
(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 COMUNICATO N. 126/DIV – 9 GENNAIO 2024
126/374
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 6, 7 e 8 GENNAIO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 6, 7 e 8 Gennaio 2024
1^ Giornata ritorno
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ARZIGNANO V.
GIANA ERMINIO
LUMEZZANE
NOVARA
PADOVA
PRO SESTO
RENATE
TRENTO
VIRTUS VERONA
GIRONE B
L.R. VICENZA
LEGNAGO SALUS
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
ALESSANDRIA
MANTOVA
PERGOLETTESE
FIORENZUOLA
TRIESTINA
ATALANTA U23
ANCONA
AREZZO
CESENA
FERMANA
JUVENTUS NEXT GEN
PERUGIA
SESTRI LEVANTE
VIS PESARO
VIRTUS ENTELLA
RIMINI
OLBIA
CARRARESE
PESCARA
LUCCHESE
PONTEDERA
GIRONE C
ACR MESSINA
BENEVENTO
BRINDISI
CROTONE
FOGGIA
JUVE STABIA
LATINA
MONOPOLI
PICERNO
SORRENTO
AUDACE CERIGNOLA
TURRIS
POTENZA
CATANIA
TARANTO
MONTEROSI TUSCIA
AVELLINO
CASERTANA
VIRTUS FRANCAVILLA
GIUGLIANO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco
Ravaglioli, nelle sedute dell’8 e 9 gennaio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente
si riportano:
GARE DEL 6, 7 e 8 GENNAIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, ANCONA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA,
CESENA, JUVE STABIA, LATINA, LUCCHESE, MONOPOLI, VIS PESARO, PERUGIA, RIMINI e SPAL
hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
– lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo
Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE E € 1.000,00 DI AMMENDA
CESENA Dal referto del Direttore di gara, dalle relazioni redatte dai componenti della
Procura Federale e dal Commissario di Campo e dalla relativa integrazione, in ordine alla
gara CESENA- OLBIA del 7 Gennaio 2024, sono emerse le seguenti risultanze.
Al termine della gara una persona proveniente dagli spalti (intersezione tra la Curva Mare
destinata ai tifosi del Cesena e la Tribuna adiacente) accedeva indebitamente all’interno
del terreno di gioco e, correndo verso un tesserato della società Olbia, il calciatore numero
1 Rinaldi Filippo, tentava di sferrargli un colpo al volto, senza riuscire ad attingerlo in tale
zona del corpo. La colluttazione avveniva a circa 20 metri dalla linea di porta, verso la parte
centrale della linea mediana.
Il predetto soggetto veniva prontamente allontanato e preso in custodia dagli addetti alla
sicurezza. Successivamente il tifoso veniva indentificato come il padre di un tesserato del
Cesena, il n. 9 Sig. Shpendi Cristian).
Vale rilevare che nel corso della gara si era verificato uno scontro fra i due tesserati
avversari sopra citati, ovvero il Rinaldi e lo Shpendi, all’esito del quale quest’ultimo aveva
riportato una conseguenza pregiudizievole.
Vale rilevare, altresì, che la ricostruzione dei fatti come sopra operata non è contrastata
affatto dalla documentazione varia trasmessa dalla società Cesena a questo giudicante
dopo la gara e prima dell’adozione del presente provvedimento.
Da quanto sopra esposto risulta in modo evidente la gravità della condotta posta in essere
dal genitore del calciatore del Cesena in danno di un tesserato avversario, condotta che, in
126/375
violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., costituisce un fatto contrario alle norme in materia
di ordine e di sicurezza e un fatto violento integrante pericolo per l’incolumità pubblica.
Inoltre, essa ha rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e degli
addetti ai servizi.
Di tale condotta deve essere ritenuta responsabile la società Cesena, ai sensi dell’art. 6,
commi 3 e 4, C.S.G., alla luce, fra l’altro: del rapporto di parentela dell’autore del gesto con
un calciatore della società medesima; delle conseguenze pregiudizievoli riportate dal di lui
figlio in uno scontro di gioco con il calciatore avversario, destinatario del colpo inferto; della
direzione del gesto in danno di un calciatore avversario della società ospitante.
