(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2024 - (AGENPARL) – sab 10 febbraio 2024 D.A. n. 6/GAB
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del 6 febbraio 2024
REPUBBLICA ITALIANA
ASSESSORATO REGIONALE
REGIONE SICILIANA
DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITÀ
L’ A SS ES S O RE
DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2022, N. 4 NORME IN MATERIA DI
RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE URBANE.
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MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2021, N. 20
lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e s.m.i.;
la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e s.m.i.;
il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, “Approvazione
del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
regionale” e s.m.i.;
la legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, “Disciplina degli scarichi delle pubbliche
fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche
fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39” e s.m.i.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
s.m.i.;
la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento
delle acque reflue urbane;
la direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e
compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive.
Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento” e
s.m.i.;
il decreto del Presidente della Regione Siciliana 10 maggio 2001, n. 8, “Regolamento
attuativo dell’articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all’opera del Presidente
della Regione e degli Assessori regionali”;
il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185, “Regolamento recante norme tecniche
per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del d.lgs. 11
maggio 1999 n. 152”;
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, “Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
la legge regionale 09 maggio 2012, n. 26 il cui art. 11, comma 110 ha soppresso le
Commissione provinciale per la tutela dell’ambiente e per la lotta contro l’inquinamento
(C.P.T.A.) disponendo che “le relative funzioni sono svolte dall’Assessorato Regionale
del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente”;
il decreto dell’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 21 marzo
2013, n. 353, “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico degli impianti
di depurazione facenti parte del Servizio Idrico Integrato (art. 40, legge regionale n.
27/86 ed art. 124, d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.). Oneri a carico del richiedente ai sensi
dell’art. 124, comma 11, del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.”;
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il decreto dell’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 8 febbraio
2019, n. 3, “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione provvisoria allo scarico per
impianti di depurazione afferenti al Servizio Idrico Integrato, in attuazione dell’art.
124, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”;
la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e s.m.i., recante “Disposizioni per i
procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio
2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua;
il decreto dell’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 9 febbraio
2022, n. 1, con il quale è stato modificato il d.a. n. 3/2019, relativo alle procedure per il
rilascio dell’autorizzazione provvisoria allo scarico per impianti di depurazione afferenti
al Servizio idrico integrato, in attuazione dell’art. 124, comma 6, del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152 e s.m.i.;
la legge regionale 22 marzo 2022, n. 4, recante “Norme in materia di riutilizzo delle
acque reflue urbane. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20”;
il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 di emanazione del
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
il decreto dell’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità 9 agosto
2022, n. 20, con il quale è stato modificato il d.a. n. 353/2013 relativo alle procedure per
il rilascio dell’autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del
Servizio Idrico Integrato;
il decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2022, n. 777/Area 1^/S.G., con il
quale l’On. Giovanni Di Mauro è stata nominato Assessore regionale, con preposizione
all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; regionale
dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;
il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 436 del 13/02/2023, con il quale è
stato conferito all’Ing. Maurizio Costa l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 10/02/2023;
il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 445 del 16/10/2023, con il quale, in
esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 393 del 11/10/2023, stante
l’assenza dell’ing. Maurizio Costa per giustificate ragioni di carattere personale, è stato
conferito all’Ing. Calogero Giuseppe Burgio l’incarico di Dirigente Generale ad interim
del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
il Decreto del Dirigente Generale D.D.G. n°1250 del 12/10/2023 con il quale è stato
conferito all’Ing. Mario Cassara’ l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio S.01 “
sevizio idrico integrato, dissalazione, sovrambito” del Dipartimento, a far data dal
16/11/2023 ;
il Decreto dell’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità n
48/GAB del 27 settembre 2023, DECRETO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO
2022, N. 4 NORME IN MATERIA DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE URBANE. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2021, N. 20 ;
VISTO
il Decreto dell’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità n 1/GAB
del 23 gennaio 2023, ANNULLAMENTO DEL D.A . 48/GAB DEL 27-09-2023 DECRETO ATTUATIVO
DELLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2022, N. 4 NORME IN MATERIA DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE
REFLUE URBANE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2021, N. 20 ;
CONSIDERATO che l’art. 2 della l.r. n. 4/2022 stabilisce che, con decreto dell’Assessore regionale
dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, sentita l’Autorità di bacino di cui all’articolo
3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, sono definitivi
gli usi irrigui, civili ed industriali per l’utilizzo delle acque reflue urbane trattare ed il
procedimento e gli impianti di affinamento di cui alle normative statali e dell’Unione
europea vigenti. Con il medesimo decreto è altresì disciplinato, per quanto di
competenza regionale, il procedimento autorizzatorio per la produzione e l’erogazione
delle acque affinate;
CONSIDERATO che l’attuale assetto delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in
ambito regionale e dettato dall’art. 40 della l.r. n. 27/86 e ss.mm.ii. e dal D.Pres.Reg. n.
9/2022, che attribuiscono:
• ai Comuni, tra l’altro, la competenza al rilascio delle autorizzazioni per gli
scarichi provenienti da insediamenti civili delle classi A, B, C che non
recapitano in pubbliche fognature, e gli scarichi provenienti da insediamenti
produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previa acquisizione del
parere preventivo della ex C.P.T.A.;
• al Dipartimento regionale dell’ambiente la competenza al rilascio, tra l’altro,
delle autorizzazioni allo scarico dei reflui di provenienza dalle aree e dai nuclei
di sviluppo industriale;
• al Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti la competenza alla gestione dei
procedimenti di autorizzazioni agli scarichi. Per prassi consolidata nel tempo
provvede al rilascio dell’autorizzazione allo scarico per gli impianti di
depurazione afferenti al servizio idrico integrato.
CONSIDERATO che il regolamento (UE) 2020/741 si applica per il riutilizzo a fini irrigui in agricoltura a
decorrere dal 26 giugno 2023 e stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità
dell’acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e
sull’utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una gestione integrata delle risorse
idriche;
CONSIDERATO che il regolamento (UE) 2020/741 stabilisce che le acque reflue provenienti da
agglomerati con un numero di a.e. inferiore a 2 000 dovrebbero rientrare nell’ambito di
applicazione dello stesso regolamento solo quando confluiscono in una rete fognaria e
sono soggette a trattamento in un impianto di trattamento delle acque reflue urbane;
CONSIDERATO che il regolamento (UE) 2020/741 considera il riutilizzo delle acque reflue urbane
trattate a fini irrigui in agricoltura come intervento orientato al mercato, basato sulle
richieste e sulle esigenze del settore agricolo;
PRESO ATTO che nella sezione 1 dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/741 è indicato che, fatte
salve altre pertinenti normative dell’Unione nei settori ambientali e sanitario, gli Stati
membri possono utilizzare le acque reflue affinate per ulteriori scopi quali il riutilizzo a
fini industriale e fini civile e ambientali;
CONSIDERATO che il D.M. 185/03, all’articolo 3, individua le destinazioni d’uso ammissibile delle
acque reflue recuperate distinti in uso irriguo, civile, industriale;
PRESO ATTO che l’art. 1 del regolamento (UE) 2020/741 definisce impianto di affinamento un
impianto di trattamento delle acque reflue urbane o altra struttura che effettua un
ulteriore trattamento delle acque reflue urbane conformemente alle prescrizioni della
direttiva 91/271/CEE al fine di produrre acqua idonea a un uso specificato nell’allegato
I, sezione 1, dello stesso regolamento;
RITENUTO
alla luce di quanto sopra di dover emanare il presente provvedimento
SU PROPOSTA del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti;
DECRETA
Articolo 1 – Oggetto e finalità
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 della l.r. 22 marzo 2022, in
accordo con il Regolamento (UE) 2020/741 del 25 maggio 2020 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua.
2. Il presente decreto, in conformità con le disposizioni di cui al Capo III, Titolo III, Parte III, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e con le finalità del medesimo Regolamento (UE) 2020/741,
disciplina:
a) il riutilizzo delle acque reflue urbane affinate ai fini irrigui previsti dall’Allegato I, Sezione 1,
Parte A, del presente decreto;
b) il riutilizzo delle acque reflue urbane affinate ai fini industriali previsti dall’Allegato I, Sezione
1, Parte B, del presente decreto;
c) il riutilizzo delle acque reflue urbane affinate ai fini civili previsti dall’Allegato I, Sezione 1,
Parte C, del presente decreto;
d) il riutilizzo delle acque reflue urbane affinate ai fini ambientali, previsti dall’Allegato I,
Sezione 1, Parte D, del presente decreto.
3. Il presente decreto disciplina per quanto di competenza regionale ed in conformità alle normative
statali e dell’Unione europea vigenti, il procedimento autorizzatorio per la produzione e
l’erogazione delle acque affinate.
Articolo 2 – Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica:
a) alle acque reflue urbane così come definite all’articolo 74, comma 1, lettera i), del decreto
Legislativo n. 152 del 2006 affinate e riutilizzate;
b) alle acque reflue domestiche, come definite all’articolo 74, comma 1, lettera g) del d.lgs.
