(AGENPARL) - Roma, 12 Marzo 2024 - (AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 COMUNICATO N. 181/DIV – 12 MARZO 2024
181/574
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 9, 10 e 11 MARZO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 9, 10 e 11 Marzo 2024
12^ Giornata ritorno
GIRONE A
GIRONE B
ALBINOLEFFE
NOVARA
FIORENZUOLA
ATALANTA U23
GIANA ERMINIO
PADOVA
L.R. VICENZA
ARZIGNANO V.
LUMEZZANE
PRO PATRIA
PERGOLETTESE
MANTOVA
PRO VERCELLI
LEGNAGO SALUS
RENATE
PRO SESTO
TRENTO
VIRTUS VERONA
TRIESTINA
ALESSANDRIA
(*) n.d. per impraticabilità del terreno di gioco
AREZZO
CESENA
FERMANA
JUVENTUS NEXT GEN
LUCCHESE
PERUGIA
PESCARA
SESTRI LEVANTE
TORRES
VIS PESARO
GUBBIO
PINETO
PONTEDERA
OLBIA
ANCONA
CARRARESE
RECANATESE
RIMINI
VIRTUS ENTELLA
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
BENEVENTO
BRINDISI
CATANIA
CROTONE
JUVE STABIA
PICERNO
SORRENTO
TURRIS
VIRTUS FRANCAVILLA
MONOPOLI
ACR MESSINA
GIUGLIANO
POTENZA
LATINA
TARANTO
MONTEROSI TUSCIA
FOGGIA
CASERTANA
AVELLINO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Marco Ravaglioli, nelle sedute dell’11 e 12 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 9, 10 e 11 MARZO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, ALBINOLEFFE, AREZZO, AUDACE
CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CESENA, CROTONE, FOGGIA, L.R. VICENZA, MONOPOLI,
PESCARA, PERUGIA, TURRIS e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui
agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore (ad eccezione di quanto oggetto
dei provvedimenti di seguito adottati), materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo
Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
CATANIA
A) per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
intonato:
1. al 14° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra
società, ripetuti per otto volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a
Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso
del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma
non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 34° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra
società ripetuti per circa un minuto, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a
Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso
del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma
non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva Sud, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, sette
fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare
odiosità dei cori sub a) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed., r. c.c.).
181/575
AMMENDA € 1.000,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante il secondo tempo, alcuni oggetti
della grandezza simile ad accendini, un fumogeno e una bottiglietta in vetro semipiena sul
terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare
l’intrinseca pericolosità dei lanci effettuati, rilevato che non si sono verificare conseguenze
dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc.
fed., r. c.c.).
PICERNO per avere i suoi raccattapalle, al 16°, 17° e 20° minuto del secondo tempo,
tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la consegna dei
palloni e così provocando la reazione dei tesserati avversari.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta, in particolare la sua antisportività (r. Arbitrale, r.
proc. fed., r. c.c).
AMMENDA € 800,00
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato:
1. all’80° minuto della gara, un accendino nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. all’82° e 86° minuto della gara, due bottigliette di plastica prive di contenuto nel recinto
di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, al 46° minuto della gara, una bottiglietta di acqua sul terreno di
gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose
(r. proc. fed.).
AMMENDA € 400,00
MONOPOLI per avere, la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Curva Nord Ospiti, al 1° minuto del secondo tempo, per quattro volte, intonato cori osceni
ed oltraggiosi.
181/576
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
25 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S
(r. proc. fed., r. c.c.).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 26° minuto del secondo tempo, un petardo nel recinto di gioco sulla
pista di atletica, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
L.R. VICENZA per avere (circa il 70%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata
Sud, intonato, dal 46° minuto del secondo tempo fino al termine della gara (per circa 6
minuti), un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure
previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.
