Roberto Zeno per gestire le operazioni di cessione immobiliare
a supporto del piano concordatario.
Per quanto non specificamente qui riportato in ordine al contenuto del piano
e della proposta si fa espresso rinvio a tutti gli atti del procedimento ed ai
verbali di causa.
Con decreto del 20 Settembre 2023, il Tribunale ammetteva le società
proponenti al concordato preventivo, disponendo in ordine alle modalità di
voto dei creditori, secondo la disciplina del Codice della Crisi; le operazioni
di voto venivano precedute dal deposito da parte del Commissario giudiziale
delle relazioni previste dagli artt. 105 e 107 del Codice.
In seguito alla conclusione delle operazioni di voto, il Commissario
giudiziale depositava relazione sugli esiti delle stesse, dalla quale emergeva
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che nessuna delle classi in cui si è articolata la proposta delle società in
esame, ha votato favorevolmente nei confronti della proposta, avendo, per
tutte e tre le proposte relative alle tre ricorrenti, sempre espresso dissenso sia
l’Inps che l’Agenzia delle Entrate, titolari della quasi totalità dei crediti
ascritti alle classi 1, 2 e 3 delle proposte concordatarie.
Le prime tre classi (che hanno la stessa composizione per tutte le società
proponente) sono costituite da crediti “pubblici”; la classe 1 è costituita dai
crediti dell’Inps e dell’Inail privilegiati, ma degradati al chirografo; la classe
2 è costituita dall’Erario privilegiato degradato al chirografo, la classe 3 dai
crediti erariali ab origine chirografari.
Le società proponenti tuttavia hanno chiesto – anche all’udienza fissata dopo
il voto dei creditori – che il concordato venga omologato in forza
dell’applicazione del c.d. cram dawn fiscale (art. 88, comma 2 bis, CCII), in
funzione del raggiungimento delle condizioni previste, per l’omologazione
del concordato in continuità aziendale, dall’art. 112 CCII. Quest’ultima
norma, al comma 2 (in linea con quanto previsto dall’art. 11 della c.d.
direttiva Insolvency), prevede che nel concordato preventivo in continuità
aziendale la proposta di concordato possa esser omologata, anche in presenza
di una o più classi contrarie, ma solamente se ricorrono insieme i seguenti
presupposti:
a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle
cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i
crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un
trattamento pari a quello delle classi dello stesso grado inferiore, fermo
restando quanto previsto dall’art 84, comma 7;
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c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una
sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza,
la proposta è approvata da almeno una classe dei creditori che sarebbero
almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause
legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Nel caso di specie, come detto, le ricorrenti hanno chiesto applicarsi il c.d.
cram dawn fiscale, ai sensi dell’art. 88 CCII; e tuttavia va detto, sin da ora,
che dall’eventuale riscontro positivo dell’applicabilità di tale norma nella
presente fattispecie connotata dalla continuità aziendale e, quindi,
dall’accertamento dell’esistenza delle condizioni applicative della stessa
dipende, nella specie, la possibilità di omologare il concordato.
Premesso invero che, quanto al trattamento dei crediti tributari e
previdenziali, le proposte concordatarie rispettano quanto previsto dall’art.
88, comma 1, CCII, perché a tali crediti viene riservata soddisfazione non
deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 88, comma 2, CCII) e che
rispettato è pure l’ulteriore vincolo, nel senso che nella proposta
concordataria delle tre ricorrenti,
crediti
tributari
contributivi
chirografari (anche se oggetto di degradazione) sono sempre trattati più
vantaggiosamente rispetto agli altri crediti chirografari, va subito detto che
la questione dell’applicazione dell’art. 88, comma 2 bis, CCII ha trovato
subito necessità di approfondimento sotto diversi aspetti, primo fra tutti
quello – del tutto rilevante nella fattispecie – riguardante il rapporto fra tale
norma e ’art. 112 CCII e l’applicabilità del cram dawn fiscale anche nel
concordato con continuità aziendale.
