
[lid] Il Tribunale Civile di Roma, riunito in camera di consiglio con la presenza dei seguenti magistrati, Dott.ssa Bianca Maria Ferramosca, Presidente Dott. Romolo Ciufolini, Giudice Dott.ssa Miriam Iappelli, Giudice relatore ha emesso una ordinanza relativa al reclamo presentato nella procedura n. 688/2020 sub 6
Il Collegio, dopo aver esaminato gli atti e tenuto conto dell’udienza in forma scritta, considerato che: Con ricorso del 29.7.22, la società in questione ha presentato reclamo avverso l’ordinanza di diniego della sospensione dell’esecuzione emanata dal G.E. (Giudice dell’esecuzione) del procedimento esecutivo, chiedendone la revoca.
La parte reclamante ha contestato l’ordinanza sostenendo che il G.E. non ha valutato la carenza di legittimazione attiva della società in questione, intervenuta ex art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare del creditore procedente, poiché non vi sarebbe prova della titolarità del diritto di credito azionato in capo del creditore procedente, come indicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 in data 11.08.2015, in cui si annunciava l’acquisto da parte della società di crediti pro soluto da una banca in data 31.07.2015, e poiché non sarebbe stata registrata la cessione del credito della banca nel registro delle imprese;
La controparte ha chiesto il rigetto del reclamo con vittoria di spese, contestando le deduzioni avverse.
I giudici del Tribunale di Roma hanno osservato che il reclamo è fondato e merita di essere accolto. Si precisa, in generale, che l’art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993, mira a agevolare la cessione “in blocco” di rapporti giuridici, richiedendo come presupposto di efficacia nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale. Tale disposizione dispensa la banca cessionaria dall’onere di notificare la cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass., Sez. VI.I., ordinanza 29 settembre 2020, n. 20495). Il cessionario che agisce nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dimostrare soltanto il negozio di cessione, senza dover provare la causa della stessa; il debitore ceduto non può intervenire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si limita a effettuare un pagamento liberatorio (Cass., sez. III, 31 luglio 2012, n. 13691; Cass., sez. II, 9 luglio 2018, n. 19016; Cass., sez. VI-III ordinanza 14 ottobre 2021 n. 28093).
Il Collegio condivide tale orientamento, ritenendo che sia sufficiente, ai fini della prova della titolarità del credito in capo al beneficiario di una cessione “in blocco” di cui all’art. 58 T.U.B., la produzione dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a condizione che dalla lettura di quest’ultimo emerga la certezza dell’inclusione del credito stesso nel contratto di cessione, e quindi dell’esistenza e validità esterna della cessione.
Nel caso in esame, manca al momento l’evidenza della cessione del credito azionato nel procedimento esecutivo da parte della Banca in favore della società.
Dall’estratto della Gazzetta Ufficiale n. 92 pubblicata in data 11.08.2015, in cui si annunciava l’acquisto da parte della società di crediti pro soluto da parte della Banca in data 31.07.2015, si evince chiaramente: “[…] costituiscono oggetto della cessione di cui al Contratto di Cessione BANCA tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, derivanti da contratti di finanziamento in varie forme, anche assistiti all’origine da garanzia ipotecaria volontaria, di cui la BANCA risultava titolare alla data del 31 marzo 2015, classificati da parte della BANCA quali crediti in “sofferenza” (nell’accezione di cui alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia) nei confronti di soggetti debitori ai quali la BANCA abbia indirizzato informativa datata 30 luglio 2015 recante quale codice identificativo della comunicazione indicante alcune informative gestionali. Unitamente ai crediti che rispondono ai criteri sopra elencati si intendono comprensivi del blocco anche gli eventuali ulteriori crediti in sofferenza vantati dalla BANCA