(r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
NOVARA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza
commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici
loro riservati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 150,00
LUMEZZANE per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna
Coperta Gradoni Est, al 95° minuto della gara, per tre volte, intonato cori oltraggiosi nei
confronti delle Istituzioni Calcistiche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, 25
e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il numero esiguo degli autori del
coro (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
MIGNEMI DAVIDE CARMELO
(GUBBIO)
181/577
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LUSSARDI ANDREA
(LUMEZZANE)
per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa nei
confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso e
pronunciava frasi irrispettose nei confronti della Squadra Arbitrale per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DOSSENA ANDREA
(PRO VERCELLI)
AMMONIZIONE (III INFR)
CALABRO NICOLA ANTONIO
(CARRARESE)
PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
GENCO ALFREDO
(PERUGIA)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
AURINO MARIO
(JUVE STABIA)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto pronunciava una frase irrispettosa al suo indirizzo per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
NASTRO GAETANO
(JUVE STABIA)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto pronunciava una frase irrispettosa al suo indirizzo per dissentire nei confronti di una
decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett.
a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale,
panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 MARZO 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
181/578
MENGA MICHELE
(VIS PESARO)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
CORDONE MARIO
(FOGGIA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
SANTARCANGELO ANDREA
(PICERNO)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore
avversario in quanto, a gioco fermo, in reazione ad una trattenuta ricevuta, lo colpiva con un calcio al
polpaccio.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e l’essere il fatto stato commesso a gioco fermo.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (II INFR)
PAPONI DANIELE
(FERMANA)
A) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei
confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto pronunciava frasi irrispettose e offensive al suo indirizzo
per contestarne l’operato e, alla notifica del provvedimento di espulsione, continuava a proferire frasi
ingiuriose nei confronti dell’Arbitro e dell’Assistente Arbitrale n.1;
B) per avere, al termine della gara, reiterato il suo comportamento anche nella zona antistante gli
spogliatoi, in quanto pronunciava frasi ingiuriose ed irrispettose nei confronti della squadra arbitrale,
sbatteva ripetutamente una bottiglietta vuota sul muro adiacente lo spogliatoio, in segno di stizza, e
proferiva un’espressione blasfema.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma
1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la gravità delle frasi
pronunciate e la pervicacia nel comportamento tenuto, e applicati i principi enunciati nella decisione
0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PETRELLI ELIA
(FERMANA)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e pronunciava frasi irrispettose al suo indirizzo
per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (calciatore sostituito).
181/579
ROMANO ANTONIO
(GIUGLIANO)
per avere, al 19° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di
un calciatore avversario, in quanto interveniva in un contrasto con l’avversario con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
DELLA MORTE MATTEO
(L.R. VICENZA)
per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
di un calciatore avversario, in quanto interveniva in un contrasto di gioco con un avversario con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
RIGHETTI SAMUELE
(LUMEZZANE)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
di un calciatore avversario in quanto, durante la contesa del pallone, lo colpiva al petto con il piede,
senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ILARI CARLO
MEHIC DINO
(LUMEZZANE)
(VIRTUS VERONA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
BERRA FILIPPO
CICCONI MANUEL
SCIACCA GIACOMO MICHELE
MEGELAITIS LINAS
CANDIANO MAIKO
(BENEVENTO)
(CARRARESE)
(CASERTANA)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MARENCO FILIPPO
MILILLO ALESSIO