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Più precisamente, bisogna porsi l’interrogativo del se le norme contenute
nell’art. 112 CCII (dettato appunto in materia di concordato con continuità
aziendale) si aggiungano o meno, per quanto riguarda il predetto tipo di
concordato, a quelle dell’articolo 88 (ed in ispecie al comma 2 bis, sul cram
dawn fiscale), costituendo un combinato disposto da osservare ai fini della
disciplina dell’omologa del concordato.
L’interrogativo nasce dal particolare tenore letterale dell’incipit dell’art. 88
CCII, che così recita: Fermo restando quanto previsto, per il concordato in
continuità aziendale, dall’articolo 112, comma 2. Va dunque accertato se
tale locuzione introduttiva stia ad intendere che l’istituto del cram dawn
fiscale e previdenziale si applica solo nel caso di concordato liquidatorio
(come ritenuto da parte della dottrina e della giurisprudenza), sul
presupposto che la stessa andrebbe letta quale volontà di esclusione
dell’applicabilità dell’art. 88 al concordato con continuità aziendale perché,
per tale ultimo concordato, le regole per giungere all’omologa sarebbero solo
quelle dettate dall’art. 112 CCII, che prevedono comunque la necessità della
unanimità delle classi o della maggioranza delle stesse, ovvero dell’adesione
di una sola di esse, secondo quanto previsto dalla lett. d) della citata norma.
L’interpretazione alternativa di tali norme farebbe invece giungere a
conclusioni contrarie, nel senso che le disposizioni di cui all’art. 112 CCII
dovrebbero ritenersi aver contenuto e significato tali, nel caso di concordato
con continuità aziendale, da aggiungersi (con funzione integrativa) a quanto
disposto dall’art. 88 CCII, nel senso che l’omologa del concordato – che, a
causa dell’esito del voto, debba necessariamente passare anche per
l’applicazione del cram dawn – richiederebbe comunque la sussistenza delle
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condizioni prescritte specificamente per quel tipo di concordato, dall’art.
112 CCII.
La tesi dell’impossibilità di estendere la disciplina del cram dawn anche al
concordato in continuità aziendale trae spunto in particolare dall’esame del
dato letterale della locuzione introduttiva già citata; inoltre, ad ulteriore
sostegno dell’esclusione, starebbe il richiamo contenuto, nell’art. 88 comma
2 bis CCII, al solo art. 109 comma 1 (che individua le maggioranze
necessarie per l’approvazione del concordato liquidatorio), ma non anche
all’art. 109 comma 5 ed all’art. 112, che dettano le norme in materia di
approvazione ed omologazione del concordato in continuità aziendale; il
tutto in un quadro di norme da qualificarsi come di natura eccezionale e,
conseguentemente, non suscettibili di applicazione analogica.
Ciò premesso, all’alternativa testé tracciata, fra l’estensibilità o non della
disciplina del cram dawn di cui al comma 2 bis dell’art. 88 CCII anche al
concordato in continuità aziendale (qual è quello oggetto di valutazione), va
data risposta nel senso dell’estensibilità, sulla base degli argomenti che
saranno di seguito esposti, fondati, anch’essi, non solo sul dato letterale delle
norme interessate, ma traenti altresì spunto dal contesto dei principi
applicativi che informano il nuovo codice della crisi.
