(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2024 - (AGENPARL) – mar 09 aprile 2024 COMUNICATO N. 203/DIV – 9 APRILE 2024
203/626
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 5, 6, 7 e 8 APRILE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 5, 6, 7 e 8 Aprile 2024
16^ Giornata ritorno
GIRONE A
ATALANTA U23
FIORENZUOLA
L.R. VICENZA
LEGNAGO SALUS
LUMEZZANE
PERGOLETTESE
PRO VERCELLI
RENATE
TRENTO
TRIESTINA
GIRONE B
PRO PATRIA
ALESSANDRIA
NOVARA
PRO SESTO
PADOVA
ARZIGNANO V.
ALBINOLEFFE
MANTOVA
GIANA ERMINIO
VIRTUS VERONA
JUVENTUS NEXT GEN
LUCCHESE
PERUGIA
PESCARA
PONTEDERA
RECANATESE
RIMINI
SESTRI LEVANTE
TORRES
CESENA
AREZZO
OLBIA
VIRTUS ENTELLA
ANCONA
CARRARESE
VIS PESARO
PINETO
GUBBIO
FERMANA
GIRONE C
ACR MESSINA
BENEVENTO
CROTONE
FOGGIA
GIUGLIANO
PICERNO
SORRENTO
TARANTO
TURRIS
VIRTUS FRANCAVILLA
MONTEROSI TUSCIA
JUVE STABIA
BRINDISI
CASERTANA
MONOPOLI
AUDACE CERIGNOLA
LATINA
POTENZA
AVELLINO
CATANIA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nelle sedute dell’8 e 9 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 5, 6, 7 e 8 APRILE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AVELLINO, CATANIA, JUVE
STABIA, FOGGIA, LUCCHESE, L.R. VICENZA, PESCARA, PICERNO, RIMINI, VIS PESARO e VIRTUS
FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 3.500,00
AVELLINO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 7° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco
determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo
l’Arbitro a sospendere la gara per circa 40 secondi;
2. nell’aver lanciato, all’8° e 9° minuto del primo tempo, sul terreno di gioco due fumogeni
determinando, con tale condotta, la bruciatura del manto erboso sintetico e costringendo
l’Arbitro a sospendere la gara per circa 1 minuto e 30 secondi per consentire ai Vigili del
Fuoco la rimozione degli stessi;
3. nell’aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco un fumogeno
determinando una breve sospensione della gara per un minuto da parte dell’Arbitro;
4. nell’avere divelto quattordici seggiolini posti all’interno dello stesso Settore;
5. nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo, di cinque
minuti a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati per una rissa che si
era venuta a creare tra dirigenti, calciatori e staff di entrambe le squadre al termine del
primo tempo.
Ritenuta la continuazione fra le condotte sub A), misura della sanzione in applicazione
degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la
intrinseca pericolosità delle condotte sub A) n. 1), 2) e 3), rilevato che le condotte sub A) n.
1), 2) e 3) hanno determinato l’interruzione temporanea della gara, che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex
203/627
art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc fed., r. c.c. – documentazione
fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
FOGGIA
A) per avere i suoi sostenitori (70%) posizionati nel Settore Curva Sud Locali, al 4° minuto
del primo tempo, intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari,
ripetuto per un minuto, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite
nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone
Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti
offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in
essere un comportamento discriminante di tipo razziale;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato:
1. al 92° minuto della gara, dal Settore Nord, sul terreno di gioco, una bottiglietta d’acqua
semi vuota all’indirizzo del portiere della Squadra avversaria, senza colpirlo;
2. al termine della gara, mentre l’Arbitro e i suoi assistenti rientravano nel tunnel che
conduce agli spogliatoi, dal Settore Tribuna Ovest, al loro indirizzo una bottiglietta d’acqua
semipiena che non colpiva al volto l’Arbitro per pochi centimetri.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25, comma 3 e 26 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti, la gravità delle
condotte sub A) e sub B), n. 2, e considerati i modelli organizzativi adottati (r. Arbitrale, r.