Alla luce di quanto sopra riportato, nelle condotte di cui sopra, si deve ritenere ricorrente
un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell’art. 25 cit., impone
l’inflizione, congiunta o disgiunta, di una delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d),
e), f), C.G.S. Nell’individuazione della sanzione più adeguata alla gravità delle condotte
perpetrate ed alle conseguenze concrete che ne sono derivate appare congrua la sanzione
prevista dalla lettera e), e cioè l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
Peraltro, dai documenti sopra richiamati risulta, altresì, il lancio da parte dei tifosi del
Cesena, al 58° minuto della gara, di tre bicchieri di plastica semi pieni contenenti liquido,
uno sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco.
Per i motivi esposti, in ordine alle condotte sopra specificate poste in essere dai sostenitori
del Cesena, il G.S. adotta il seguente provvedimento.
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE ED EURO 1000 DI
AMMENDA
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità (r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.,
integrazione r. c.c.).
Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in
occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società Cesena disputerà
successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, onde consentire alla
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alla
sanzione irrogata.
AMMENDA € 2.000,00
MANTOVA
A) per avere un suo sostenitore, durante il minuto di silenzio di raccoglimento in memoria
di uno storico giornalista sportivo della città di Padova, urlato una frase;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver fatto esplodere, durante il minuto di silenzio di raccoglimento di cui al capoverso
sub A), un petardo nel proprio Settore;
2. nell’aver fatto esplodere, durante la gara, sette petardi, nel proprio Settore;
3. nell’aver lanciato, durante la gara, sei petardi e un fumogeno nel recinto di gioco, senza
conseguenze;
4. nell’aver lanciato, al 6° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua in vetro vuota
nel recinto di gioco, senza conseguenze;
5. nell’aver lanciato, durante la gara, nove bicchieri di plastica vuoti nel recinto di gioco,
senza conseguenze;
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
126/376
AMMENDA € 1.000,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver:
1. fatto esplodere, al 10° e al 17° minuto del primo tempo e al 14° e al 17° minuto del
secondo tempo, quattro petardi nel proprio Settore;
2. lanciato, al 20° minuto del secondo tempo, un petardo sul terreno di gioco, senza
conseguenze;
3. danneggiato quattro seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono
verificate conseguenze dannose a seguito delle condotte di cui ai punti 1 e 2 e che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione
fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato:
1. al 23° minuto del primo tempo un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco, senza
conseguenze;
2. al 24° minuto del primo tempo due fumogeni nel recinto di gioco che venivano spenti dai
Vigili del Fuoco;
3. al 27°, 44° e 46° minuto del primo tempo, tre bottigliette d’acqua semipiene nel recinto
di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
BRINDISI
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza
conseguenze;
B) per non avere assicurato la costante erogazione dell’acqua negli spogliatoi riservati alla
squadra ospite al termine della gara.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un petardo nel recinto di gioco senza
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
126/377
AMMENDA € 400,00
LUCCHESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al 4° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la
gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
ACR MESSINA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al
28° minuto del primo tempo, cori offensivi nei confronti dell’Arbitro, ripetuti per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
JUVE STABIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti,
non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
MONTEROSI TUSCIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due
minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ferrovia, intonato al
18° minuto del primo tempo, ripetuto per due volte e al 17° minuto del secondo tempo,
ripetuto per una volta, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 FEBBRAIO 2024
TERRENI LEONARDO
(AREZZO)
A) per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e proferiva reiteratamente verso la stessa frasi
irriguardose per contestarne l’operato;
126/378