152/2006, affinate e riutilizzate.
c) alle acque reflue industriali, come definite ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lett. h) del d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152 affinate e riutilizzate, con esclusione delle categorie industriali di cui
all’articolo 13 e con le limitazioni di cui allo stesso articolo.
2.Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
al riutilizzo di acque reflue industriali presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che
le ha prodotte, sottoposto alla disciplina autorizzativa vigente in materia di Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) e Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
3. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2020/741, il presente decreto si applica
fatto salvo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e non impedisce agli operatori del
settore alimentare di ottenere la qualità dell’acqua necessaria per conformarsi a tale Regolamento
utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in
combinazione con opzioni diverse dal trattamento, né di utilizzare fonti idriche alternative a fini
irrigui in agricoltura.
4. Fermi restando i casi previsti dall’articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2020/741, il
presente decreto si applica ogni volta che le acque reflue urbane sono altresì affinate e riutilizzate
per le seguenti destinazioni:
a) usi industriali;
b) usi civili;
c) usi ambientali.
5. Il presente decreto si applica ogni volta che:
a) le acque reflue domestiche di edifici e insediamenti di piccole dimensioni, non rientranti negli
agglomerati di cui alla Direttiva 91/271/CEE e successive modifiche e non recapitanti in pubblica
fognatura, sono affinate e riutilizzate, in conformità con l’art. 6, e l’art. 7;
b) le acque reflue industriali sono affinate e riutilizzate, in conformità all’articolo 13.
6. L’autorità competente, sentita l’autorità di bacino può adottare misure che limitino in tutto o in
parte il riutilizzo dell’acqua a fini irrigui in agricoltura o a fini industriali o civili o ambientali nel
distretto idrografico della Regione Sicilia.
7. Le misure di cui al comma 6 sono trasmesse al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
che le riesamina ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, paragrafo 2, comma secondo, del
Regolamento (UE) 2020/741.
8. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2020/741, in deroga ai commi
precedenti, i progetti di ricerca o i progetti pilota relativi agli impianti di affinamento possono
essere esentati, per un periodo non superiore a cinque anni, dall’applicazione della disciplina
prevista per l’affinamento e l’utilizzo a fini irrigui in agricoltura, industriali, civili e ambientali
contemplata dal presente decreto laddove l’autorità competente accerti che siano soddisfatti i
seguenti criteri:
a) il progetto di ricerca o il progetto pilota non sarà condotto in un corpo idrico utilizzato per
l’estrazione di acque destinate al consumo umano o in una relativa zona di salvaguardia designata ai
sensi della direttiva 2000/60/CE;
b) il progetto di ricerca o il progetto pilota sarà oggetto di opportuno monitoraggio.
9. Le autorità competenti assicurano, se del caso prevedendo apposite modalità di verifica, che nessun
raccolto risultante da un progetto di ricerca o da un progetto pilota esentato a norma del comma 7 sia
immesso sul mercato.
Articolo 3 – Definizioni
Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del Regolamento (UE)
2020/741, nonché quelle di cui all’articolo 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si applicano,
inoltre, le seguenti definizioni:
1) per «autorità competente», ai sensi dell’articolo 3, n. 1), del Regolamento (UE) 2020/741, si intende: il
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti in conformità con la Parte III del decreto legislativo n.
152 del 2006;
2) per «utilizzatore finale», ai sensi dell’articolo 3, n. 2), del Regolamento (UE) 2020/741, si intende
altresì una persona fisica o giuridica, sia un soggetto pubblico o privato, che utilizza acque affinate a fini
irrigui, industriali, civili o ambientali;
3) per «acque affinate», ai sensi dell’articolo 3, n. 4), del Regolamento (UE) 2020/741, si intendono
altresì le acque reflue industriali che sono state trattate conformemente ai requisiti di cui alla parte III del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di
affinamento conformemente all’allegato I, sezioni 2, 3, 4 e 5 del presente decreto;
4) per «impianto di affinamento», ai sensi dell’articolo 3, n. 5), del Regolamento (UE) 2020/741, si
intende altresì un impianto di trattamento delle acque reflue industriali o altra struttura che effettua un
ulteriore trattamento delle acque reflue industriali conformemente alle prescrizioni della Parte III del
decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di produrre acqua idonea a uno o più usi specificati
nell’allegato I, sezione 1, del presente decreto;
5) «gestore della distribuzione e gestore dello stoccaggio delle acque affinate»: una o più persone fisiche
o giuridiche che svolgono la gestione, anche unitaria, della distribuzione e dello stoccaggio delle acque
affinate, dal punto di conformità fino al punto di consegna a uno o più utilizzatori finali di un determinato
ambito territoriale o di una determinata destinazione d’uso;
6) «punto di consegna»: il punto lungo la catena di distribuzione in cui una parte responsabile consegna
l’acqua affinata alla parte responsabile successiva o all’utilizzatore finale;
7) «autorizzazione»: si intende il «permesso», ai sensi dell’articolo 3, n. 13), del Regolamento (UE)
2020/741 rilasciato dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ai fini di:
a) l’esenzione dei progetti di ricerca o progetti pilota di cui all’articolo 2, comma 8, del presente decreto;
b) la produzione e la consegna al punto di conformità di acque affinate destinate agli scopi di cui
all’articolo 1, comma 2, del presente decreto;
c) la definizione degli obblighi del gestore dell’impianto di affinamento e, se del caso, di qualsiasi altra
parte responsabile, conformemente all’articolo 6, comma 2;
d) la definizione delle condizioni relative alla distribuzione, allo stoccaggio e all’uso;
8) «comunicazione»: notifica trasmessa all’autorità competente, predisposta in conformità all’articolo 9
concernente l’esercizio dell’attività di distribuzione e di stoccaggio delle acque affinate e, ove previsto,
l’utilizzo finale di queste ultime;
9) per «parte responsabile», ai sensi dell’articolo 3, n. 14), del Regolamento 2020/741, si intendono una
parte che svolge un ruolo o un’attività nel sistema di riutilizzo dell’acqua, compresi il gestore
dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane se diverso dal gestore dell’impianto di affinamento,
l’autorità pertinente diversa dall’autorità competente designata, il gestore della distribuzione delle acque
affinate o il gestore dello stoccaggio delle acque affinate ;
10) «confine di sistema»: il confine del sistema di riutilizzo dell’acqua entro il quale viene condotto un
piano di gestione del rischio;
11) «reti di distribuzione irrigue collettive»: rete idrica a cielo aperto o intubata finalizzate alla
distribuzione irrigua (esclusiva e non) gestita in maniera collettiva da parte di enti irrigui a servizio di uno
o più areali irrigui (distretti) costituiti, ciascuno, da numerosi appezzamenti e in cui sono generalmente
presenti una moltitudine di colture, con riferimento al servizio idrico di irrigazione di cui al decreto
ministeriale 24 febbraio 2015, n. 39, allegato A, punto 1.1, lettera d);
12) «infrastrutture di distribuzione e stoccaggio»: ogni condotta che trasporta le acque affinate dal punto
di conformità ai diversi punti di consegna, sia in modalità esclusiva sia in modalità alternata o con
miscelazione con altre acque naturali, ivi comprese le canalizzazioni irrigue a cielo aperto; ogni bacino o
serbatoio all’uopo costruito o esistente, connesso alle infrastrutture di distribuzione, ivi compresi gli
invasi artificiali ad uso irriguo e uso plurimo con l’esclusione dell’uso potabile.
Articolo 4 – Obblighi in materia di qualità delle acque affinate
1. Ferme restando le prescrizioni e condizioni previste dall’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.
741/20, il gestore dell’impianto di affinamento provvede a che, al punto di conformità, le acque affinate
siano conformi:
a) alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui alle tabelle 1, 2 e 3 sezione 2 dell’allegato I, se
destinate al riutilizzo a fini irrigui;
b) alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui alla tabella 4, sezione 3 dell’allegato I, se destinate
al riutilizzo a fini industriali;
c) alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui alla tabella 6, sezione 4 dell’allegato I, se destinate
a riutilizzo a fini civili;
d) alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui alla tabella 8, sezione 5 dell’allegato I, se destinate
a riutilizzo a fini ambientali;
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) n.
741/20, le parti responsabili diverse dal gestore dell’impianto di affinamento provvedono, ognuna per la
parte di catena di distribuzione di rispettiva competenza, a che, ai punti di consegna, le acque affinate
siano conformi almeno alle medesime prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Oltre il punto di consegna la parte responsabile cedente non è responsabile della qualità dell’acqua.
Articolo 5 – Monitoraggio
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/741, il gestore
dell’impianto di affinamento procede al monitoraggio della qualità delle acque nel rispetto:
a) della sezione 2 dell’allegato I se destinate al riutilizzo a fini irrigui;
b)della sezione 3 dell’allegato I se destinate al riutilizzo a fini industriali;
c) della sezione 4 dell’allegato I se destinate a riutilizzo a fini civili;
d) della sezione 5 dell’allegato I se destinate a riutilizzo a fini ambientali.
2. Le parti responsabili effettuano attività di monitoraggio secondo le modalità indicate nel piano di
gestione dei rischi, per le parti di propria competenza.