Una prima considerazione, certamente rilevante, vien tratta da quanto
previsto dalla stessa norma dell’art. 88 comma 2 CCII, seconda parte,
laddove è previsto che l’attestazione del professionista indipendente,
relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve avere ad oggetto – anche
– la convenienza del trattamento proposto con il concordato rispetto alla
liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la
sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto all’alternativa
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liquidatoria; il che evidentemente porta in direzione opposta al
disconoscimento dell’applicazione dell’art. 88 comma 2 CCII al concordato
con piano di continuità aziendale, perché il concetto di non deteriorità del
trattamento da offrire rispetto all’alternativa liquidatoria è riferibile
precipuamente al concordato con continuità aziendale (l’introduzione del
criterio della non deteriorità va ricondotta al D. Lgs. n. 83/2022) e ne
costituisce condizione di ammissibilità, ove si consideri peraltro che l’art. 87
comma 3 CCII, nel determinare il contenuto della relazione del
professionista indipendente, nel concordato in .continuità aziendale,
prescrive che lo stesso debba attestare non più, come nella precedente
versione, che la prosecuzione di attività di impresa sia funzionale al miglior
soddisfacimento dei creditori, ma che il piano di continuità aziendale
conduca almeno al risultato della non deteriorità del trattamento riservato ai
creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.
Inoltre, non è decisiva, e va quindi superata, la questione del mancato
richiamo, in detta norma, all’art. 109 comma 5 (il richiamo esplicito invero
è fatto al solo comma 1, che riguarda il concordato liquidatorio); ciò perché
è lo stesso comma primo a far salva (e quindi a richiamare) l’applicazione
delle regole di cui al comma 5 per il concordato con continuità aziendale e
lo stesso comma 5, a sua volta, fa rinvio alla regola contenuta nell’art. 112
CCII, con un sistema di rimandi sulla base dei quali risulta possibile
l’”aggancio” del cram dawn fiscale e previdenziale anche al concordato con
continuità aziendale (si è detto che il mancato richiamo da parte dell’art. 88
comma 2 bis al solo comma 1 dell’art. 109 CCII sarebbe frutto di un difetto
di coordinamento conseguente alla modifica dell’art. 109 comma 1, che
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Rep. n. 126/2024 del 24/04/2024
precedentemente stabiliva le regole di approvazione di tutti i tipi di
concordato, da parte del D.Lgs. 83/2022).
E comunque, su tutte le precedenti considerazioni di ordine tecnico risulta
preminente l’argomentazione che fa leva sulla ratio dell’istituto del cram
dawn fiscale e previdenziale, che ha evidentemente la sua matrice nella
necessità di superare ingiustificati dinieghi da parte degli enti finanziari e
previdenziali al cospetto di soluzioni di carattere transattivo non peggiorativi
rispetto all’alternativa liquidatoria, ma che consentano la salvaguardia dei
valori aziendali e la tutela dei conseguenti livelli occupazionali, che sono i
principi informatori della stessa direttiva comunitaria c.d. Insolvency; e nel
caso di specie tali valori sono senz’altro da tenersi in conto, se solo si
consideri il cospicuo numero di dipendenti in forza alle società ricorrenti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, deve dunque ritenersi che la
locuzione di apertura del comma 1 dell’art. 88 CCII “fermo quanto previsto
per il concordato in continuità aziendale dall’art. 112 comma 2 CCII”
(ristrutturazione trasversale dei debiti) debba leggersi nel senso che tale
ultima norma si aggiunge, ove ve ne siano la necessità e le condizioni, all’art.
88, comma 2 bis, completandone le relative prescrizioni e non va invece ad
escludere l’applicazione della stessa al concordato in continuità aziendale.
Così conclusa la disamina dell’applicabilità del cram dawn fiscale anche al
concordato con continuità aziendale, va ora accertato se la fattispecie in
esame presenta le condizioni per l’applicabilità dell’art. 88 comma 2 bis. Nel
caso di specie, dunque, il Commissario giudiziale ha evidenziato che
l’Agenzia delle Entrate e l’Inps hanno espresso voto non favorevole alla
proposta concordataria, nell’ambito delle prime tre delle cinque classi di cui
si compone la proposta concordaria delle tre società ricorrenti.