B) a fine gara, reiterava la predetta condotta e teneva un comportamento non corretto, pronunciando
frasi irriguardose e minacciose nei confronti della Quaterna Arbitrale e invitando il Quarto Ufficiale di
gara a non riportare sui documenti ufficiali la sua espulsione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta e considerata la gravità della condotta sub B) (r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 FEBBRAIO 2024
BRUNI FRANCESCO
(BRINDISI)
A) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del Quarto
Ufficiale, in quanto si avvicinava a quest’ultimo e, con tono aggressivo, pronunciava frasi irrispettose nei
suoi confronti, per contestarne l’operato;
B) alla notifica del provvedimento di espulsione continuava a mostrare il suo dissenso con gesti plateali.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, C.G.S., 36
comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di
dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal BRUNI (r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GENNAIO 2024
BALDRIGHI LUCA
(FIORENZUOLA)
A) per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso e offensivo nei
confronti del Quarto Ufficiale e della squadra arbitrale in quanto pronunciava all’indirizzo del primo frasi
irrispettose ed ingiuriose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato;
B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, continuato a pronunciare frasi offensive nei
confronti del Quarto Ufficiale e per aver pronunciato frasi irriguardose nei confronti della Quaterna
Arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la offensività delle parole pronunciate
(r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 GENNAIO 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
PATTI MATTEO
(LATINA)
per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna
Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e pronunciava una frase irriguardosa nei
loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
PIEDEPALUMBO ANTONIO
(TURRIS)
per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
e dell’Assistente Arbitrale n.1 in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica avvicinandosi sino ai
pressi della bandierina del calcio d’angolo per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale,
126/379
panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
AGNELLI LUIGI
(FOGGIA)
per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in
quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ABBATE MATTEO
(PERGOLETTESE)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale, in quanto pronunciava parole offensive nei loro confronti per dissentire nei
confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 1).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PAGLIUCA GUIDO
(JUVE STABIA)
per avere, al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto una condotta
violenta nei confronti di un proprio calciatore in quanto lo colpiva con uno schiaffo al volto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S. valutate le modalità complessiva
della condotta e la gravità della condotta tenuta e considerato che non risultano conseguenze a carico
del calciatore colpito (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
TOSCANO DOMENICO
(CESENA)
AMMONIZIONE (II INFR)
MODICA GIACOMO
VETTORI FEDERICO
BIANCHINI GIUSEPPE
POSSANZINI DAVIDE
COLOMBO RICCARDO
(ACR MESSINA)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(MANTOVA)
(PRO PATRIA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 1.000,00 DI AMMENDA
PELATI ANGELO
(VIRTUS VERONA)
126/380
A) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti
dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e pronunciava frasi irrispettose e ingiuriose nei suoi
confronti per dissentire verso una sua decisione;
B) per avere, al termine della gara, nonostante il provvedimento di espulsione, fatto accesso sul terreno
di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma
1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. c.c.,
supplemento r. c.c.).
OPERATORI SANITARI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
ROSSONE ALEX
(TRIESTINA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (III INFR)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO
(GIUGLIANO)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto dopo aver ricevuto il provvedimento di ammonizione, pronunciava parole offensive
nei suoi confronti per dissentire verso una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ORTISI PASQUALINO
(ACR MESSINA)
per avere, al 28° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo
un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
CAIA FEDERICO