3. I risultati dei monitoraggi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono trasmessi dal gestore
dell’impianto di affinamento e dalle eventuali ulteriori parti responsabili, secondo le modalità e le
tempistiche stabilite nella pertinente autorizzazione di cui all’articolo 8 comma 2. al Dipartimento
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, all’ARPA Sicilia, alle ASP competenti per territorio ed all’Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia con cadenza almeno trimestrale.
4. L’autorità competente provvede con cadenza trimestrale alla pubblicazione online dei risultati dei
monitoraggi in una sezione apposita del proprio sito web istituzionale.
Articolo 6 – Piano di gestione dei rischi
1. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2020/741, la produzione, lo stoccaggio, la distribuzione
e l’utilizzo di acque affinate sono oggetto di una gestione del rischio secondo le disposizioni del presente
articolo.
2. La gestione del rischio è effettuata attraverso l’elaborazione del piano di gestione dei rischi che
definisce il confine di sistema, individua, descrive e valuta i principali elementi della gestione dei rischi di
cui alla sezione 1 dell’Allegato II e le relative misure di prevenzione e barriere di cui alla sezione 2
dell’Allegato II ed individua, altresì, in maniera chiara e univoca i ruoli e le responsabilità delle parti
responsabili e degli utilizzatori finali, già individuati o da individuare.
3. Il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti approva il piano di gestione dei rischi acquisiti i
pareri da parte di ARPA Sicilia, della ASP competente per territorio e dell’Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico della Sicilia, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione al riuso delle acque
reflue.
4. Il gestore dell’impianto di affinamento, previa individuazione degli usi delle acque affinate e delle
classi di qualità per gli usi irrigui in agricoltura, elabora un piano di gestione dei rischi coinvolgendo
attivamente le altre parti responsabili e gli utilizzatori finali per quanto di rispettiva competenza e lo
presenta all’autorità competente. Le parti responsabili e gli utilizzatori finali che non sono stati identificati
in sede di elaborazione del piano di gestione dei rischi, integrano successivamente il piano nei limiti delle
loro competenze e responsabilità,preventivamente al rilascio dell’autorizzazione al riuso delle acque
reflue.
5. Nel caso in cui non siano stati ancora identificati in tutto o in parte gli utilizzatori finali, i potenziali usi
delle acque affinate sono individuati sulla base delle pratiche agricole, delle colture più comuni, delle
tipologie industriali prevalenti nell’area servita dall’impianto, nonché delle caratteristiche ambientali
circostanti a cura del gestore dell’impianto di affinamento
6. Il piano di gestione dei rischi costituisce parte integrante della domanda di autorizzazione, rinnovo o
modifica dell’autorizzazione esistente.
7. L’integrazione del piano di gestione dei rischi da parte degli utilizzatori finali può avvenire in forma
aggregata e coordinata da un unico soggetto, nel caso in cui questi siano accomunati dal medesimo
ambito territoriale o dal medesimo uso.
8. L’ASP competente per territorio di concerto con ARPA Sicilia, nell’esercizio delle attività di
prevenzione di propria competenza, valuta gli effetti igienico-sanitari connessi all’impiego delle acque
affinate individuati nel piano di gestione dei rischi, attraverso la verifica dei monitoraggi di cui all’art.5.
Articolo 7 – Domanda di autorizzazione
1. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 741/20, la produzione e la consegna al
punto di conformità di acque affinate destinate agli usi di cui all’allegato I, sezione 1, sono subordinate al
rilascio di una autorizzazione, conformemente all’articolo 8 del presente decreto.
2. In accordo di quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/741, il gestore
dell’impianto di affinamento presenta al dipartimento dell’acqua e dei rifiuti la domanda per il rilascio
dell’autorizzazione, il rinnovo o la modifica dell’autorizzazione esistente.
3. Nel caso in cui l’impianto di affinamento e l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane o
industriali facciano parte del medesimo sito, il rinnovo dell’autorizzazione va richiesto nei tempi e nei
modi previsti per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e industriali. Negli altri casi la
domanda di rinnovo va presentata almeno un anno prima della scadenza dell’autorizzazione. Il rinnovo è
subordinato alla verifica delle condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, e, ove necessario, anche
all’effettuazione di una nuova valutazione del rischio secondo quanto previsto dall’articolo 6.
4. In caso di decadenza, sospensione o revoca, totale o parziale, dell’autorizzazione di cui all’articolo 8,
dipartimento dell’acqua e dei rifiuti può disporre la decadenza o la sospensione dell’efficacia delle
correlate comunicazioni.
Articolo 8 – Autorizzazione
1. L’autorizzazione, il rinnovo o la modifica all’autorizzazione esistente a produrre e consegnare al punto
di conformità acque affinate è rilasciata dal dipartimento dell’acqua e dei rifiuti entro 150 giorni
dall’approvazione del piano di gestione dei rischi di cui all’articolo 6 del presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2020/741,
l’autorizzazione specifica, tra l’altro, quanto segue:
a) la classe o le classi di qualità delle acque affinate e i relativi usi, conformemente all’allegato I, sezione
1, il luogo di utilizzo, l’impianto o gli impianti di affinamento e il volume annuo stimato delle acque
affinate da produrre;
b) le condizioni relative alle prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell’acqua di cui
all’allegato I, sezioni 2, 3, 4 e 5;
c) le condizioni relative alle eventuali prescrizioni supplementari per il gestore dell’impianto di
affinamento, stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua, tra cui il controllo
delle sostanze individuate nell’Allegato II, parte B, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2020/741 (metalli
pesanti; antiparassitari; sottoprodotti di disinfezione, medicinali, microinquinanti e microplastiche);
d) le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati di monitoraggio.
3. il dipartimento dell’acqua e dei rifiuti competente consulta le autorità del settore idrico e del settore
sanitario, scambiando informazioni con esse, e qualsiasi altra parte ritenuta pertinente.
4. il dipartimento dell’acqua e dei rifiuti procede al rilascio dell’autorizzazione in analogia con le
procedure esistenti per gli scarichi di acque reflue urbane di cui alla Parte III del d.lgs. 152/2006. Qualora
a causa della complessità della domanda l’autorità competente necessiti di più di 12 mesi dal ricevimento
della stessa, è tenuta a comunicare al richiedente la data prevista per la decisione.
5. Fatta salva la disciplina di cui al Titolo III bis, Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
l’autorizzazione ha durata quadriennale. Essa è aggiornata ove necessario:
a) nei casi previsti dall’articolo 6, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2020/741;
b) nel caso di utilizzo irriguo, al verificarsi di un cambiamento delle caratteristiche qualitative della
domanda irrigua connesso all’assetto colturale cui le acque reflue affinate sono destinate.
6. Nel caso in cui si verifichi almeno una delle condizioni elencate nel comma precedente, il soggetto
direttamente coinvolto ne dà tempestiva comunicazione all’autorità competente e a tutte le altre parti
responsabili del sistema di riutilizzo dell’acqua.
7. Sono cause di revoca totale o parziale dell’autorizzazione:
a) reiterato mancato rispetto delle condizioni previste nell’autorizzazione;
b) la mancata messa in produzione o utilizzo entro un anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione;
c) il verificarsi di condizioni che mettono a rischio l’incolumità delle persone e l’integrità dell’ambiente e
dei prodotti agricoli o industriali;
d) l’impossibilità del suo aggiornamento ai sensi del comma 5;
e) il mancato mantenimento delle garanzie finanziare laddove previste.
8. All’autorità competente spetta in ogni caso:
a) il riesame del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua;
b) la verifica periodica del rispetto delle condizioni stabilite nell’autorizzazione, delle misure e dei
compiti previsti dal piano di gestione dei rischi nonché intervenire in caso di violazioni;
c) l’agevolazione della comunicazione tra diversi soggetti nell’ambito di un sistema di riutilizzo
dell’acqua;
9 . Nel provvedimento di autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo a qualsiasi titolo rilasciato,
deve essere inserito il recapito alternativo qualora non venga effettuato il riutilizzo dell’intera portata
trattata o per i periodi di guasti alla sezione di affinamento tali da non consentire il rispetto dei limiti e
delle prescrizioni stabiliti dal provvedimento di autorizzazione al riuso. Lo scarico alternativo, deve
assicurare al corpo recettore gli usi legittimi e gli obiettivi di qualità di cui al Capo I, Titolo I, della
Sezione II alla parte III del d.lgs. n. 152/06 e, come minimo, deve essere conforme alle disposizioni del
Titolo III, Capo III del medesimo decreto legislativo;
10. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo per gli impianti di
depurazione afferenti al servizi idrico integrato, valgono i contenuti e gli allegati di cui al D.A. n.
353/2013,ad integrazione della documentazione di cui al punto c) e d) dell’allegato 3 al D.A. 353/2013, il
titolare dell’attività da cui origina lo scarico dovrà produrre unitamente all’istanza, anche l’elaborato
“Gestione dei rischi” secondo i contenuti indicati all’art.6 del presente decreto, così come previsto dal
Regolamento (UE) 2020/741, a prescindere dalla tipologia di destinazione d’uso delle acque reflue
recuperate.