Assistente Arbitrale n.1, r. Assistente Arbitrale n.2, r. proc. fed., r. c.c.).
JUVE STABIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere:
1. lanciato, prima dell’inizio della gara, mentre le squadre entravano in campo, un
fumogeno nel recinto di gioco e uno sul terreno di gioco, causando la bruciatura del manto
erboso;
2. danneggiato un seggiolino posizionato nel Settore loro riservato;
B) per avere i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, al 1° al 21°
minuto della gara, intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi
avversari, ripetuto nella seconda occasione per due volte, che, in applicazione dei principi
enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF
(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali
insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di
origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di
tipo razziale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 comma 3 e 26 valutate le modalità complessive dei fatti, la gravità della condotta sub
B) e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c. documentazione
fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 3.000,00
CATANIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per
203/628
l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, dal 40° minuto del secondo tempo sino al termine della gara, due
bottigliette d’acqua di cui una vuota e una semipiena, un occhiale da sole, tre pezzi di
seggiolini divelti e cinque fumogeni sul terreno di gioco (eccetto uno dei tre pezzi di
seggiolino lanciato nel recinto di gioco) causando la bruciatura del manto erboso e la
sospensione della gara da parte dell’Arbitro in due occasioni (al 42° minuto del secondo
tempo e al 43° minuto del secondo tempo) per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione
degli stessi;
2. nell’aver danneggiato sei seggiolini nel Settore loro riservato;
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato:
1. al 4° minuto del secondo tempo, per tre volte un coro offensivo ed insultante nei
confronti dei tifosi avversari ripetuto più volte che, in applicazione dei principi enunciati
dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014),
emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di
pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o
insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un
comportamento discriminante;
2. dopo il 45° minuto del primo tempo, per due volte, un coro oltraggioso nei confronti
delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità della
condotta sub A) n.1, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e
considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.,
documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.800,00
TURRIS
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 59° minuto della gara, una bottiglietta
d’acqua semivuota, sul terreno di gioco all’indirizzo dei componenti della panchina
avversaria, senza colpire alcuno;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo, di cinque
minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati per una rissa che si
era venuta a creare tra dirigenti, calciatori e staff di entrambe le squadre al termine del
primo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r.
proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
ACR MESSINA per avere i suoi sostenitori (70%) posizionati nel Settore Curva Sud:
1. intonato, al 45° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti
di tifosi di altra squadra, ripetuto per cinque volte che, direttamente o indirettamente, ha
comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
2. intonato, al termine della gara, mentre le squadre si trovavano ancora sul terreno di
gioco vari cori, ciascuno ripetuto molteplici volte, nei confronti di tifosi di un’ulteriore
203/629
squadra avversaria che direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa,
denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO
A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Curva Nord,
intonato, al 25° minuto del secondo tempo e al 26° minuto del secondo tempo, in entrambi
i casi ripetuti per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, due striscioni
non autorizzati (dalle dimensioni di circa 8×2 metri) contenenti entrambi una frase
provocatoria e offensiva nei confronti dei tifosi di un’altra Squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica).
