(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2024 - (AGENPARL) – mar 19 marzo 2024 COMUNICATO N. 187/DIV – 19 MARZO 2024
186/571
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARA JUVE STABIA – CASERTANA DEL 4 MARZO 2024
Il Giudice Sportivo Sostituto, con l’assistenza di Irene Papi e del Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco
Ravaglioli,
– viste le relazioni, redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo,
concernenti la gara Juve Stabia – Casertana del 4 Marzo 2024 e la conseguente ordinanza con la
quale sono stati disposti accertamenti istruttori in ordine della individuazione del Settore occupato
nelle gare casalinghe dai tifosi della Società Casertana presenti alla gara in oggetto e posizionati nel
Settore Curva Ferrovia Settore Ospiti;
– vista la relazione trasmessa a mezzo PEC in data 15 Marzo 2024 dalla Procura Federale a questo
Giudice in riscontro alla richiesta formulata, rileva quanto segue.
I sostenitori della Società Casertana, posizionati nel Settore Curva Ferrovia Settore Ospiti, hanno:
1. lanciato, durante la gara, otto petardi nel recinto di gioco; due di questi al 5° minuto del primo
tempo esplodevano vicino a due Vigili del Fuoco in servizio provocando, ad uno di essi, un iniziale
stordimento tale da rendere necessario l’accesso al Pronto Soccorso; nella stessa circostanza due
fotografi erano costretti ad abbandonare la loro postazione vicino alla bandierina del calcio d’angolo
a causa del forte scoppio;
2. intonato, al 7° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti
per tre volte;
3. danneggiato numerosi seggiolini posizionati nel Settore a loro riservato e parti dei servizi igienici
loro riservati, in particolare la rottura di alcune porte e di alcuni water con le rispettive tubazioni.
Ritenuto che i fatti sopra indicati siano contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
costituiscano atti violenti commessi dai propri sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica e che gli stessi siano connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un
rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi quanto ai lanci dei petardi;
– in proposito, infatti, va evidenziato che la condotta sopra descritta, ovvero il lancio del materiale
pirotecnico, ha comportato conseguenze pregiudizievoli a carico di un Vigile del Fuoco, come sopra
specificato;
– visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che
la Società sanzionata disputava la gara in trasferta;
– ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e
8 C.G.S., sia equo irrogare la sanzione dell’ammenda e dell’obbligo di disputare la gara con uno o più
Settori privi di spettatori;
– rilevato che dal supplemento di relazione richiesto alla Procura Federale emerge che i tifosi, fra i quali
vi erano gli autori della condotta, nelle gare disputate in casa (a seguito del parziale restyling e della
soppressione della Curva Sud, in passato abitualmente occupata dalla tifoseria organizzata) risultano
nella corrente stagione occupare il Settore Distinti (per circa il 50%);
– ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) vada effettuata sulla scorta
di tale elemento conoscitivo, anche in via equitativa, in considerazione del numero complessivo dei
tifosi presenti in trasferta e della prevalente occupazione del Settore Distinti, durante le gare
casalinghe, da parte dei tifosi presenti in trasferta alla gara in oggetto
P.Q.M.
– delibera di sanzionare la Società Casertana con l’obbligo di disputare una gara casalinga con l’intero
Settore denominato “Distinti”, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con
l’irrogazione di EURO 1.000 di AMMENDA.
Dispone che la gara casalinga da disputare con i Settori sopra specificati privi di spettatori inflitta
alla Società Casertana, sia scontata in occasione della seconda gara casalinga di Campionato che
la Società disputerà successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, al fine di
consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (r. proc. fed., r. c.c., documentazione
fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con
le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 19 Marzo 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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