Articolo 9 – Comunicazione
1. In Accordo all’articolo 6, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2020/741, la distribuzione e lo stoccaggio
delle acque affinate sono soggette a comunicazione al dipartimento dell’acqua e dei rifiuti che ha
rilasciato l’autorizzazione all’impianto di affinamento.
2. La comunicazione può essere presentata solo in vigenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 per
l’impianto di affinamento correlato.
3. La comunicazione deve essere presentata dal gestore della distribuzione, dal gestore dello stoccaggio o
dagli utilizzatori finali, in cui è riportata anche una autodichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi
di monitoraggio, verifica e informazione, nonché a garantire, per quanto di competenza, le condizioni, i
requisiti tecnici, le prescrizioni operative relative alla fornitura e all’utilizzo dell’acqua affinata, secondo
quanto previsto dal pertinente piano di gestione dei rischi approvato.
Articolo 10 – Verifica della conformità e controllo
1.Preventivamente alla messa in funzione di un nuovo impianto di affinamento, il gestore dell’impianto è
tenuto ad eseguire, di concerto con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente e l’ASP
territorialmente competente, il controllo di validazione secondo le modalità indicate dal Regolamento
(UE) 2020/741.
2. Le verifiche della conformità sono svolte secondo le modalità indicate all’articolo 7, paragrafo 1, del
Regolamento (UE) 2020/741.
3. Nel caso di mancata conformità alle condizioni stabilite nell’autorizzazione, l’autorità competente
impone al gestore dell’impianto di affinamento e, se del caso, alle altre parti responsabili di adottare tutte
le misure necessarie per ripristinare la conformità senza indugio e informare immediatamente gli
utilizzatori finali interessati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2020/741.
4. Se la mancata conformità alle condizioni stabilite nell’autorizzazione comporta un rischio significativo
per l’ambiente o per la salute umana o animale, il gestore dell’impianto di affinamento sospende
immediatamente la consegna al punto di conformità di acque affinate, fino a quando l’autorità competente
stabilisca che la conformità è stata ripristinata, secondo le procedure definite nel piano di gestione dei
rischi connessi al riutilizzo dell’acqua, conformemente alle tabelle 2,4,6,8 rispettivamente sezioni 2, 3, 4,
e 5 dell’allegato I.
5. In caso di incidente che pregiudichi la conformità alle condizioni stabilite nell’autorizzazione, il
gestore dell’impianto di affinamento o qualsiasi altra parte responsabile informano immediatamente
l’autorità competente e altre parti che potrebbero potenzialmente esserne interessate e comunicano, con le
modalità previste nell’autorizzazione, all’autorità competente le informazioni necessarie per valutare le
conseguenze di tale incidente e i tempi e le modalità di ripristino, conformemente all’allegato II, sezione
2, lettera g) del presente decreto.
6. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare le ispezioni, le verifiche documentali, i
controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle
prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi, in analogia con quanto previsto dalla parte III del
decreto legislativo n. 152 del 2006.
7. L’autorità competente, o il soggetto delegato al controllo, verifica almeno dopo ogni rilascio
dell’autorizzazione che le parti responsabili rispettino le misure e i compiti previsti dal piano di gestione
dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.
8. Il gestore dell’impianto di affinamento deve, in ogni caso, assicurare un sufficiente numero di
autocontrolli al punto di conformità, comunque non inferiore a quanto previsto in rapporto alle specifiche
utilizzazioni e in coerenza con il piano di gestione dei rischi. I risultati devono essere messi a disposizione
delle autorità di controllo.
9. Qualora l’operatore del settore alimentare utilizzi l’acqua affinata per la produzione primaria, l’autorità
competente di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021, nell’ambito dei controlli ufficiali di
competenza, verifica che la stessa sia impiegata secondo le prescrizioni di cui all’allegato I sezione 2.
Articolo 11 – Modalità di riutilizzo delle acque affinate ai fini irrigui
1. Il riutilizzo di acque affinate deve essere realizzato con modalità che assicurino il risparmio idrico e
non può comunque superare il fabbisogno delle colture e delle aree verdi, anche in relazione al metodo di
irrigazione impiegato.
2. Gli apporti di azoto derivanti dal riutilizzo di acque affinate concorrono al raggiungimento dei carichi
massimi ammissibili, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo del 25 febbraio 2016. Gli apporti di azoto provenienti dalle acque affinate devono essere riportati
nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), laddove previsto, ad integrazione dell’articolo 5 del
predetto decreto. L’utilizzatore finale, anche sulla base dei dati di monitoraggio e controllo messi a
disposizione dal gestore dell’impianto di affinamento o dal gestore della distribuzione, assicura la
registrazione del fosforo apportato mediante il riutilizzo delle acque affinate laddove soggetto
all’applicazione della Condizionalità Rafforzata della PAC di cui al Piano Strategico Nazionale approvato
con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final, del 2/12/2022.
3. Ogni condotta che trasporta acqua affinata deve essere adeguatamente contrassegnata mediante
apposita indicazione, colorazione o altre modalità di segnalazione ai punti di conformità e consegna.
Articolo 12 – Rapporti tra i gestori degli impianti di affinamento e i gestori della distribuzione delle
acque affinate
1. Gli enti di governo d’ambito (EGATO) promuovono e prevedono appositi accordi di programma con i
gestori degli impianti di affinamento e i gestori della distribuzione delle acque affinate, anche al fine di
prevedere agevolazioni ed incentivazioni al riutilizzo in relazione ai costi aggiuntivi derivanti dalla
valutazione del rischio, ai sensi di quanto disposto nell’articolo 99, comma 2, del decreto legislativo n.
152 del 2006.
2. Nell’ottica di ottimizzare gli interventi per la valutazione delle proposte, i gestori degli impianti di
affinamento, i gestori della distribuzione e i gestori dello stoccaggio delle acque affinate si accordano per
concorrere congiuntamente alla redazione della valutazione del rischio.
3. L’acqua affinata per uso irriguo, anche sulla base di quanto stabilito all’articolo 11 comma 1, è
conferita dal gestore dell’impianto di affinamento al gestore della distribuzione delle acque affinate senza
oneri a carico di quest’ultimo, salvo i casi di cui ai commi 4 e 5.
4. Laddove siano richiesti ulteriori trattamenti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti
dalla tabella 2 sezione 2 dell’allegato I e dal piano di gestione dei rischi, o ancora in caso di emergenza
idrica, i costi aggiuntivi possono essere coperti dagli accordi di programma di cui al comma 1 o da altre
tipologie di accordi tra le parti.
5. Per le situazioni non previste dall’articolo 11 comma 1, laddove siano richiesti investimenti da parte
del gestore dell’impianto per l’ottenimento delle acque affinate, in assenza delle condizioni di cui al
comma 4, il contributo richiesto al gestore della distribuzione delle acque affinate non potrà essere
superiore al costo incrementale sostenuto per le attività di affinamento previste dal presente decreto, e al
costo delle acque naturali concesse a fini irrigui.
6. Nel caso di soggetti sottoposti alla regolazione di ARERA e con riferimento alla possibile quota di
contribuzione del servizio idrico integrato, i costi tengono conto dei vincoli derivanti dagli specifici Piani
Economico-Finanziari e di quanto previsto dalla disciplina europea e nazionale, anche con riferimento
alla copertura dei costi ambientali e della risorsa.
7. Nel caso di acque affinate aventi destinazione d’uso diverse da quello irriguo, gli oneri aggiuntivi di
trattamento, sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla normativa sulle
acque reflue, sono a carico del gestore della distribuzione delle acque affinate.
8. Il gestore della distribuzione delle acque affinate, sulla base dei regolamenti vigenti in linea con la
normativa nazionale vigente sui canoni idrici, applica la tariffa o gli oneri/contributi relativi alla
distribuzione delle acque affinate.
9. In caso di più soggetti deputati alla distribuzione delle acque affinate ad uso irriguo, il dipartimento
dell’acqua e dei rifiuti può individuare prioritariamente nei consorzi di bonifica i soggetti gestori della
distribuzione delle acque affinate.
Articolo 13 – Riutilizzo delle acque reflue industriali affinate
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è consentito il riutilizzo delle acque reflue industriali affinate,
incluse, in particolare, quelle derivanti dai settori industriali di cui all’allegato III della direttiva
91/271/CE.
2. Non è consentito il riutilizzo per fini irrigui, civili e ambientali per le seguenti categorie di attività
industriali, anche qualora presenti in consorzi industriali che afferiscono ad un unico depuratore/impianto
di affinamento:
a) Attività industriali che prevedono l’utilizzo nel proprio ciclo produttivo delle sostanze di cui alla Tab
3/A allegato V parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) Attività industriali che prevedono la produzione o l’utilizzo nel proprio ciclo produttivo di sostanze
appartenenti agli elenchi di priorità di cui alla Tabella 1/A del decreto legislativo n. 172 del 2015, in
particolare i gruppi riconducibili a IPA, PFAS e alofenoli;
c) Attività industriali che prevedono la produzione o l’utilizzo nel proprio ciclo produttivo delle sostanze
di cui al par. 2.1 allegato V, Parte III, del decreto legislativo n. 152 del 2006:
– composti organo alogenati
– composti organo fosforici
– composti organo stannici
– sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico
– mercurio e i suoi composti
– cadmio e i suoi composti
– oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
– cianuri.
