
(AGENPARL) – lun 12 febbraio 2024 COMUNICATO N. 151/DIV – 12 FEBBRAIO 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 9, 10 e 11 FEBBRAIO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 9, 10 e 11 Febbraio 2024
6^ Giornata ritorno
GIRONE B
ANCONA
FERMANA
SESTRI LEVANTE
TORRES
VIRTUS ENTELLA
OLBIA
VIS PESARO
PERUGIA
JUVENTUS NEXT GEN
CARRARESE
TARANTO
ACR MESSINA
LATINA
CASERTANA
VIRTUS FRANCAVILLA
JUVE STABIA
POTENZA
PICERNO
FOGGIA
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
AVELLINO
BRINDISI
CATANIA
GIUGLIANO
MONOPOLI
MONTEROSI TUSCIA
SORRENTO
TURRIS
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 12 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 9, 10 e 11 FEBBRAIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA,
FERMANA, JUVE STABIA, VIS PESARO e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della
normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
-considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco e
un fumogeno nel recinto di gioco determinando, con tali condotte, la bruciatura del manto
erboso e il ritardo di 30 secondi dell’orario di inizio della gara per consentire la rimozione
degli stessi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, 25
e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta, e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc fed., r. c.c. – documentazione fotografica,
obbligo di risarcimento danni se richiesto).
VIRTUS FRANCAVILLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere divelto trentadue seggiolini posti all’interno dello stesso Settore, alcuni dei
quali (circa dieci) venivano lanciati verso il divisorio che delimita il Settore Ospiti dal
Settore Distinti e in direzione del terreno di gioco, senza raggiungerli in quanto il Settore
Ospiti è interamente protetto da reti metalliche;
2. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e nell’aver divelto quattro porte in
alluminio ivi installate.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub 1), rilevato
che non si sono verificate conseguenze dannose E che la Società sanzionata disputava la
gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.
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c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.000,00
JUVE STABIA
A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Ospiti,
intonato al 36° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per più
volte, nei confronti dei tifosi avversari e di altra squadra;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini posizionati nel
Settore loro riservato;
C) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti a causa dell’uscita
ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2,
e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i precedenti specifici a
carico della società sanzionata per la condotta sub C), rilevato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S
(supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r.c.c.– documentazione fotografica, obbligo di
risarcimento danni se richiesto).
SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale sinistra,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto del
secondo tempo, due bottigliette d’acqua semipiene nel recinto di gioco che colpivano la
copertura della panchina della Squadra avversaria, e una bottiglietta semipiena sul terreno
di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29
C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 20° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
ANCONA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di un
minuto, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e il precedente specifico a carico della società sanzionata
(supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
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DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 FEBBRAIO 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
DI MAIO GIUSEPPE
(JUVE STABIA)
per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in
quanto, si alzava dalla panchina uscendo dall’area tecnica per protestare nei confronti di una sua
decisione;
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 FEBBRAIO 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
COSTA ANGELO
(ACR MESSINA)
per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un
tesserato avversario in quanto, durante un’interruzione di gioco, si spingeva reciprocamente con lo
stesso determinando un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della
condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (panchina
aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI
ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 FEBBRAIO 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
GRECO VINCENZO
(PICERNO)
per avere, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi degli arbitri, tenuto una condotta
non corretta nei confronti di tesserati avversari, in quanto pronunciava nei loro confronti frasi offensive,
ripetute per due volte, determinando, con tale condotta, la reazione dei tesserati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutati le
modalità complessive della condotta ed il ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal Greco (r. Arbitro, r.
proc. fed., r. c.c., panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 1.000,00 DI AMMENDA
PAGLIUCA GUIDO
(JUVE STABIA)
A) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa nei
confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, dopo la concessione di un calcio di rigore a favore
della Squadra avversaria e la relativa segnatura della rete, mentre l’Arbitro raggiungeva il centrocampo
per riprendere il gioco, protestava platealmente invitandolo a guardare l’immagine dell’episodio sul
cellulare e contestando il suo operato; si avvicinava con fare minaccioso all’Arbitro prontamente
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fermato da un dirigente della propria società;
B) dopo la notifica del provvedimento di espulsione, sostava indebitamente all’interno degli spogliatoi
sino alla fine del primo tempo, reiterando il suo comportamento anche nei confronti del IV Ufficiale e
invitandoli nuovamente a guardare l’immagine di un episodio sul cellulare.
c) per avere, al termine della gara, fatto nuovamente accesso negli spogliatoi per festeggiare la vittoria
della propria Squadra, nonostante il provvedimento di espulsione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale, r. IV Ufficiale, proc. fed.,
r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CARAFA ANTONIO
(VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva gesticolando per dissentire nei confronti di una decisione
arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LA PORTA ANTONIO
(AVELLINO)
per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un
tesserato avversario in quanto, durante un’interruzione di gioco, si spingeva reciprocamente con lo
stesso determinando un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato
avversario.