PARIGI GIACOMO
BOVE DAVIDE
FORT FEDERICO
CHIERICO LUCA
FERRINI MANUEL
IACCARINO GENNARO
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN
CONTESSA SERGIO
CABIANCA EDDY
(ANCONA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(CROTONE)
(FERMANA)
(GUBBIO)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(PADOVA)
(TURRIS)
(VIRTUS VERONA)
181/580
ROSSONI STEFANO GIOVANN
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
POLITO VINCENZO
EKLU SHAKA MAWULI
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN
SUSSI CHRISTIAN
POMPEU DA SILVA RONALDO
BURRAI SALVATORE
LIGUORI MICHAEL
VOLPICELLI EMILIO
RIGGIO CRISTIAN
(ACR MESSINA)
(AREZZO)
(CARRARESE)
(FIORENZUOLA)
(L.R. VICENZA)
(MANTOVA)
(PADOVA)
(PINETO)
(TARANTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LIA DAMIANO BIAGIO
MALCORE GIANCARLO
PINATO MARCO
MATESE MATTIA
SANTI PIETRO
VEZZONI FRANCO ORLANDO
FRANZONI ANDREA
MORELLI GABRIELE
SANDON THOMAS
DE SANTIS EROS
ZANANDREA GIANMARIA
DE MARIA VINCENT
GORI MIRKO
LAMBRUGHI ALESSANDRO
LISI FRANCESCO
CADILI ANDREA
FERRI DAVIDE
PITOU JONATHAN HUGO
GIORGESCHI SIMONE
MAGGIO MATTEO
PERETTI MANUEL
BALDASSIN LUCA
LAMESTA DAVIDE
PANICO CIRO
AMADIO MARCO
BEGHELDO GIANMARCO
(ACR MESSINA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(FERMANA)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PICERNO)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(RECANATESE)
(RENATE)
(RIMINI)
(TARANTO)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (XI INFR)
CELIENTO DANIELE
FERRANTE LORENZO
MERCATI ALESSANDRO
SBRAGA ANDREA
(CASERTANA)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(POTENZA)
181/581
AMMONIZIONE (VIII INFR)
GUCCI NICCOLO
PIANA LUCA
CANDELLONE LEONARDO
PISANO EROS
PIERNO ROBERTO
BLONDETT EDOARDO
RISOLO ANDREA
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(JUVE STABIA)
(LUMEZZANE)
(PESCARA)
(SORRENTO)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CASINI RICCARDO
DELLA LATTA SIMONE
IMPERIALE MARCO
COSTA FILIPPO
MARTIC MANUEL
TIRITIELLO ANDREA
PALAZZI ANDREA
MAESTRELLI ALESSIO
SANTINI CLAUDIO
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(CARRARESE)
(CARRARESE)
(L.R. VICENZA)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(PRO SESTO)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CATANESE GIOVANNI
PATTARELLO EMILIANO
ARMELLINO MARCO
PALMIERO LUCA
DE ROSE FRANCESCO
KARGBO AUGUSTUS
LAMESTA ALESSANDRO
CASOLARI FEDERICO
BELLICH MARCO
BULEVARDI DANILO
FORTE FRANCESCO
CALCAGNI RICCARDO
RANIERI ROBERTO
BELLODI GABRIELE
KANOUTE MAMADOU YAYE
GIANNOTTI PASQUALE
MONTEAGUDO JUAN CRUZ
TONUCCI DENIS
(AREZZO)
(AREZZO)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(CESENA)
(CESENA)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(JUVE STABIA)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(OLBIA)
(TARANTO)
(TRENTO)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (III INFR)
MORETTI FEDERICO
VISENTIN SANTIAGO GUIDO
BOLSIUS DON JOSE’ HENRICUS
(ANCONA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
181/582
MERLETTI TOMMASO
PETRUCCI DAVIDE
CAPEZZI LEONARDO
WELBECK MASEKO NANA ADDO
PIEROZZI EDOARDO
D’ERRICO ANDREA
PISTOLESI FRANCESCO
OYEWALE SULAIMAN
RUSSO FEDERICO
SCARSELLA FABIO
LANCINI EDOARDO
CAPELLI ALESSANDRO JULI
LEWIS NOAH PHILBERTH
VULIKIC STIPE
MILANI LORENZO
CURRARINO MICHELE
QUACQUARELLI GABRIELE
SCOTTO LUIGI
JALLOW SULAYMAN
NERI GIAN MARCO
(BRINDISI)
(BRINDISI)
(CARRARESE)
(CATANIA)
(CESENA)
(CROTONE)
(FERMANA)
(GIUGLIANO)
(LUCCHESE)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(RENATE)
(RIMINI)
(TORRES)
(TURRIS)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
MUHAMETI ENDRI
RAPISARDA FRANCESCO
ONETO EDOARDO
FALL MBARICK
PIAZZA ANDREA
GUADAGNO JOHAN ELIA
DJIBRIL MALIK
PARODI GIANLUCA
DI PASQUALE DAVIDE
PERRETTA GABRIELE
CASTELLI DAVIDE
SHIBA CRISTIAN
DEL CARRO ANDREA
ANTENUCCI MIRCO
DE MARCHI MICHAEL
SIMERI SIMONE
MASALA ALESSANDRO
DE LUCIA VICTOR
(ATALANTA U23)
(CATANIA)
(FIORENZUOLA)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(PESCARA)
(PONTEDERA)
(PRO PATRIA)
(RECANATESE)
(RIMINI)
(SPAL)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TORRES)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
FUMAGALLI JACOPO
MARCONI MICHELE
CARFORA LORENZO
MECCARIELLO BIAGIO
COMI GIANMARIO
BROGNI GIORGIO
(ACR MESSINA)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(CROTONE)
(FIORENZUOLA)
181/583
CALABRESE BERNARDO
DEBENEDETTI ALESSANDRO
ARIOLI ALESSANDRO
ANGHILERI MARCO
D ORSI FRANCESCO
(GUBBIO)
(MANTOVA)
(MONOPOLI)
(RENATE)
(RENATE)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 12 Marzo 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
181/584