3. La metodologia adottata per il rilascio delle autorizzazioni, nei casi consentiti, segue le stesse modalità
previste per le acque reflue urbane, ivi inclusa la valutazione e gestione del rischio.
4. Con riferimento ai requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici delle acque all’uscita
dell’impianto di affinamento, in caso di riutilizzo delle acque reflue per destinazione d’uso industriale, le
parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene
il riutilizzo, nel rispetto comunque dei valori derivanti dall’applicazione del piano di gestione dei rischi.
5. Con riferimento ai rapporti tra i gestori degli impianti di affinamento e i gestori della distribuzione
delle acque affinate, nel caso di acque reflue industriali recuperate per destinazione d’uso esclusivamente
industriale, sono a carico del gestore della distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per
conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla tabella 3 dell’allegato V Parte III del decreto
legislativo n. 152 del 2006 ovvero stabiliti dalla regione sicilia ai sensi dell’articolo 101, comma 2, dello
medesimo decreto legislativo.
6. Il gestore dell’impianto di affinamento provvede a che al punto di conformità le acque reflue industriali
affinate per fini irrigui, civili e ambientali siano conformi alle condizioni di qualità
per i diversi riusi (allegato I, Sezioni 2, 4 e 5) ed alle prescrizioni supplementari stabilite nel piano di
gestione dei rischi, previste nell’autorizzazione, tra cui il controllo delle sostanze individuate nell’Allegato
II, parte B, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2020/741 (metalli pesanti, antiparassitari, sottoprodotti di
disinfezione, medicinali, microinquinanti e microplastiche, sostanze degli elenchi di controllo di cui alle
direttive acque potabili, acque sotterranee e sostanze prioritarie).
7. Il gestore dell’impianto di affinamento effettua attività di monitoraggio per verificare che le acque
affinate siano conformi ai parametri previsti dal piano di gestione del rischio, con riferimento anche alla
tabella di cui all’Allegato II, Sezione 4.
Articolo 14 – Divieti
1. È vietato qualsiasi tipo di riuso di acque reflue urbane e industriali non depurate e non affinate ai sensi
dell’art. 3 comma 3 del presente Decreto
2. È vietato il riutilizzo delle acque reflue recuperate sulle seguenti categorie di terreni:
a) Terreni situati all’interno delle aree di salvaguardia delle captazioni o derivazioni di acque destinate al
consumo umano ai sensi dell’art. 94 parte III del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.. In assenza della
specifica individuazione delle aree di salvaguardia queste ultime avranno un’estensione di 200 metri di
raggio rispetto al punto di captazione o derivazione;
b) Terreni gelati, innevati, saturi d’acqua e inondati.
Articolo 15 Campagne di informazione, sensibilizzazione, promozione e comunicazione
1. Il risparmio di risorse idriche risultante dal riutilizzo dell’acqua è oggetto di campagne generali di
informazione, sensibilizzazione, promozione e comunicazione nonché attività e azioni specifiche
riguardanti la sicurezza igienica e la salubrità delle derrate agroalimentari prodotte in toto od in parte con
acque riutilizzate promosse dalla Regione Siciliana e dal Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti .
2. Tali campagne possono comprendere la informazione dei benefici del riutilizzo sicuro dell’acqua.
Possono essere istituite dette campagne destinate agli utilizzatori finali per garantire l’uso ottimale e
sicuro delle acque affinate, garantendo in tal modo un elevato livello di protezione dell’ambiente e della
salute umana e animale.
3.Campagne di promozione e comunicazione, saranno utili per la conoscenza e la divulgazione
dell’adozione di queste nuove politiche e strategie di economia circolare volte alla diminuzione degli
impatti sull’ambiente con la disposizione di attività sempre più sostenibili includendo il riutilizzo. Lo
studio del ciclo di vita delle acque nello specifico, determina potenziali impatti ambientali e riduzione di
consumo di risorse, che aumenta il livello di benessere del territorio.
Articolo 16 Norma finale
Il presente decreto perde la sua efficacia a partire dall’entrata in vigore delle disposizione di attuazione
del regolamento UE 2020/741 da parte dello Stato Italiano e/o dall’emissione di specifica normativa sul
riutilizzo dei reflui.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito
dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. dello stesso, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S.
IL REFERENTE
ATTIVITÀ SETTORE FOGNARIO-DEPURATIVO
DEL SERVIZIO 1
Dott. Giorgio Azzarello
Firmato digitalmente da
GIORGIO AZZARELLO
Data e ora della firma: 06/02/2024 09:41:35
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
Ing. Mario Cassara’
MARIO CASSARA’
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
Ing. Calogero Giuseppe Burgio
L’ASSESSORE
Di Mauro
Calogero
Giuseppe Burgio
10:19:00
GMT+01:00
Firmato digitalmente da:
GIOVANNI DI MAURO
06/02/2024 12:25
ALLEGATO I
UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME
Sezione 1
Utilizzi delle acque affinate
Parte A: usi irrigui in agricoltura
Per uso irriguo in agricoltura s’intende l’irrigazione dei seguenti tipi di colture:
• Colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o
non lavorato;
• Colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un
processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);
• Colture per alimentazione animale (pascoli e colture da foraggio);
• Colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (da fibra, da
sementi, da energia, da ornamento, per tappeto erboso).
Parte B: riutilizzo a fini industriali
Per riutilizzo a fini industriali s’intende:
• Acque antincendio; *
• Acque di processo; *
• Acque di lavaggio; *
• Acque per i cicli termici dei processi industriali; *
*ad esclusione degli usi che comportano un contatto diretto tra le acque affinate e i prodotti alimentari,
farmaceutici e cosmetici.
Parte C: riutilizzo a fini civili
Per riutilizzo a fini civili s’intende:
• Lavaggio delle strade nei centri urbani;
• Irrigazione del verde pubblico e privato;
• Alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento;
• Alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle di acque potabili, con esclusione
dell’utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici ad uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei
servizi igienici;
• Lavaggio automobili;
• Aree verdi e servizi igienici di impianti sportivi (campi da golf, campi da calcio ecc.);
• Fontane ornamentali.
Parte D: riutilizzo a fini ambientali e/o ricreativi
• Regolazione del flusso di corsi d’acqua che presentano lunghi periodi di secca nel corso dell’anno e
portate critiche inferiori al deflusso minimo vitale o flusso ecologico;
• Alimentazione, ripristino o miglioramento dei sistemi delle aree umide ed habitat naturali;
• Recupero dei corsi d’acqua caratterizzati da uno stato qualitativo non buono secondo la Direttiva quadro
acque DQA;
• Alimentazione di nuovi bacini o, più in generale di aree umide, da destinate a scopo ricreativo e/o
paesaggistico
• Alimentazione di stagni, maceri, piccole pozze e vasche di fitodepurazione-evapotraspirazione.
• Ricarica indiretta di falde acquifere non destinate al consumo di acqua potabile o comunque effettuata
fuori dalla zona di rispetto così come disciplinata all’articolo 94 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le
specifiche previste dal DM Ambiente n. 100/2016 e al d.lgs. sulle acque potabili di cui alla direttiva
2020/2184.
(2) corrispondente all’Allegato I, Sezione 2, tabella 1 del Regolamento (UE) 2020/741
Sezione 2
Prescrizioni minime di qualità delle acque affinate per usi irrigui in agricoltura e controlli
Tabella 1. Classi di qualità delle acque affinate e tecniche di irrigazione e utilizzi agricoli consentiti (2)
Classe di qualità delle acque Categoria di coltura (*)
Tecniche di irrigazione
affinate
Colture alimentari da
Tutte.
consumare crude la cui parte
commestibile è a diretto
contatto con le acque
affinate e le piante da radice
da consumare crude.
Colture alimentari da
Tutte
consumare crude la cui parte
commestibile è prodotta al di
sopra del livello del terreno e
non è a diretto contatto con
le acque affinate; colture
alimentari trasformate;
colture per alimentazione
animale (pascolo e colture da
foraggio); colture non
alimentari.
Colture alimentari da
Irrigazione a goccia (**) o
consumare crude la cui parte altra tecnica di irrigazione
commestibile è prodotta al di che eviti il contatto diretto con
sopra del livello del terreno e la parte commestibile della
non è a diretto contatto con
coltura
le acque affinate; colture
alimentari trasformate;
colture alimentari non
trasformate, comprese le
colture utilizzate per
l’alimentazione di animali da
latte o da carne.
Colture industriali, da
Tutte le tecniche di
energia e da sementi
irrigazione (***)
(*) Se lo stesso tipo di coltura rientra in più categorie della Tabella 1, si applicano le prescrizioni della
categoria più rigorosa.
(**) L’irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) è un sistema di microirrigazione capace di
somministrare acqua alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi d’acqua. L’acqua viene erogata a
bassissima portata (2-20 L/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua superficie da un sistema di
tubi di plastica di piccolo diametro dotati di ugelli denominati “emettitori” o “gocciolatori”
(***) Nel caso di tecniche di irrigazione che imitano la pioggia, occorre prestare particolare attenzione
alla protezione della salute dei lavoratori o degli astanti. A tal fine si devono porre in essere le adeguate
misure preventive.