Firmato Da: FEO FRANCESCO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 946d3ebca5a4d5d
Firmato Da: GIANPIERO SCOPPA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 62b4e1b114d8c774 – Firmato Da: GRECO OLGA PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a373f86af3287
Sent. n. 83/2024 pubbl. il 24/04/2024
Rep. n. 126/2024 del 24/04/2024
Seconda condizione per l’operatività del cram dawn è che la mancata
adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali
stabilite dalla legge per l’approvazione del concordato; condizione che, per
ciò che concerne il tipo del concordato in continuità aziendale, va riguardata
in relazione a quanto previsto dall’art. 112 CCII, che, in virtù del richiamo
fattone dall’art. 109 comma 5 CCII, contribuisce a formare un combinato
disposto da cui deriva il seguente sistema normativo, strutturato per ipotesi,
può dirsi, discendenti: il concordato in continuità aziendale risulta approvato
se tutte le classi votano favorevolmente; nel caso in cui tanto non avviene e
se quindi manca l’unanimità del voto delle classi ed il debitore chiede
comunque l’omologa, il concordato va omologato se la proposta è approvata
dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori
con diritto di prelazione, oppure, in mancanza, se la proposta è approvata da
almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti
rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul
valore eccedente quello di liquidazione.
Nella specie, dunque, è evidente che la prima condizione dell’unanimità
delle classi non è stata raggiunta (anzi, nella specie, come già più volte detto,
nessuna delle cinque classi votanti ha espresso adesione alla proposta
concordataria). Bisogna quindi verificare se raggiunta possa dirsi la
condizione successiva prescritta dalla norma, vale a dire che ricorra la
maggioranza delle classi, purché almeno uno sia formata da creditori titolari
di diritto di prelazione; a tale interrogativo va data risposta affermativa: a ciò
si giunge considerando come facenti parte del quorum deliberativo le classi
degli enti pubblici e convertendo, quindi, il voto negativo in voto favorevole
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(in tal modo ritenendo operante il meccanismo del computo positivo dei voti
degli enti, senza sottrarli dal quorum); dal che si perviene quindi al
raggiungimento della maggioranza delle classi, perché favorevoli diventano
tre delle cinque classi previste (peraltro formate da crediti di valore
complessivo ben più ampio della maggioranza di quelli ammessi). E rimane
quindi anche sostanziata l’altra condizione, consistente nel fatto che una
delle classi sia formata da creditori titolari di diritto di prelazione, visto che
le prime due classi (crediti Inps ed Inail e crediti erariali degradati al
chirografo, in cui si articola la proposta concordataria di ciascuna delle tre
società in concordato) sono costituite da creditori privilegiati, evidentemente
degradati al chirografo.
Ulteriore condizione per l’applicazione del cram dawn fiscale sta nel fatto
che il trattamento proposto ai creditori fiscali e previdenziali deve esser
almeno pari a quello dell’alternativa liquidatoria (nel concordato
liquidatorio, quanto proposto deve esser superiore a quell’alternativa); tanto
deve esser attestato da professionista indipendente. Nel caso di specie tale
attestazione è sicuramente presente e confermativa di quanto sopra; e,
tuttavia, sotto tale ultimo specifico profilo, è necessario procedere all’esame
delle argomentazioni sviluppate dal Commissario giudiziale nelle relazioni
depositate nei termini previsti dalla nuova disciplina concordataria del
codice della crisi, ai sensi degli artt. 105 e 107 CCII. In particolare, già nella
relazione di cui all’art. 105 CCII, il Commissario, sul presupposto che lo
stato di crisi denunciato dalle ricorrenti a fondamento dell’iniziativa
concordataria sia in effetti una situazione di insolvenza (severi essendo gli
squilibri finanziari e l’incapienza patrimoniale delle tre società, che hanno
sempre finanziato la loro attività con il mancato pagamento dei tributi e delle
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imposte, sì da accumulare un rilevantissimo passivo erariale e contributivo)
ha ritenuto di dover rimarcare – nella comparazione con le alternative legate
all’eventuale liquidazione giudiziale delle società proponenti – l’aspetto
dell’eventuale,
prospettica,
utilizzazione
dell’istituto
dell’esercizio
provvisorio (art. 211 CCII, per il quale peraltro, costituisce la regola nel caso
di apertura della liquidazione giudiziale), con cui la nominanda Curatela
potrebbe proseguire la gestione delle aziende da liquidarsi, con la
prosecuzione dei contratti oggi in capo al Gruppo di società interessato dalla
presente vicenda, per il tempo necessario alla stima dei compendi aziendali
ed alla vendita degli stessi (operazioni che dovrebbero consistere
nell’inventariazione, nelle consultazioni con le OO.SS. ed in tutte le altre
attività prodromiche e funzionali alla continuazione in capo agli organi
concordatari
dell’attività
imprenditoriale).
