(AGENPARL) - Roma, 20 Dicembre 2023 - (AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 *IL PRESIDENTE EMILIANO PROMULGA LEGGE REGIONALE SU RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA E DISPOSIZIONI DIVERSE*
Nella giornata odierna il presidente della Regione Puglia *Michele Emiliano*
ha promulgato la L.R. 36 “Disciplina regionale degli interventi di
ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e
disposizioni diverse”. Il testo è stato inviato al Bollettino Regionale per
la pubblicazione.
“Dopo la stagione della precarietà del Piano Casa, abbiamo dato alla Puglia
una normativa moderna, in grado di sviluppare la nostra idea di recupero e
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente”, dichiara il
presidente *Michele
Emiliano*. “Un lavoro importantissimo –aggiunge *Emiliano –* per il quale
il mio ringraziamento va al Consiglio e in modo particolare al consigliere
delegato all’Urbanistica Stefano Lacatena e agli uffici che hanno lavorato
a questa proposta, che consegna a operatori, Comuni e cittadini uno
strumento in grado di offrire certezze e procedure semplificate. Con questa
legge diamo una risposta alle sfide urbanistiche del futuro, ripensando le
città della nostra Puglia in un’ottica pienamente sostenibile in termini di
tutela dell’ambiente, efficientamento energetico e basso consumo di suolo.
Senza dimenticare la rinnovata attenzione per l’edilizia sociale, un modo
per ribadire la centralità del diritto alla casa e venire incontro alle
esigenze dei cittadini pugliesi”.
“Siamo convinti –dichiara il consigliere regionale delegato all’Urbanistica*
Stefano Lacatena *- che con questa legge riaccenderemo i motori
dell’edilizia, che è un settore trainante per l’economia, e daremo uno
strumento utile ai cittadini e agli operatori. Regole chiare, certe e
stabili nel tempo che abbiamo redatto con il contributo degli ordini
professionali, delle associazioni di categoria e dei sindacati che
ringrazio per la collaborazione. Ora –conclude *Lacatena-* ci aspetta un
altro importante lavoro di riordino del territorio: la nuova legge
urbanistica”.
La L.R. 36, “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione
edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e
disposizioni diverse”, prevede incentivi volumetrici per la realizzazione
di interventi di ristrutturazione edilizia al fine di promuovere il
recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente
nonché allo scopo di incentivare interventi di edilizia residenziale
sociale. Gli incentivi volumetrici sono previsti in caso di ampliamento di
edifici esistenti, in caso di demolizione e ricostruzione e di
delocalizzazione delle volumetrie rinvenienti dalla demolizione di edifici
esistenti. Gli incentivi volumetrici possono essere concessi una tantum e
nei seguenti limiti:
–
il 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 300
metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti in
zone residenziali da destinare alla residenza e/o a usi strettamente
connessi con la residenza oppure ai medesimi usi preesistenti;
–
il 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200
metri cubi, per gli interventi di ampliamento di edifici
residenziali esistenti
in zone rurali che non comportano la modifica della destinazione d’uso;
–
il 35 per cento della volumetria complessiva per gli interventi di
demolizione
e ricostruzione di edifici esistenti in zone residenziali, da destinare
alla residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai
medesimi usi preesistenti;
–
il 35 per cento della volumetria complessiva, e comunque non oltre 200
metri cubi, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di
edifici residenziali
esistenti in zone rurali, che non comportano la modifica della
destinazione d’uso;
–
il 35 per cento della volumetria complessiva per gli interventi di
delocalizzazione
in aree edificabili delle volumetrie rivenienti dalla demolizione
di manufatti
interessati da vincoli paesaggistico-ambientali da destinare alla
residenza e/o a usi strettamente connessi con la residenza oppure ai
medesimi usi preesistenti (art.2).
L’art. 3 fissa le condizioni per la realizzazione degli interventi di
ristrutturazione edilizia, l’art. 4 riguarda gli ambiti di intervento,
mentre l’art.5 elenca le tipologie di edifici esclusi dall’applicazione
della legge. L’art. 6 consente ai Comuni di riduzioni e/o esclusioni
dell’IMU o di altre imposte comunali nonché la completa esenzione dal
contributo di costruzione in caso di realizzazione di alloggi di edilizia
residenziale sociale, con una quota non inferiore al 35 per cento degli
alloggi riservata a locazione a canoni agevolati. I Comuni stabiliscono le
modalità di convenzione (di durata ventennale) nonché le modalità di
determinazione del canone di locazione, del canone di locazione con patto
di futura vendita e del prezzo massimo di vendita degli stessi.
L’art. 7 fissa entro il 31 gennaio di ogni anno il termine ultimo per i
Comuni entro cui pubblicare l’elenco degli interventi autorizzati ai sensi
della presente legge relativi all’anno precedente. L’elenco dovrà contenere
indicazioni relative alla localizzazione del fabbricato oggetto di
incremento volumetrico o di demolizione e ricostruzione, all’entità del
volume originario e la consistenza dell’incremento volumetrico autorizzato
e alle modalità di utilizzo delle risorse.
L’art. 8 prevede l’abrogazione del capo I e degli articoli 11 e 14 della
legge regionale 12 agosto 2022, n. 20 (Norme per il riuso e la
riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale 26 novembre
2007, n. 33 “Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati
e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate”).
Tra le disposizioni diverse, l’art. 9 riguarda la modifica dell’articolo 13
della L.R. 34/2023 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025); l’art. 10 contiene norme
in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, che prescrivono
ai Comuni l’impiego del 15 per cento dei proventi annuali derivanti dagli
oneri di urbanizzazione e dalle sanzioni in materia urbanistica ed
edilizia, nonché dalle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da
inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi
pubblici riservati ai portatori di handicap motori e sensoriali
all’abbattimento delle barriere architettoniche, pena l’esclusione dai
finanziamenti e dai trasferimenti regionali di bilancio autonomo.
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