(2) corrispondente all’Allegato I, Sezione 2, tabella 1 del Regolamento (UE) 2020/741
(a) Prescrizioni di qualità
Tabella 2. Classi di qualità e prescrizioni di qualità delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura
* Legionella spp.: se vi è rischio di diffusione per via aerea;
** Uova di elminti: per irrigazione di pascoli o colture da foraggio;
§ I valori indicati per E. coli, Legionella spp. e nematodi intestinali sono rispettati in almeno il 90 % dei
campioni; nessuno dei valori dei campioni eccede la deviazione massima ammissibile di 1 unità
logaritmica rispetto al valore indicato per E. coli e Legionella spp. e il 100 % del valore indicato per i
nematodi intestinali;
° Per il parametro Salmonella il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni;
*** Valore standard da valutare a seconda del tipo di terreno e coltura nel piano di gestione dei rischi;
‡ Per lo stoccaggio in invasi e il rilascio in canali irrigui permeabili i limiti applicabili sono pari a 10
mg/l per Ntot e 1 mg/L per Ptot: valori più restrittivi possono essere definiti in funzione del piano di
gestione dei rischi
(3) corrispondente all’Allegato I, Sezione 2, tabella 2 del Regolamento (UE) 2020/741
(b) Monitoraggio e controllo
Tabella 3. Frequenze minime delle attività di monitoraggio delle acque affinate a fini irrigui in
agricoltura
*In funzione della tecnica di irrigazione
(4) corrispondente all’Allegato I, Sezione 2, tabella 3 del Regolamento (UE) 2020/741
Sezione 3
Prescrizioni minime di qualità delle acque affinate per riutilizzo a fini industriali e controlli
(a) Prescrizioni di qualità
Tabella 4. Prescrizioni di qualità delle acque affinate per riutilizzo a fini industriali
*Applicabili nel solo caso di rilascio in corpi idrici o sul suolo: valori più restrittivi possono essere
definiti in funzione del piano di gestione dei rischi
(b) Monitoraggio e controllo
Tabella 5. Frequenze minime delle attività di monitoraggio delle acque affinate a fini industriali
Sezione 4
Prescrizioni minime di qualità delle acque affinate per riutilizzo a fini civili e controlli
(a) Prescrizioni di qualità
Tabella 6. Prescrizioni di qualità delle acque affinate per usi civili
Usi previsti
(Sezione I parte C
presente allegato)
Lavaggio delle
strade nei centri
urbani
Irrigazione verde
pubblico e privato
Alimentazione dei
sistemi di
riscaldamento o
raffreddamento
Alimentazione di
reti duali di
adduzione
Lavaggio
automobili
Aree verdi e servizi
igienici di impianti
sportivi (campi da
golf, campi da
calcio ecc.)
Fontane
ornamentali
Obiettivo
tecnologico
indicativo
Trattamento
secondario,
terziario e
disinfezione
Trattamento
secondario,
terziario e
disinfezione
E.coli (numero/100
Legionella spp.
(ufc/L)
Torbidità (NTU)
BOD5 (mg/L O2)
Ntot (mg/L) *
Ptot (mg/L) *
? 1000
? 1000
? 1000
? 1000
Trattamento
secondario e
disinfezione
? 10000
? 10000
Trattamento
secondario,
terziario e
disinfezione
Trattamento
secondario,
terziario e
disinfezione
? 1000
? 1000
? 1000
? 1000
Trattamento
secondario,
terziario e
disinfezione
? 1000
? 1000
Trattamento
secondario,
terziario e
disinfezione
? 1000
? 1000
In conformità alla In analogia con la In analogia con la
direttiva 91/271/CE tabella 2, ove
tabella 2, ove
previsto, tabella 3 previsto, tabella 3
allegato 5, parte III allegato 5, parte III
d.lgs 152/2006
d.lgs 152/2006
In analogia con la
tabella 2, ove
previsto, tabella 3
allegato 5, parte III
d.lgs 152/2006
In analogia con la
tabella 2, ove
previsto, tabella 3
allegato 5, parte III
d.lgs 152/2006
In analogia con la In analogia con la
tabella 2, ove
tabella 2, ove
previsto, tabella 3 previsto, tabella 3
allegato 5, parte III allegato 5, parte III
d.lgs 152/2006
d.lgs 152/2006
In analogia con la
tabella 2, ove
previsto, tabella 3
allegato 5, parte III
d.lgs 152/2006
In analogia con la
tabella 2, ove
previsto, tabella 3
allegato 5, parte III
d.lgs 152/2006
In analogia con la
tabella 2, ove
previsto, tabella 3
allegato 5, parte III
d.lgs 152/2006
*Applicabili nel solo caso di rilascio in corpi idrici o sul suolo: valori più restrittivi possono essere
definiti in funzione del piano di gestione dei rischi.
(b) Monitoraggio e controllo
Tabella 7. Frequenze minime delle attività di monitoraggio delle acque affinate a fini civili
Usi previsti (Sezione I
parte C presente
allegato)
Lavaggio delle strade
nei centri urbani
Irrigazione verde
pubblico e privatoi
12 volte/anno
In continuo
4 volte/anno
4 volte/anno
In continuo
In conformità alla In conformità al d.lgs In conformità al d.lgs
direttiva 91/271/CE 152/2006 (tabella 2 o 152/2006 (tabella 2 o
3, allegato 5, parte III) 3, allegato 5, parte III)
In conformità al d.lgs In conformità al d.lgs
152/2006 (tabella 2 o 152/2006 (tabella 2 o
3, allegato 5, parte III) 3, allegato 5, parte III)
12 volte/anno
12 volte/anno
In continuo
Lavaggio automobili
6 volte/anno
6 volte/anno
In continuo
Aree verdi e servizi
igienici di impianti
sportivi (campi da
golf, campi da calcio
ecc.)
Fontane ornamentali
6 volte/anno
6 volte/anno
In continuo
6 volte/anno
6 volte/anno
In continuo
Alimentazione dei
sistemi di
riscaldamento o
raffreddamento
Alimentazione di reti
duali di adduzione
E.coli
Legionella spp.
Torbidità
6 volte/anno
6 volte/anno
12 volte/anno
-In conformità al d.lgs -In conformità al d.lgs
152/2006 (tabella 2 o 152/2006 (tabella 2 o
3, allegato 5, parte III) 3, allegato 5, parte III)
In conformità al d.lgs In conformità al d.lgs
152/2006 (tabella 2 o 152/2006 (tabella 2 o
3, allegato 5, parte III) 3, allegato 5, parte III)
In conformità al d.lgs In conformità al d.lgs
152/2006 (tabella 2 o 152/2006 (tabella 2 o
3, allegato 5, parte III) 3, allegato 5, parte III)
In conformità al d.lgs In conformità al d.lgs
152/2006 (tabella 2 o 152/2006 (tabella 2 o
3, allegato 5, parte III) 3, allegato 5, parte III)
Sezione 5
Prescrizioni minime di qualità delle acque affinate per riutilizzo a fini ambientali e controlli
(a) Prescrizioni di qualità
Tabella 8. Prescrizioni di qualità delle acque affinate per usi ambientali
Usi previsti
(Sezione I parte D
presente allegato)
Alimentazione aree
umide ed habitat
naturali
Obiettivo
tecnologico
indicativo
Trattamento
secondario,
terziario e
disinfezione
E. coli
(numero/100 mL)
Torbidità (NTU)
? 5000
Regolazione flusso
corsi d’acqua che
presentano periodi
di secca nell’anno
Trattamento
secondario,
terziario e
disinfezione
? 5000
Recupero corsi
d’acqua in cattivo
stato qualitativo
Trattamento
secondario,
terziario e
disinfezione
? 5000
Alimentazione di
stagni, maceri e
piccole pozze
vasche di
fitodepurazioneevapotraspirazione
Ricarica indiretta
delle falde
acquifere per uso
non potabile o
lontano dalle zone
di rispetto delle
captazioni potabili
(almeno 1 anno di
tempo di transito)
Trattamento
secondario,
terziario e
disinfezione
? 5000
Trattamento
secondario,
terziario e
disinfezione
? 5000
TSS (mg/L)
BOD5 (mg/L O2)
Ntot (mg/L)*‡
Ptot (mg/L)*‡
In conformità alla In conformità alla
direttiva 91/271/CE direttiva 91/271/CE In analogia al d.lgs In analogia al d.lgs
152/2006 (tabella 2 152/2006 (tabella 2
, allegato 5, parte allegato 5, parte
In analogia al d.lgs In analogia al d.lgs
152/2006 (tabella 2 152/2006 (tabella 2
, allegato 5, parte allegato 5, parte
In analogia al d.lgs In analogia al d.lgs
152/2006 (tabella 2 152/2006 (tabella 2
, allegato 5, parte allegato 5, parte
In analogia al d.lgs In analogia al d.lgs
152/2006 (tabella 2 152/2006 (tabella 2
, allegato 5, parte allegato 5, parte
In analogia al d.lgs In analogia al d.lgs
152/2006 (tabella 2 152/2006 (tabella 2
, allegato 5, parte allegato 5, parte
* valori più restrittivi sono applicabili in funzione dello stato ambientale dei corpi idrici collegati e del
piano di gestione dei rischi
(b) Monitoraggio e controllo
Tabella 9. Frequenze minime delle attività di monitoraggio delle acque affinate a fini ambientali
Usi previsti nella
E. coli (numero/100
Sezione I parte D
presente allegato
Aree umide ed habitat
4 volte/anno
naturali
Regolazione flusso
corsi d’acqua che
presentano periodi di
secca nell’anno
Recupero corsi
d’acqua in cattivo
stato qualitativo
Alimentazione di
stagni, maceri e
piccole pozze vasche
di fitodepurazioneevapotraspirazione
Ricarica indiretta
delle falde acquifere
per uso non potabile o
lontano dalle zone di
rispetto delle
captazioni potabili
(almeno 1 anno di
tempo di transito)