L’esame
delle
ricadute
conseguenti alla prospettiva dell’esercizio provvisorio dell’azienda da parte
degli organi concordatari, ha rilevato il Commissario giudiziale, sarebbe
stato del tutto pretermesso da parte delle società proponenti, che anzi lo
avrebbero infondatamente definito come ipotesi non verosimilmente
percorribile ai fini di una prospettiva di miglior realizzazione rispetto
all’alternativa liquidatoria.
Ritiene il collegio tuttavia che l’analisi delle argomentazioni svolte dalle
società proponenti sul punto (già sviluppate in sede di presentazione del
ricorso, ma anche in seguito a quanto esposto dal Commissario nelle sue
relazioni) faccia concludere nel senso che l’ipotesi concordataria costituisca
un maggior vantaggio per gli interessi dei creditori; tanto deriva dalla
considerazione della tipologia di attività svolta dalle tre società in esame e
dal tipo di clientela cui la stessa si rivolge, rappresentata da multinazionali
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farmaceutiche che difficilmente, come sostenuto dalle ricorrenti, potrebbero
continuare ad intrattenere rapporti con società soggette a liquidazione
giudiziale, benché in esercizio provvisorio; soprattutto, va aggiunto, quando
quest’ultimo rappresenta una misura transitoria, funzionale alla migliore
realizzazione liquidatoria e debba, pertanto, nell’auspicio degli organi della
procedura liquidatoria, aver durata per il minor tempo possibile. Quel che va
sottolineato, infatti, è che il tipo di rapporti commerciali che intercorrono fra
le tre società proponenti ed i loro clienti sono evidentemente connotati, per
il tipo di attività svolta, da particolare intuitus, che non sarebbe compatibile
con una gestione eteronoma della società e sarebbe destinato a venir
rapidamente a cessare laddove quei partners commerciali si trovassero a
dover scendere a trattative con una gestione sostanzialmente liquidatoria e
non più connotata dalla necessaria stabilità industriale che costituisce il
presupposto dell’affidamento dell’incarico fiduciario. Tali argomentazioni
sono state già esposte nel decreto di ammissione della procedura e vanno
senz’altro qui riproposte, anche alla luce degli approfondimenti successivi
ed al contraddittorio fra le parti.
Altro aspetto segnalato dal Commissario giudiziale, in funzione del controllo
dell’effettività delle valutazioni espresse dalle società in concordato sul
piano del giudizio comparativo con l’alternativa liquidatoria, riguarda la
svalutazione operata nel piano concordatario dei crediti infragruppo (quelli
vantati dalle tre società in concordato nei confronti della società controllante
Merqurio Holding), nel caso della liquidazione giudiziale, laddove diversa è
prospettata l’ipotesi di recupero del credito nel caso di omologa del
concordato preventivo; più propriamente il Commissario giudiziale ritiene
che siffatta svalutazione sarebbe ingiustificata, perché ben potrebbe la
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Curatela recuperare, in sede di liquidazione giudiziale, i crediti con lo stesso
risultato ipotizzato per il caso di omologa del concordato con prosecuzione
dell’attività aziendale. E tuttavia, a tal riguardo, deve riconoscersi
fondamento a quanto osservato dalle stesse ricorrenti, in risposta alle
predette considerazioni del Commissario, nella parte in cui esse società
hanno messo in evidenza che la prevista svalutazione ha la sua ragione
d’esser nel fatto che, nella stima della situazione patrimoniale e finanziaria
della società controllante (la Merqurio Holding), deve farsi rientrare il valore
della partecipazione nelle società proponenti che, in caso di apertura della
liquidazione giudiziale, verrebbe del tutto a perder valore ed a svalutarsi, con
conseguenze evidentemente negative sul piano dell’equilibrio economico
della controllante e, quindi, della sua capacità di adempiere i suoi obblighi
nei confronti delle tre società oggi ricorrenti.