(PERGOLETTESE)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto con l’avversario con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PESCE SIMONE
MESIK IVAN
(LUMEZZANE)
(PESCARA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
126/381
SCAFETTA FRANCESCOPAOLO
TELLO MUNOZ ANDRES FELIPE
QUAINI ALESSANDRO
PRESTIA GIUSEPPE
GIANDONATO MANUEL
SCORZA CHRISTIAN
LAEZZA GIULIANO
POMPEU DA SILVA RONALDO
PAGANINI LUCA
TUMBARELLO GIORGIO
RADREZZA IGOR
ESPOSITO EMMANUELE
GALLO ANDREA
BERTINI MARCO
RADA ARMAND
MAESTRELLI ALESSIO
MANZI CLAUDIO
(ACR MESSINA)
(BENEVENTO)
(CATANIA)
(CESENA)
(FERMANA)
(FERMANA)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(PADOVA)
(PICERNO)
(PICERNO)
(SPAL)
(TRENTO)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FIRENZE MARCO
GUCCI NICCOLO’
PATTARELLO EMILIANO
MOLNAR IVO
FERRANTE JONATHAN ALEXIS
HRAIECH SABER
SILVESTRI LUIGI
PAPINI FEDERICO
ALBERTI THOMAS
GROPPELLI FILIPPO
SBAMPATO EDOARDO
GUADAGNI GIUSEPPE
DALMAZZI ALESSANDRO
TRIMBOLI SIMONE
TOLOMELLO FILIPPO
BIANCU ROBERTO
DELLI CARRI FILIPPO
PERROTTA MARCO
ALLEGRETTO ANDREA
GUIDI MATTEO
MARTINELLI RICCARDO
IEZZI ROBERTO
LEPRI TOMAS
FERRARA ANTONIO
FERRI LUCA
DA POZZO LORENZO
(ACR MESSINA)
(AREZZO)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(BENEVENTO)
(CESENA)
(CESENA)
(CROTONE)
(FIORENZUOLA)
(GIANA ERMINIO)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(OLBIA)
(PADOVA)
(PADOVA)
(PICERNO)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(PRO VERCELLI)
(RIMINI)
(TARANTO)
(TRENTO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (XI INFR)
126/382
LAKTI ERALD
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CIANCIO SIMONE
CANCELLOTTI TOMMASO
STRONATI RICCARDO
VASSALLO FRANCESCO
DI PAOLA MANUEL
(ALESSANDRIA)
(AVELLINO)
(FIORENZUOLA)
(MONOPOLI)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CICCONI MANUEL
MISURACA GIANVITO
MIGNANELLI DANIELE
PISCOPO KEVIN
MOTOLESE MATTIA
(CARRARESE)
(FERMANA)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(OLBIA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO
FORESTA GIOVANNI
CELLA STEFANO
PAOLUCCI LORENZO
FONTANA TOMMASO
SQUIZZATO NICCOLO’
BARRANCA FRANCESCO
IOTTI ILARIO
MEGELAITIS LINAS
ROSSETTI MATTEO
(ACR MESSINA)
(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(ANCONA)
(FERMANA)
(PESCARA)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(RIMINI)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (III INFR)
GAZOUL MARWANE
ROSSI ENRICO
PALESTRA MARCO
D’AUSILIO GUADAGNO MICHELE
CEESAY WINSTON RAZEL
ZANELLATO NICCOLO’
D’URSI EUGENIO
DINI ANDREA
RIZZO ALBERTO
COMENENCIA LIVANO SHYRON L
QUIRINI ETTORE
VERDE FRANCESCO
NANNI NICOLA
VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN
ARTIOLI FEDERICO
ALOI SALVATORE
(ALESSANDRIA)
(ALESSANDRIA)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BRINDISI)
(CATANIA)
(CROTONE)
(CROTONE)
(FOGGIA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LUCCHESE)
(MONTEROSI TUSCIA)
(OLBIA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PESCARA)
126/383
MEROLA DAVIDE
ESPOSITO GIANLUCA
FABBRO MICHAEL
DI COSMO LEONARDO
GARCIA TENA POL
(PESCARA)
(RENATE)
(TARANTO)
(TRENTO)
(TRENTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
BRENTAN MICHAEL
LONGO SALVATORE
DEL LUNGO TOMMASO
SIMONETTI PIER LUIGI
CURCIO ALESSIO
FRANCESCONI MATTEO
VUTHAJ DARDAN
FURLANETTO ALESSIO
FIORINI MATTIA
GIORGIONE CARMINE
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL
PROIA FEDERICO
CRECCO LUCA
NOCE MARIO
FIORI ANTONIO
PALOMBA LUIGI
BOZZOLAN ANDREA
CANDELLORI KEVIN
MALLAMO ANDREA
FERRO LORENZO
BALDASSIN LUCA
LEONCINI MATTIA
MAISTRO FABIO
GERMANO UMBERTO
FRASCATORE PAOLO
GUIDA ANGELO
FAGGIOLI ALESSANDRO
DEMIROVIC ELIAN
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ATALANTA U23)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CESENA)
(CROTONE)
(FERMANA)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(MANTOVA)
(OLBIA)
(PERUGIA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO SESTO)
(RENATE)
(RIMINI)
(SPAL)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (I INFR)
BONFANTI GIOVANNI
CICIRETTI AMATO
VISCARDI ANGELO
CERRETELLI FRANCESCO
CREMONESI MICHELE
SILVESTRO ALESSANDRO
BOAFO THOMAS
ROUHI JONAS JAKOB
ZANETTI LUCA
FAZZI NICOLO’
FESTA MARCO
(ATALANTA U23)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(CARRARESE)
(FIORENZUOLA)
(FIORENZUOLA)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(MANTOVA)
126/384
DIBENEDETTO VITO
MENEGALDO TOMMASO
MORDINI DAVIDE
BARITI DAVIDE
DI PASQUALE DAVIDE
PACE FEDERICO
ROSSETTI MATTIA
MORETTI ANDREA
VIANNI SAMUELE
NERI FILIPPO
NERI GIAN MARCO
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(OLBIA)
(PERGOLETTESE)
(PESCARA)
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 9 Gennaio 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
126/385