ROSELLI GIORGIO
(BRINDISI)
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della Squadra avversaria, a gioco fermo entrava sul
terreno di gioco pronunciando al suo indirizzo una frase irriguardosa per dissentire nei confronti di una
sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BAZEU CLAUDIO
CAPRIOLO MASSIMILIANO
OCCHIUZZI ROBERTO
(GIUGLIANO)
(POTENZA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
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COLONNA GIANCARLO
(SORRENTO)
per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MONTEVAGO DANIELE
(VIRTUS ENTELLA)
per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore
avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone distante, lo colpiva con un pugno al volto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo, il tipo di
colpo inferto e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Assistente
Arbitrale n.1)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
STURARO STEFANO
(CATANIA)
A) una gara di squalifica effettiva per doppia ammonizione;
B) una gara di squalifica effettiva, per avere, al 4° minuto del secondo tempo, dopo essere stato
espulso per doppia ammonizione, mentre si dirigeva nella zona spogliatoi, tenuto un comportamento
non corretto, in quanto sferrava un calcio violento alla porta d’ingresso così provocando la rottura della
parte inferiore della stessa e per avere proferito un’espressione blasfema.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma
1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella
decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, r. proc. fed).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR) ED € 500,00 DI
AMMENDA
MOTOLESE MATTIA
(OLBIA)
A) per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete;
B) per aver tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto dopo aver ricevuto il
provvedimento di espulsione, mentre attraversava il tunnel che conduce agli spogliatoi, dissentiva nei
confronti del suo operato pronunciando anche un’espressione blasfema.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 39 C.G.S.,
36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi
enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
VITALE GAETANO
(SORRENTO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in
quanto, pronunciava frasi irriguardose e offensive nei loro confronti.
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Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
HAMLILI ZACCARIA
(MONOPOLI)
per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di
un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto con l’avversario con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PISTOLESI FRANCESCO
DE RISIO CARLO
ZALLU FRANCESCO
KOUAN OULAI CHRISTIAN
IERVOLINO ANTONIO PIO
(FERMANA)
(MONOPOLI)
(OLBIA)
(PERUGIA)
(VIS PESARO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
DI PAOLA MANUEL
(VIS PESARO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CALDERONI MARCO
CURCIO ALESSIO
SALINES EMMANUELE
DI DIO FLAVIO
LA ROSA LUCA UMBERTO
SYLLA CHEIKH YOUSSOUP
GILLI MATTEO
SANDRI MATTIA
MATERA ANTONIO
SCACCABAROZZI JACOPO
(BRINDISI)
(CASERTANA)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(OLBIA)
(PERUGIA)
(PICERNO)
(SESTRI LEVANTE)
(TARANTO)
(TURRIS)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
MANETTA MARCO
IDDA RICCARDO
(ACR MESSINA)
(TORRES)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BELLUCCI NICCOLO
RICCARDI DAVIDE
DEL SOLE FERDINANDO
(BRINDISI)
(FOGGIA)
(LATINA)
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FERRINI MANUEL
BIANCHIMANO ANDREA
BLONDETT EDOARDO
COCETTA NICCOLO
DE FELICE FRANCESCO
(MONOPOLI)
(OLBIA)
(SORRENTO)
(TURRIS)
(TURRIS)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
GIANDONATO MANUEL
GIORICO DANIELE
(FERMANA)
(TORRES)
AMMONIZIONE (VII INFR)
GATTO EMANUELE
MARTINA ALESSANDRO
CIONEK THIAGO RANGEL
PATIERNO FRANCESCOCOSIMO
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN
CELIENTO DANIELE
SCIACCA GIACOMO MICHELE
MARINO ANDREA
ROMEO FEDERICO
PAGANINI LUCA
GALLO ANDREA
ENRICI PATRICK
(ANCONA)
(ANCONA)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(CARRARESE)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(FOGGIA)
(JUVE STABIA)
(LATINA)
(PICERNO)
(TARANTO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
FUMAGALLI ERMANNO
ROLANDO EUGIO MATTIA
ARBOLEDA CHRISTIAN
MANZI CLAUDIO
(ACR MESSINA)
(FOGGIA)
(OLBIA)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (III INFR)
GIAMPAOLO DANIEL
DALL’OGLIO JACOPO
FRASCATORE PAOLO
PALUMBO MARTIN
STRAMACCIONI DIEGO
VITERITTI ORLANDO
MURANO JACOPO PIETRO
VERRENGIA BRUNO
VOLPE GIOVANNI
BADJE ISMAILA
FIORANI MARCO
NICOLI SIMONE
(ANCONA)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(MONOPOLI)
(PICERNO)
(POTENZA)
(POTENZA)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
151/469
LABRIOLA VALERIO
SAIO IVAN MARIO
VONA ANTONELLO
BACCHETTI LORIS
CICERELLI EMANUELE PIO
SEKULOV NIKOLA
INGROSSO GABRIELE
NERI GIAN MARCO
(BRINDISI)
(BRINDISI)
(BRINDISI)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MILLICO VINCENZO
MASELLI SERGIO
MAZZOCCO DAVIDE
OMOREGBE BOB MURPHY
NUNZIATINI FRANCESCO
PECILE DAMIANO
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(SESTRI LEVANTE)
(TORRES)
(VIS PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 12 Febbraio 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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