Alimentazione di
nuovi bacini o, più in
Torbidità (NTU)
TSS (mg/L)
In continuo
In conformità alla
direttiva 91/271/CE
4 volte/anno
In continuo
In conformità alla
direttiva 91/271/CE
4 volte/anno
In continuo
In conformità alla
direttiva 91/271/CE
4 volte/anno
In continuo
4 volte/anno
In continuo
In conformità alla
direttiva 91/271/CE
In conformità alla In conformità al d.lgs In conformità al d.lgs
direttiva 91/271/CE 152/2006 (tabella 2, 152/2006 (tabella 2,
allegato 5, parte III) allegato 5, parte III)
12 volte/anno
In continuo
In conformità alla
direttiva 91/271/CE
In conformità alla In conformità al d.lgs In conformità al d.lgs
direttiva 91/271/CE 152/2006 (tabella 2, 152/2006 (tabella 2,
BOD5 (mg/L O2)
In conformità al d.lgs
152/2006 (tabella 2,
allegato 5, parte III)
In conformità alla In conformità al d.lgs
direttiva 91/271/CE 152/2006 (tabella 2,
allegato 5, parte III)
In conformità alla In conformità al d.lgs
direttiva 91/271/CE 152/2006 (tabella 2,
allegato 5, parte III)
In conformità al d.lgs
152/2006 (tabella 2,
allegato 5, parte III)
In conformità al d.lgs
152/2006 (tabella 2,
allegato 5, parte III)
In conformità al d.lgs
152/2006 (tabella 2,
allegato 5, parte III)
In conformità alla In conformità al d.lgs In conformità al d.lgs
direttiva 91/271/CE 152/2006 (tabella 2, 152/2006 (tabella 2,
allegato 5, parte III) allegato 5, parte III)
generale di aree
umide, da destinate a
scopo ricreativo e/o
paesaggistico
allegato 5, parte III)
allegato 5, parte III)
Sezione 6
Validazione per gli impianti di affinamento
Il controllo di validazione deve essere effettuato prima che un nuovo impianto di affinamento sia messo
in funzione.
Il controllo di validazione deve essere sempre effettuato in caso di miglioramento dell’apparecchiatura, o
di aggiunta di nuovi processi o apparecchiature.
Il controllo di validazione è eseguito per la classe di qualità delle acque affinate cui si applicano le
prescrizioni più rigorose, per valutare se gli obiettivi prestazionali (riduzione di log10) sono rispettati. Il
controllo di validazione comporta il monitoraggio dei microrganismi indicatori associati con ciascun
gruppo di agenti patogeni, vale a dire batteri, virus e protozoi. Gli obiettivi prestazionali (riduzione di
log10) per il controllo di validazione relativo ai microrganismi indicatori selezionati (di cui alla tabella
10) sono soddisfatti al punto di conformità, considerando le concentrazioni di acque reflue grezze che
entrano nell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Almeno il 90 % dei campioni di
validazione deve raggiungere o superare gli obiettivi prestazionali.
Se un indicatore biologico non è presente in quantità sufficiente nelle acque reflue non trattate per
ottenere la riduzione di log10, implica l’assenza di tale indicatore biologico nelle acque affinate e che i
requisiti della validazione sono rispettati.
I metodi di analisi per il controllo di validazione sono convalidati e documentati in conformità della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Tabella 10. Monitoraggio a fini di validazione delle acque affinate
Classe di qualità delle acque Microrganismi indicatori
Obiettivi prestazionali
(riduzione di log10)
E. coli
? 5,0
Colifagi somatici
? 6,0
Spore di Clostridium
? 5,0
perfringens
ALLEGATO II
PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AL RIUTILIZZO DELL’ACQUA
Sezione 1
Principali elementi della gestione dei rischi
La gestione dei rischi comprende l’individuazione e la gestione proattiva dei rischi al fine di assicurare
che le acque affinate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci sia rischio per l’ambiente o
per la salute umana o animale. A tal fine è istituito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo
dell’acqua sulla base degli elementi seguenti:(6)
(6) corrispondente all’Allegato II, parte A, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2020/741
(7) corrispondente all’Allegato II, parte A, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2020/741
(8) corrispondente all’Allegato II, parte B, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2020/741
Sezione 2
Misure preventive
All’interno del piano di gestione dei rischi, dopo avere individuato i rischi connessi al riutilizzo
dell’acqua, è necessario individuare le relative misure di prevenzione e barriere che sono già in atto o che
dovrebbero essere adottate per limitare i rischi in modo che tutti i rischi individuati possano essere
adeguatamente gestiti. A tal fine il piano di gestione dei rischi deve comprendere gli elementi seguenti.(9)
corrispondente all’Allegato II, parte C, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 2020/741
Sezione 3
Criteri minimi per la redazione di un Piano di gestione dei rischi
Sulla base delle Linee Guida pubblicate dalla Commissione Europea sulla GU 298/1 del 5/8/2022 e delle
successive specifiche tecniche degli elementi chiave della gestione del rischio sviluppati in ambito
comunitario, si descrivono i criteri procedurali per la redazione di un Piano di gestione dei rischi (PGR)
connessi al riutilizzo delle acque affinate, criteri che anticipano le linee guida nazionali del Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Il Piano di Gestione dei Rischi (PGR)
La gestione del rischio relativa alla produzione, distribuzione, stoccaggio e utilizzo delle acque affinate si
attua attraverso l’elaborazione del piano di gestione dei rischi che definisce il confine di sistema;
individua, descrive e valuta i principali elementi della gestione dei rischi di cui alla sezione 1 dell’allegato
II e le relative misure di prevenzione e barriere di cui alla sezione 2 dell’allegato II ed individua altresì in
maniera chiara e univoca i ruoli e le responsabilità delle parti responsabili e degli utilizzatori finali, già
individuati o da individuare.
I soggetti coinvolti
Il gestore dell’impianto di affinamento è il soggetto coinvolto nel sistema di riutilizzo dell’acqua che
elabora e presenta all’autorità competente il piano di gestione dei rischi di cui all’articolo 6.
Al momento di redigere il PGR possono verificarsi le seguenti condizioni:
1 le parti responsabili e gli utilizzatori finali sono già identificati: Il gestore dell’impianto di
affinamento consulta le parti responsabili e gli utilizzatori finali e, in maniera collegiale, redigono il PGR,
ciascuno per le parti del sistema di riutilizzo dell’acqua di propria competenza. Il gestore dell’impianto di
affinamento, allineandosi alle richieste e alle esigenze delle altre parti responsabili e degli utilizzatori
finali, dichiara le destinazioni d’uso dell’acqua affinata e, se destinata ad usi irrigui in agricoltura, anche
le sue classi di qualità.
2. le altre parti responsabili e/o gli utilizzatori finali non sono stati ancora pienamente identificati: il
gestore dell’impianto di affinamento, sulla base delle pratiche agricole o delle colture più comuni o delle
tipologie industriali prevalenti nell’area servita dall’impianto o delle caratteristiche ambientali circostanti,
dichiara le destinazioni d’uso dell’acqua affinata e, se destinata ad usi irrigui in agricoltura, anche le sue
classi di qualità, conformemente all’allegato I. Successivamente alla presentazione del PGR all’autorità
competente da parte del gestore dell’impianto di affinamento, le altre parti responsabili e/o gli utilizzatori
finali, integrano il suddetto piano con la gestione dei rischi relativa alle parti del sistema di riutilizzo
dell’acqua di propria competenza.
Le autorità che approvano il PGR è il dipartimento dell’acqua e dei rifiuti e può avvalersi, durante la fase
istruttoria, delle autorità aventi competenze in materia sanitaria e ambientale.
Il PGR e la domanda per l’autorizzazione
Il piano di gestione dei rischi costituisce parte integrante del processo volto al rilascio, al rinnovo o ad una
modifica dell’autorizzazione a produrre e consegnare al punto di conformità acque affinate. La domanda
per l’autorizzazione e il piano di gestione dei rischi vengono presentati dal gestore dell’impianto di
affinamento all’autorità competente nello stesso momento o in momenti diversi. L’approvazione del PGR
è condizione indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione e per il rinnovo o una modifica
dell’autorizzazione esistente, che deve avvenire non oltre 60 giorni dall’approvazione del suddetto piano.
