(AGENPARL) - Roma, 1 Aprile 2024 - (AGENPARL) – lun 01 aprile 2024 COMUNICATO N. 198/DIV – 1 APRILE 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 28 e 30 MARZO 2024
Si riportano i risultati delle gare del 28 e 30 Marzo 2024 per le società che disputeranno le gare di
recupero il 3 Aprile 2024
15^ Giornata ritorno
GIRONE A
ARZIGNANO V.
MANTOVA
TRIESTINA
ATALANTA U23
JUVENTUS NEXT GEN
RIMINI
SESTRI LEVANTE
PONTEDERA
GIRONE B
AREZZO
FERMANA
OLBIA
VIRTUS ENTELLA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 1 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si
riportano
GARE DEL 28 e 30 MARZO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori delle Società FERMANA e RIMINI hanno, in violazione della normativa di cui
agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
OLBIA per avere un suo sostenitore, posizionato all’interno del Settore Tribuna Centrale, al
termine della gara, mentre alcuni giocatori della Squadra avversaria si dirigevano verso
l’entrata del tunnel che conduce agli spogliatoi, proferito un epiteto razzista, ripetuto per
due volte, nei confronti di un giocatore avversario comportante offesa, denigrazione e
insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da
particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione
necessario per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28 comma 4, C.G.S. (r. proc.
fed.).
AMMENDA € 800,00
MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere esploso, durante la gara, dieci petardi nel proprio Settore, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%) presenti nella Curva Nord
Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 35° minuto del
primo tempo e al 37° minuto del secondo tempo, per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
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sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BORDIN ROBERTO
(TRIESTINA)
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
TOMASSINI CHILDERICO
(FERMANA)
per avere, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, mentre quest’ultimo si accingeva a battere un calcio d’angolo, lo
provocava rivolgendo nei suoi confronti frasi irriguardose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive
della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
EKLU SHAKA MAWULI
MISURACA GIANVITO
(AREZZO)
(FERMANA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
BONFANTI GIOVANNI
SANTI PIETRO
FIORI ANTONIO
DESSENA DANIELE
OLIANA FILIPPO
(ATALANTA U23)
(FERMANA)
(MANTOVA)
(OLBIA)
(SESTRI LEVANTE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
SCORZA CHRISTIAN
(FERMANA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PALOMBA LUIGI
MORRA CLAUDIO
MONTEVAGO DANIELE
(OLBIA)
(RIMINI)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (XI INFR)
MOTOLESE MATTIA
(OLBIA)
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AMMONIZIONE (VIII INFR)
CATANESE GIOVANNI
SORRENTINO LORENZO
(AREZZO)
(FERMANA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
BORDO LORENZO
LA ROSA LUCA UMBERTO
GUIDI MATTEO
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(OLBIA)
(PONTEDERA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
SALIFOU DIKENI-RAFID
BIANCU ROBERTO
BENEDETTI GIACOMO
GARETTO MARCO
(JUVENTUS NEXT GEN)
(OLBIA)
(PONTEDERA)
(RIMINI)
AMMONIZIONE (III INFR)
POLVANI LORENZO
NIANG OUSMANE
DAFFARA GIOVANNI
PEROTTI CLEMENTE
OMOREGBE BOB MURPHY
(AREZZO)
(FERMANA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(SESTRI LEVANTE)
AMMONIZIONE (I INFR)
ANZOLIN MATTEO
(TRIESTINA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
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Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 1 Aprile 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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