Per quanto poi riguarda la questione, pure oggetto di rilievo da parte del
Commissario giudiziale, relativa al fatto che non si sia tenuto in debito conto,
stavolta nell’ottica dell’accertamento sulla fattibilità del concordato e sulla
tenuta della previsione dei flussi di continuità aziendale, dell’incidenza
dell’inflazione sui contratti con i clienti commerciali, va osservato che i
rapporti commerciali che le società mantengono con i clienti terzi sono
connotati da aggiornamenti e rinnovi a stretto giro di tempo, sicché
effettivamente il fenomeno inflattivo potrebbe trovare un suo controllo e
contingentamento fisiologici; senza considerare inoltre che in sede di
aggiornamento di tali contratti e di revisione dei prezzi ben potrebbe esser
tenuto in conto la necessità di aggiornamento dei prezzi in linea con
l’andamento del predetto fenomeno.
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A ciò si aggiunge, sotto l’ulteriore aspetto delle eventuali azioni
recuperatorie esercitabili, che sia Ruggiero Salvatore (unitamente, come
visto, a Ligios Giuseppina), che la Merqurio Holding hanno sostanzialmente
offerto tutti i loro beni immobili in favore della liquidazione concordataria e
quindi della soddisfazione dei creditori. In particolare va detto che lo stesso
Commissario giudiziale ha affermato – pur con precisazioni in ordine alle
modalità esecutive nella realizzazione dell’impegno a vendere (visto che lo
stesso Commissario segnala la necessità della nomina di un liquidatore
giudiziale da parte del Tribunale) che la vendita dell’immobile di via Schipa
(che fra quelli offerti sembra potersi definire quello di maggior valore), se
fatta in sede liquidatoria potrebbe addurre apporto minore rispetto alla
vendita effettuata in sede di eventuale aggressione esecutiva (conseguente al
successo di un’azione di responsabilità ipotizzabile nei confronti di Ruggiero
Salvatore, ai sensi degli artt. 2497 c.c.).
Inoltre, di non inferiore importanza rispetto alle considerazioni che
precedono in ordine all’individuazione del miglior interesse erariale e
previdenziale, sono i dati concernenti l’attuale andamento della prosecuzione
dell’attività, capace di generare negli ultimi anni flussi per reddituali e
previdenziali per circa 11 milioni di euro. In particolare le società ricorrenti
hanno messo in evidenza che, alla data del 31 Dicembre 2023, il margine
operativo lordo del Gruppo ha riportato valore positivo per euro 616.000,
sostanzialmente in linea con le previsioni del piano. A ciò si aggiunge la
regolarità nei pagamenti delle spettanze retributive ai dipendenti, nonché la
regolarità dei pagamenti fiscali, contributivi e previdenziali, circostanza già
messa in evidenza in sede di ammissione delle società ricorrenti al
concordato. Va detto infine che il Gruppo di società ricorrente ha segnalato
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Rep. n. 126/2024 del 24/04/2024
l’esistenza di valide prospettive di ulteriore crescita nel corso di quest’anno
per la conferma del portafoglio clienti già esistenti e validi segnali in ordine
ad un suo incremento
Considerazioni, quelle che precedono, che evidentemente incidono
favorevolmente in ordine al giudizio circa l’eventuale sussistenza di
ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza.