Contenuti del Piano di Gestione dei Rischi
Il PGR deve contenere almeno i seguenti elementi della gestione del rischio (Key Risk Management) così
ripartiti:
Elementi chiave:
• KRM1: descrizione dell’intero sistema di riutilizzo dell’acqua, dal punto di ingresso nell’impianto di
affinamento fino all’utilizzo finale;
• KRM2: identificazione di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di riutilizzo dell’acqua, compresi i loro
ruoli e responsabilità;
• KRM3: identificazione dei potenziali pericoli (es. patogeni e inquinanti) e dei potenziali eventi
pericolosi (es. errori di affinamento) associati sistema di riutilizzo dell’acqua;
• KRM4: Identificazione degli ambienti a rischio, dei gruppi esposti e delle vie di esposizione per ciascun
pericolo ed evento pericoloso precedentemente individuato al fine di poter valutare i rischi per la salute
umana e animale e per l’ambiente;
• KRM5: valutazione del rischio ambientale e sanitario tenendo conto dei pericoli e degli eventi
pericolosi, degli ambienti a rischio, dei gruppi esposti e delle potenziali vie di esposizione
precedentemente identificati.
Prescrizioni supplementari:
• KRM6: possibilità di identificare ulteriori requisiti di monitoraggio e di qualità dell’acqua per le
sostanze individuate nell’Allegato II, parte B, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2020/741 (metalli
pesanti; antiparassitari; sottoprodotti di disinfezione, medicinali, microinquinanti e microplastiche).
Misure preventive:
• KRM7: identificazione di misure preventive o barriere (aggiuntive o già in atto) che devono essere
applicate a parti del sistema di riutilizzo dell’acqua, per mitigare i rischi precedentemente identificati;
• KRM8: Identificazione delle misure di controllo della qualità, compresi i protocolli per il monitoraggio
dell’acqua affinata e i programmi di manutenzione delle apparecchiature, per garantire l’efficacia dei
processi di affinamento e le misure preventive adottate;
• KRM9: predisposizione di un sistema di monitoraggio ambientale per controllare il rilascio degli
inquinanti identificati negli ambienti a rischio precedentemente individuati;
• KRM10: impostazione di protocolli per gestire incidenti ed emergenze;
• KRM11: impostazione di meccanismi di coordinamento e comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti
nel sistema di riutilizzo dell’acqua.
Sezione 4
Lista minima di inquinanti specifici o persistenti da considerare prioritariamente nella valutazione del
rischio e nelle prescrizioni di controllo
Denominazione della
sostanza
Alacloro
Antracene
Atrazina
Benzene
Difenileteri bromurati
Cadmio e composti
Tetracloruro di carbonio
Cloroalcani C10-13
Clorfenvinfos
Clorpirifos (Clorpirifos
etile)
Antiparassitari del
ciclodiene: Aldrin,
Dieldrin, Endrin, Isodrin
15972-60-8
120-12-7
1912-24-9
71-43-2
32534-81-9
7440-43-9
56-23-5
85535-84-8
470-90-6
2921-88-2
309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6
DDT totale
para-para-DDT
50-29-3
1,2-Dicloroetano
107-06-2
Diclorometano
75-09-2
Di(2-etilesil)ftalato
117-81-7
(DEHP)
Diuron
330-54-1
Endosulfan
115-29-7
Fluorantene
206-44-0
Esaclorobenzene
118-74-1
Esaclorobutadiene
87-68-3
Esaclorocicloesano
608-73-1
Isoproturon
34123-59-6
Piombo e composti
7439-92-1
Mercurio e composti
7439-97-6
Naftalene
91-20-3
Nichel e composti
7440-02-0
Nonilfenoli (484852-15-3
nonilfenolo)
Ottilfenoli ((4-(1,1′,3,3’140-66-9
tetrametilbutil)- fenolo))
Pentaclorobenzene
608-93-5
Pentaclorofenolo
87-86-5
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Benzo(a)pirene
50-32-8
Benzo(b)fluorantene
205-99-2
Benzo(k)fluorantene
207-08-9
Benzo(g,h,i)perilene
191-24-2
Indeno(1,2,3-cd)pirene
193-39-5
Simazina
122-34-9
Tetracloroetilene
127-18-4
Tricloroetilene
79-01-6
Tributilstagno
36643-28-4
Triclorobenzeni
12002-48-1
Triclorometano
67-66-3
Trifluralin
1582-09-8
Dicofol
115-32-2
Acido
1763-23-1
perfluorottansolfonico e
suoi sali (PFOS)
Chinossifen
124495-18- 7
Diossine e composti diossina-simili
Aclonifen
74070-46-5
Bifenox
42576-02-3
Cibutrina
28159-98-0
Cipermetrina
52315-07-8
Diclorvos
62-73-7
Esabromociclododecano (HBCDD)
Eptacloro ed eptacloro
76-44-8
epossido
1024-57-3
Terbutrina
886-50-0
17 alfa-etinilestradiolo
57-63-6
(EE2)
17 beta-estradiolo (E2)
50-28-2
Acetamiprid
135410-20-7/160430-64-8
Azitromicina
83905-01-5
Bifentrin
82657-04-3
Bisfenolo A
80-05-7
Carbamazepina
298-46-4
Claritromicina
81103-11-9
Clothianidin
210880-92-5
Deltametrina
52918-63-5
Diclofenac
15307-86-5/15307-79-6
Eritromicina
114-07-8
Esfenvalerate
66230-04-4
Estrone (E1)
53-16-7
Glifosato
1071-83-6
Ibuprofene
15687-27-1
Imidacloprid
138261-41-3/105827-78-9
Nicosulfuron
111991-09-4
Permetrina
52645-53-1
Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PIFAS) *
Argento e suoi composti
7440-22-4
Tiacloprid
111988-49-9
Thiamethoxam
153719-23-4
Triclosano
3380-34-5
Totale delle sostanze attive nei pesticidi, compresi i
metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di
reazione **
* Questa voce raggruppa i seguenti composti, elencati con il numero CAS, il numero UE e il fattore di
potenza relativa (RPF, Relative Potency Factor):
acido perfluoroottanoico (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9) (RPF 1),
acido perfluorottano solfonico (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8) (RPF 2),
acido perfluoroesano solfonico (PFHxS) (CAS 355-46-4, UE 206-587-1) (RPF 0,6),
acido perfluorononanoico (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3) (RPF 10),
acido perfluorobutano solfonico (PFBS) (CAS 375-73-5, UE 206-793-1) (RPF 0,001),
acido perfluoroesanoico (PFHxA) (CAS 307-24-4, UE 206-196-6) (RPF 0,01),
acido perfluorobutanoico (PFBA) (CAS 375-22-4, UE 206-786-3) (RPF 0,05),
acido perfluoropentanoico (PFPeA) (CAS 2706-90-3, UE 220-300-7) (RPF 0,03),
acido perfluoropentano solfonico (PFPeS) (CAS 2706-91-4, UE 220-301-2) (RPF 0,3005),
acido perfluorodecanoico (PFDA) (CAS 335-76-2, UE 206-400-3) (RPF 7),
acido perfluorododecanoico (PFDoDA o PFDoA) (CAS 307-55-1, UE 206-203-2) (RPF 3),
acido perfluoroundecanoico (PFUnDA o PFUnA) (CAS 2058-94-8, UE 218-165-4) (RPF 4),
acido perfluoroeptanoico (PFHpA) (CAS 375-85-9, UE 206-798-9) (RPF 0,505),
acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) (CAS 72629-94-8, UE 276-745-2) (RPF 1,65),
acido perfluoroeptano solfonico (PFHpS) (CAS 375-92-8, UE 206-800-8) (RPF 1,3),
acido perfluorodecano solfonico (PFDS) (CAS 335-77-3, UE 206-401-9) (RPF 2),
acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) (CAS 376-06-7, UE 206-803-4) (RPF 0,3),
acido perfluoroesadecanoico (PFHxDA) (CAS 67905-19-5, UE 267-638-1) (RPF 0,02),
acido perfluoroottadecanoico (PFODA) (CAS 16517-11-6, UE 240-582-5) (RPF 0,02),
perfluoro di ammonio (2-metil-3-ossaesanoato) (HFPO-DA o Gen X) (CAS 62037-80-3) (RPF 0,06),
acido propanoico/ammonio 2,2,3-trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-esafluoro-3trifluorometossi)propossi]propanoato (ADONA) (CAS 958445-44-8) (RPF 0,03),
2-(perfluoroesil)etanolo (6:2 FTOH) (CAS 647-42-7, UE 211-477-1) (RPF 0,02),
2-(perfluoroottil)etanolo (8:2 FTOH) (CAS 678-39-7, UE 211-648-0) (RPF 0,04)
acido 2,2-difluoro-2-{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il]ossi} acetico (C6O4)
** Con “pesticidi” si intendono i prodotti fitosanitari di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n.
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i biocidi di cui all’articolo 3 del regolamento (UE)
n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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