
(AGENPARL) – ven 08 dicembre 2023 Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Caregiver, permessi e
congedo: nuovo messaggio INPS su beneficiari”
Si rende noto che l’INPS ha pubblicato il 22 novembre un messaggio (il 4143)
nel quale vengono contenuti ulteriori chiarimenti circa la fruizione dei
permessi 104 e del congedo straordinario per l’assistenza di persone disabili in
riferimento al numero di beneficiari della misura, e rispondendo in sostanza
alla domanda: come funzionano i permessi da legge 104, e il congedo
straordinario per assistere persone con disabilità in caso di più richiedenti?
Ricordando che nella circolare n. 39 del 4 aprile 2023 sono state fornite le
indicazioni amministrative e procedurali per i lavoratori dipendenti del settore
privato, in questo nuovo messaggio l’INPS entra nel dettaglio delle modalità
di fruizione di congedo straordinario e di permessi da legge 104 in caso di più
richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con
handicap grave.
Nel dettaglio, INPS si riferisce alle novità, introdotte dal decreto legislativo
n.105/2022, ed entrata in vigore dall’agosto del 2022, che interessano,
appunto, lavoratori che possono fruire dei permessi o del congedo per assistere
familiari con disabilità a cui sia stato riconosciuto l’articolo 3 comma 3 della
legge 104, e alla eliminazione del referente unico dell’assistenza per poter
fruire dei permessi della legge 104.
Nel messaggio INPS ribadisce quindi che, fermo restando che il congedo
straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per
l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile
autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi
di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza
allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli
stessi giorni.
Significa che: più lavoratori possono fruire, alternativamente, del congedo e
dei permessi per la stessa persona in stato di handicap grave (articolo 3 comma
3 della legge 104), a patto che non siano negli stessi giorni.
Pertanto, spiega l’INPS, può essere accolta una domanda di congedo
straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni
per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma
3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33
del decreto legislativo n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al
prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1,
del decreto legislativo n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in
situazione di gravità.
Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo
straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di
permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di
permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da
altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
Infine, INPS ribadisce che i suddetti benefici non posso essere fruiti nelle
medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di
assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi
alternativi.
Alla luce di questi chiarimenti, INPS stabilisce che le proprie strutture
territoriali dovranno riesaminare i provvedimenti già adottati e le istanze
pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti,
intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia
intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.
Il Garante dei disabili
Avv. Paolo Colombo