(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024 - Amazon Services Europe fa parte del gruppo Amazon. Le sue attività commerciali comprendono la vendita al dettaglio online e altri servizi come il cloud computing e lo streaming digitale. Fornisce servizi di marketplace a venditori terzi consentendo loro di offrire prodotti in vendita tramite Amazon Store.
Con una decisione del 23 aprile 2023, adottata ai sensi del Regolamento sul Mercato Unico Digitale, la Commissione ha designato Amazon Store come una piattaforma online molto grande. Ciò significa, in particolare, che Amazon Store è obbligata a rendere pubblicamente disponibile un repository contenente informazioni dettagliate sulla sua pubblicità online. Amazon ha cercato l’annullamento di tale decisione dinanzi al Tribunale Generale dell’Unione Europea. Aveva inoltre presentato una domanda per misure cautelari. Con un’ordinanza del 27 settembre 2023, il Presidente del Tribunale Generale ha ordinato la sospensione dell’attuazione di tale decisione per quanto riguarda l’obbligo di rendere pubblicamente disponibile il repository pubblicitario. La Commissione ha presentato appello dinanzi alla Corte di Giustizia contro tale ordinanza.
Nella sua ordinanza odierna, il Vicepresidente della Corte di Giustizia annulla la parte dell’ordinanza del Presidente del Tribunale Generale che sospendeva la decisione della Commissione per quanto riguarda il repository pubblicitario. Egli ritiene che alla Commissione sia stato negato, in violazione del principio del contraddittorio, l’opportunità di commentare gli argomenti avanzati da Amazon durante il procedimento dinanzi al Tribunale Generale. Poiché la Commissione ha presentato alla Corte di Giustizia gli argomenti che intendeva avanzare contro gli elementi proposti da Amazon dinanzi al Tribunale Generale, il Vicepresidente della Corte di Giustizia emette una sentenza definitiva sulla controversia e respinge la domanda di misure cautelari.
Il Vicepresidente della Corte ritiene che l’argomento di Amazon secondo cui l’obbligo introdotto dal legislatore dell’UE di rendere pubblicamente disponibile un repository pubblicitario limita illegittimamente i suoi diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla libertà di svolgere un’attività economica, non può essere considerato, a prima vista, irrilevante e, inoltre, privo di serietà.
Inoltre, in assenza di una sospensione, è probabile che Amazon subisca danni gravi e irreparabili prima dell’intervento di una qualsiasi sentenza che annulli la decisione della Commissione.
Tuttavia, tali conclusioni non sono decisive di per sé. È necessario valutare se il bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti possa giustificare il rifiuto della sospensione. A tal riguardo, il Vicepresidente della Corte ritiene che, nel caso in cui la sospensione non venga concessa, l’annullamento della decisione della Commissione conservi un interesse per Amazon. Inoltre, non è stato dimostrato che, in tale situazione, l’esistenza o lo sviluppo a lungo termine di Amazon sarebbero messi in pericolo. Inoltre, la sospensione comporterebbe un ritardo, potenzialmente di diversi anni, nel raggiungimento completo degli obiettivi del Regolamento sul Mercato Unico Digitale e quindi potenzialmente consentirebbe a un ambiente online minaccioso per i diritti fondamentali di persistere o svilupparsi, considerando che il legislatore dell’UE ha ritenuto che le piattaforme molto grandi svolgono un ruolo importante in tale ambiente. Gli interessi difesi dal legislatore dell’UE prevalgono, nel caso presente, sugli interessi materiali di Amazon, con il risultato che il bilanciamento degli interessi si orienta a favore del rifiuto della richiesta di sospensione.