Sulla base di tutte le argomentazioni che precedono, pertanto, ricorrono nella
fattispecie le condizioni previste dall’art. 112 CCII (letto, evidentemente,
come sopra spiegato, in raccordo con l’art. 88) per ritenere approvate le tre
proposte concordatarie, con la conseguenza quindi che va ritenuta
sostanziata anche la condizione di cui all’art. 286, comma quinto, CCII, ai
fini dell’approvazione del concordato di gruppo. Ricorrono, infine, tutte le
condizioni previste dall’art. 112 CCII – non solo quelle, fin qui esaminate,
di cui alla lettera d) del comma 2 di tale norma – ma anche quelle di cui alle
precedenti lettere a), b) e c) del medesimo comma 2.
Deve pertanto pronunciarsi l’omologa del concordato proposto dalle tre
sopra indicate società, specificando che, in sede di udienza fissata in seguito
all’esaurimento delle operazioni di voto, il difensore delle ricorrenti ha
precisato che il concordato è in continuità diretta e che, per quanto concerne
gli apporti derivanti da Ruggiero Salvatore e Ligios Giuseppina e dalla
Merqurio Holding è stata predisposta una procura a vendere a favore
dell’Avvocato Roberto Zeno. E’ tuttavia il Tribunale ritiene necessaria
comunque la nomina di un liquidatore giudiziale, per tutte le tre proposte di
concordato, affinché proceda, con le modalità previste nelle proposte di
concordato, alla liquidazione dei beni offerti in liquidazione e distribuisca il
relativo ricavato, secondo quanto indicato nelle proposte e quanto previsto
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dall’art. 114 CCII; all’uopo può esser individuato nella persona
dell’Avvocato Roberto Zeno, indicato dalle stesse società ricorrenti quale
liquidatore giudiziale, nel caso in cui il Tribunale avesse rinvenuto la
necessità di procedere a tale nomina
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Settima civile, visto l’art 48 CCII,
definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato
preventivo proposto da MERQURIO EDITORE S.R.L., MERQURIO
PHARMA s.r.l. E MERQURIO SERVIZI s.r.l., ogni diversa istanza respinta,
o dichiarata assorbita, così provvede
OMOLOGA
il concordato preventivo proposto dalle ricorrenti, che saranno tenute a
compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato
CONFERMA
Il Dottor Massimo Di Pietro quale Commissario giudiziale, il quale, secondo
quanto previsto dagli artt. 84 e 118 CCII, sorveglierà l’adempimento del
concordato preventivo omologato, riferendo al Tribunale ogni fatto dal
quale possa derivare pregiudizio ai creditori (in particolare esercita i
poteri attribuiti dall’art 119 CCII con riguardo alla risoluzione del
concordato e dall’art 120 CCII con riguardo all’annullamento dello stesso).
Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’art 105
co 1 redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto
dall’art 130, co 9 e lo trasmette ai creditori. Conclusa l’esecuzione del
concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo
finale redatto in conformità a quanto previsto dall’art 130 co 9 CCII; nel caso
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in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al
compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia
ritardando il compimento, deve senza indugio riferire al Tribunale. Il
Tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale, i
poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti
a questo richiesti.
NOMINA
Liquidatore giudiziale l’Avvocato Roberto Zeno, che provvederà alle attività
di liquidazione dei beni indicati nella proposta a liquidazione, nei tempi e
con le modalità previste nella proposta concordataria ed a distribuire il
relativo ricavato fra i creditori, secondo quanto previsto dalle proposte
concordatarie e da quanto previsto dall’art. 114 CCII
DISPONE
che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionati, irreperibili siano
depositate nei modi stabiliti dal G.D.
Le spese di giudizio restano a carico delle Ricorrenti.
La presente sentenza ex art 48 co 5 CCII va notificata ed iscritta nel Registro
delle Imprese a nome dell’art 45 CCII.
Il Giudice est
Dr. Francesco Paolo Feo
Il Presidente
Dr. Gian Piero Scoppa