AMMENDA € 1.000,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere:
1. lanciato, al termine della gara, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2 esploso, al termine della gara, un petardo di elevata potenza nel proprio Settore, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose (proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, nel pre-gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 250,00
MONOPOLI per avere i propri sostenitori divelto tre seggiolini posizionati nel Settore loro
riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
203/630
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere i suoi sostenitori (50%) presenti nella Gradinata Settore B-C, intonato
cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 34° minuto del primo tempo e al
21° minuto del secondo tempo, per due volte in entrambe le occasioni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 APRILE 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
ALOISI TOMMASO
(AVELLINO)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti dei
tesserati avversari in quanto durante un assembramento fra calciatori e tesserati di entrambe le
squadre che stava degenerando in rissa, spintonava alcuni avversari pronunciando nei loro confronti
frasi irriguardose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive dei fatti (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 APRILE 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
DI MAIO GIUSEPPE
(JUVE STABIA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti
di un tesserato avversario in quanto lo spintonava.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato
avversario (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 APRILE 2024
PASCIUTI IACOPO
(CARRARESE)
per avere, all’82° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto, in quanto non adempiva
alla richiesta formulata da un componente della Procura Federale di identificare il tesserato della
propria squadra che si era reso autore di una condotta non corretta nei confronti di un tesserato della
squadra avversaria e di un collaboratore della Procura Federale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S. valutate le modalità
complessive della condotta (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE (I INFR)
203/631
DI RENZO PIERO
(PINETO)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CARBONE RICCARDO
(JUVE STABIA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti
di un tesserato avversario in quanto lo spintonava.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato
avversario (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale, r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CUDINI MIRKO
(FOGGIA)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
sbracciando e urlando, per protestare nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
MODICA GIACOMO
FACCIOLI ANDREA
(ACR MESSINA)
(LEGNAGO SALUS)
AMMONIZIONE (II INFR)
VILLA ALBERTO
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
MUSSA GIOVANNI
(PERGOLETTESE)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
FIORE FABIO
(TRIESTINA)
per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto si alzava dalla panchina gesticolando nei suoi confronti e pronunciando una frase
irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
OPERATORI SANITARI ESPULSI
203/632
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MARINACCIO RAFFAELE
(BENEVENTO)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti
di un tesserato avversario in quanto lo spintonava.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato
avversario (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
MENGA MICHELE
(VIS PESARO)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MARCHETTI STEFANO
(ALBINOLEFFE)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei
confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2 in quanto sbatteva il pallone nelle vicinanze dello stesso
pronunciando una frase irriguardosa al suo indirizzo, per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutata la
gravità delle modalità di estrinsecazione della condotta tenuta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
TASCONE SIMONE
(FOGGIA)
per avere, al 4° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di
un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del ginocchio, senza
provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si
sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta
posta in essere.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
D’ AUSILIO GUADAGNO MICHELE
(AVELLINO)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un
tesserato avversario in quanto, durante un assembramento fra calciatori e tesserati di entrambe le
squadre che stava degenerando in rissa, si spingeva reciprocamente con ESEMPIO STEFANO e
tentava di colpirsi, reciprocamente, con pugni e manate senza riuscirci in quanto entrambi trattenuti
dai compagni delle rispettive squadre.
203/633
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato
avversario (r. Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale).
MATOSEVIC KRISTJAN
(TRIESTINA)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si
avvicinava allo stesso pronunciando una frase irriguardosa al suo indirizzo per contestarne l’operato e,
mentre un tesserato della sua squadra tentava di allontanarlo, reiterava le proteste nei confronti del
direttore di gara.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma
1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta.
ESEMPIO STEFANO
(TURRIS)
per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un
tesserato avversario in quanto, durante un assembramento fra calciatori e tesserati di entrambe le
squadre che stava degenerando in rissa, si spingeva reciprocamente con D’AUSILIO MICHELE e
tentava di colpirsi, reciprocamente, con pugni e manate senza riuscirci in quanto entrambi trattenuti
dai compagni delle rispettive squadre.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato
avversario (r. Assistente Arbitrale n.2, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PAOLUCCI LORENZO
TERASCHI MARCO
MAESTRELLI ALESSIO
(ANCONA)
(PINETO)
(TURRIS)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DELLA LATTA SIMONE
(CARRARESE)
per avere, all’82° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di tesserato
avversario e di un componente della Procura Federale in quanto, mentre si trovava nella zona
antistante gli spogliatoi nella parte retrostante le due panchine, proferiva frasi offensive nei suoi
confronti; invitato dal Collaboratore della Procura Federale a cessare tale comportamento, proferiva
anche nei suoi confronti una frase irriguardosa.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (calciatore sostituito, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
GATTO EMANUELE
POTOP SIMONE
MARTIC MANUEL
ESPOSITO EMMANUELE
GALLO ANDREA
(ANCONA)
(FIORENZUOLA)
(LEGNAGO SALUS)
(PICERNO)
(PICERNO)
203/634
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
DAMIAN FILIPPO
MATESE MATTIA
ODJER MOSES
D ORAZIO LUDOVICO
DE MARIA VINCENT
FREDIANI MARCO
PALOMBA LUIGI
MILANI LORENZO
GERMINARIO GIANLUCA
MAURIZII EMANUELE
MAGGIO MATTEO
MONTEVAGO DANIELE
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(FOGGIA)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(MONTEROSI TUSCIA)
(OLBIA)
(PESCARA)
(PINETO)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XVI INFR)
VANO MICHELE
(MONTEROSI TUSCIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
FUSI PIETRO
SANTORO SALVATORE
(PADOVA)
(PRO VERCELLI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
FRANCO DOMENICO
GUCCI NICCOLO
TRIBUZZI ALESSIO
GIANDONATO MANUEL
CARGNELUTTI RICCARDO
COSTA FILIPPO
TIRITIELLO ANDREA
PISANO EROS
LORENZINI FILIPPO
CALVANO SIMONE
ENRICI PATRICK
ARTISTICO GABRIELE
DAFFARA MANUEL
(ACR MESSINA)
(AREZZO)
(CROTONE)
(FERMANA)
(GIUGLIANO)
(L.R. VICENZA)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(NOVARA)
(TARANTO)
(TARANTO)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FOGLIA FABIO
BOFFELLI ANDREA
BIANCO RAFFAELE
GORI GABRIELE
NARDI FILIPPO
CALAPAI LUCA
NIANG OUSMANE
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(FERMANA)
203/635
MOSTI NICOLA
CANGIANIELLO SIMONE
MURONI MATTIA
POGGESI ANDREA
GORELLI MATTEO
CIOFANI MATTEO
MANIERO RICCARDO
(JUVE STABIA)
(LUCCHESE)
(MANTOVA)
(PRO SESTO)
(RIMINI)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
AMMONIZIONE (XV INFR)
ILLANES MINUCCI JULIAN
(CARRARESE)
AMMONIZIONE (XII INFR)
CELIENTO DANIELE
DI LIVIO LORENZO
(CASERTANA)
(LATINA)
AMMONIZIONE (XI INFR)
MANETTA MARCO
DI MUNNO ALESSANDRO
CANDIANO MAIKO
GIORICO DANIELE
MAZZOLO FRANCESCO
(ACR MESSINA)
(NOVARA)
(SESTRI LEVANTE)
(TORRES)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
FUMAGALLI ERMANNO
BORDO LORENZO
