(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2024 - (AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 COMUNICATO N. 179/DIV – 8 MARZO 2024
179/568
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 7 MARZO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 7 marzo 2024
11^ Giornata ritorno
GIRONE C
CASERTANA
LATINA
MONTEROSI TUSCIA
POTENZA
AUDACE CERIGNOLA
JUVE STABIA
SORRENTO
BENEVENTO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A., Sig.
Marco Ravaglioli, nella seduta dell’8 marzo 2024, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente
si riportano:
GARE DEL 7 MARZO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, JUVE STABIA, LATINA, POTENZA e
SORRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore (ad eccezione di quanto oggetto dei
provvedimenti di seguito adottati), materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala),
rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui
all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della
Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETÀ
AMMENDA € 2.500,00
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel corso della gara:
1. n. 5 fumogeni nel recinto di gioco, al 3°, 10°, 31°, 35° e 55° minuto della gara;
2. n. 5 petardi di forte intensità nel recinto di gioco, al 3°, 6°, 12°, 36° e 42° minuto della
gara;
3. n. 1 razzo nel recinto di gioco fuoriuscendo poi all’esterno della Tribuna Centrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare la pericolosità della
condotta sub n. 3, e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i
modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti Curva Sud, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel corso della gara, n. 3
fumogeni nel recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata
disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e
considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere nel proprio settore, all’inizio
della gara, n. 1 petardo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze
pregiudizievoli (r. proc. fed., r. c.c.).
179/569
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA € 1.000,00
DI MAIO GIUSEPPE
(JUVE STABIA)
per avere tenuto una condotta non corretta, in quanto, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi,
sferrava un calcio a un lavandino in plastica situato all’esterno degli spogliatoi stessi, danneggiandolo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive
dei fatti (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR) ED
EURO 500 DI AMMENDA
PAGLIUCA GUIDO
(JUVE STABIA)
per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale, in quanto, in occasione di una interruzione del gioco, pronunciava una frase
irrispettosa nei confronti della stessa e un’espressione blasfema per dissentire nei confronti di una
decisione arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1,
36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi
enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Assistente Arbitrale 1).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
LAMBERTINI VINCENZO
(AUDACE CERIGNOLA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
VONA EDOARDO
(LATINA)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta in quanto, nel corso di
un’azione di gioco, colpiva con un pugno al petto un calciatore avversario.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)
CAPOMAGGIO GALO
DI LIVIO LORENZO
(AUDACE CERIGNOLA)
(LATINA)
179/570
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
IMPROTA RICCARDO
KARIC NERMIN
STARITA ERNESTO
MBENDE EMMANUEL
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(MONTEROSI TUSCIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
BUGLIO DAVIDE
(JUVE STABIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN
(POTENZA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
LEONE GIUSEPPE
BLONDETT EDOARDO
(JUVE STABIA)
(SORRENTO)
AMMONIZIONE (III INFR)
RUGGIERO ZAK
FABRIZI LUCA
GORI MIRKO
ALASTRA FABRIZIO
(AUDACE CERIGNOLA)
(LATINA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(POTENZA)
AMMONIZIONE (II INFR)
NICOLETTI MANUEL
ANDREONI CRISTIAN
PIEROBON CHRISTIAN
CASTORANI MANUELE
(CASERTANA)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(POTENZA)
AMMONIZIONE (I INFR)
BIANCHINI GIANCARLO
TERRANOVA EMANUELE
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
179/571
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze l’8 Marzo 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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