(AGENPARL) - Roma, 11 Marzo 2024 - (AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA
Occupazione del suolo pubblico in particolare nelle aree turistiche: gli uffici del Comune hanno agito secondo la legge e sono pienamente legittimati a emanare gli atti. A stabilirlo sono stati i giudici del Tar di Catanzaro che hanno sonoramente bocciato un ricorso e condannato i ricorrenti anche a pagare tutte le spese processuali.
La società ricorrente affermava di essere titolare di un pubblico esercizio (bar e ristorazione) nella località di Marina di Sibari e di svolgere la propria attività prevalentemente negli spazi pubblici esterni adiacenti al proprio esercizio precisando che gli esercenti le singole attività chiedono annualmente al comune di Cassano all’Ionio l’occupazione temporanea delle aree pubbliche situate in prossimità del relativo esercizio, corrispondendo l’importo quantificato sulla base della superficie occupata. La ricorrente aveva impugnato i provvedimenti adottati presentando ricorso e ritenendo ingiustificata l’adozione di una serie di atti comunali (regolamenti e delibere). Si costituiva ritualmente il Comune di Cassano che, con successiva memoria difensiva dimessa in vista dell’udienza di merito confutava analiticamente tutti i profili di ricorso presentati dalla società che gestisce una attività di Marina di Sibari mostrando, nel dettaglio, che gli uffici comunali avevano lavorato bene e, soprattutto, secondo quanto previsto dalla attuale normativa in vigore. Validato, inoltre, anche l’operato dell’amministrazione comunale che aveva dato indirizzo di agire in tal senso.
Così, analizzato gli atti predetti, il Tribunale amministrativo della Calabria (riunito in composizione Ivo Correale, presidente, Francesco Tallaro, consigliere e Giampaolo De Piazzi, referendario ed estensore) ha dato piena ragione all’Ente sibarita. Da quanto esposto è emerso chiaramente che la ricorrente non risulta pregiudicata in nessun modo dalla pianificazione comunale delle aree pubbliche concedibili, ritenuta quindi legittima.
«Motivo per cui – ha commentato il sindaco Giovanni Papasso – il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso condannando anche al pagamento di tutte le spese processuali. Delibere e regolamenti, quindi, sono pienamente validi e restano in corso».
Comune di Cassano All’Ionio
11 marzo 2024
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