CIANCI PIETRO
ZANELLATO NICCOLO
LEONE GIUSEPPE
CORTINOVIS FABIO
BENASSAI FRANCESCO
DALMAZZI ALESSANDRO
BERMAN TAMIR
BIANCU ROBERTO
PICCININI STEFANO
ESPECHE MARCOS ANDRES
SCHIATTARELLA PASQUALE
GIANNOTTI PASQUALE
CORREIA OMAR
(ACR MESSINA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(CATANIA)
(CROTONE)
(JUVE STABIA)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(OLBIA)
(PERGOLETTESE)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
BORGHINI DIEGO
PATTARELLO EMILIANO
MILILLO ALESSIO
D ANDREA FILIPPO
(ALBINOLEFFE)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(AUDACE CERIGNOLA)
203/636
ARMELLINO MARCO
COPPOLARO MAURO
QUAINI ALESSANDRO
ADAMO EMANUELE PIO
SIGNORINI ANDREA
UDOH KING
BELLICH MARCO
PELAGATTI CARLO
SABBIONE ALESSIO
MBENDE EMMANUEL
SANNIPOLI DANIEL
NICCO GIANLUCA
MUSTACCHIO MATTIA
PARODI LUCA
DUTU EDUARD
ZAGNONI DAVIDE
(AVELLINO)
(CARRARESE)
(CATANIA)
(CESENA)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(JUVE STABIA)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PINETO)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
RISALITI GIACOMO
PALMIERI RICCARDO
HRAIECH SABER
SILVESTRI LUIGI
DESSENA DANIELE
CADILI ANDREA
NOVELLA MATTIA
MARAFINI ANDREA
CALVANI GABRIELE
ARMINI NICOLO
VOLPE GIOVANNI
ZECCA GIACOMO
SCACCABAROZZI JACOPO
(AREZZO)
(CARRARESE)
(CESENA)
(CESENA)
(OLBIA)
(PICERNO)
(PICERNO)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(POTENZA)
(TORRES)
(TURRIS)
AMMONIZIONE (III INFR)
CAPELLINI RICCARDO
DI GENNARO MATTEO
LEO DANIEL COSIMO O
MESSAGGI CLAUDIO
SEKULOV NIKOLA
MUTEBA VINCENZO VENTUR
ASTROLOGO ANDREA
ANGILERI ANTONY
ANGELLA GABRIELE
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL
DAGASSO MATTEO
CIKO SEVO
NJAMBE MOUSSADJA
PERRETTA GABRIELE
D ALESSIO LEONARDO
(BENEVENTO)
(CARRARESE)
(CROTONE)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(MONOPOLI)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PICERNO)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(PRO SESTO)
203/637
MELCHIORRI FEDERICO
PIETRANGELI NICOLA
UBALDI LEONARDO
RAVASIO MARIO
NADOR FOLLY STEVEN
LIPANI IACOPO
GASBARRO ANDREA
(RECANATESE)
(RIMINI)
(RIMINI)
(SORRENTO)
(SPAL)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
GUSU MIHAI VASILICA
DI CARMINE SAMUEL
SECK ASSANE
BALLABIO MARCO
ROUHI JONAS JAKOB
DELLE MONACHE MARCO
DEBENEDETTI ALESSANDRO
ARIOLI ALESSANDRO
BARLOCCO LUCA
EUSEPI UMBERTO
KHAILOTI OMAR
NGAMBA THADEE ALVARO
ANDREOLI LORENZO
BURGIO RICCARDO FRANCE
CONTALDO FRANCESCO
AHMETAJ MATTEO
TERRANI GIOVANNI
MOLINA JUAN IGNACIO
(ALBINOLEFFE)
(CATANIA)
(FIORENZUOLA)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(MANTOVA)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(POTENZA)
(PRO VERCELLI)
(RECANATESE)
(TRENTO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
COMI PIETRO
LLANO MASSA MANUEL TADEO
MARTORELLI CARLO
BORGHETTO NICOLA
OMBRA FRANCESCO
PAUDICE LUCA
ANDREIS SIMONE
VAUGHN CLAUDIO ALEXAND
FAGGI FILIPPO
BRANDUANI PAOLO
OBI JOEL CHUKWUMA
(ATALANTA U23)
(AVELLINO)
(BRINDISI)
(FERMANA)
(RENATE)
(RENATE)
(SESTRI LEVANTE)
(SESTRI LEVANTE)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIS PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
203/638
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 9 Aprile 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
203/639
Trending
- Nobel per l’Economia 2026 a Robert E. Hall e Michael Woodford: chi sono e perché hanno vinto
- Russia e ASEAN rafforzano il dialogo: a Mosca focus su energia, sicurezza alimentare e cooperazione strategica
- FOIBE, CERRETO (FDI): GRAVE OFFESA AD ITALIANI SALIS SOTTO LE BANDIERE FILOTITINE
- [Comune Palermo] Piazza Garraffello – Dichiarazione consigliera Calabrese (Prima Circoscrizione)
- CS – Turismo: Vietri sul Mare presente al TTG Travel Experience di Rimini
- Energia, Peluffo (PD): da Meloni solo alibi e propaganda su bollette e imprese. Ora risposte chiare su risorse UE
- Agenzia nr. 1707 – In III Commissione rassicurazioni sull’ospedale di Bisceglie: nessun ridimensionamento
- Premio Expol 2026 alla Polizia Locale di Pistoia: riconoscimento per l’attività professionale e l’impegno al servizio del territorio
- News – Menopausa Café: al Consultorio familiare di Treviglio due incontri per parlare di menopausa
- Ex Ilva, Rifondazione: “nessun lavoratore deve essere lasciato indietro. Serve una prospettiva occupazionale e industriale per tutti gli stabilimenti del Gruppo