![Logo](https://i0.wp.com/agenparl.eu/wp-content/plugins/Plugin%20Logo/Agenparl.png?w=788&ssl=1)
(AGENPARL) – mer 06 dicembre 2023 COMUNICATO N. 102/DIV – 6 DICEMBRE 2023
102/300
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARA CASERTANA – FOGGIA DEL 4 DICEMBRE 2023
Il Giudice Sportivo,
rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione
fotografica), risulta quanto segue:
1. i sostenitori della Società Foggia, posizionati nel Settore loro riservato, dopo il loro ingresso
nel’impianto avvenuto al 17° minuto del primo tempo, hanno lanciato, all’interno del recinto di gioco
(pista di atletica), numerosi petardi di notevole potenza e alcuni di media potenza; hanno, altresì,
lanciato all’indirizzo del Settore Distinti, occupato dai tifosi della Casertana, e all’interno del recinto
di gioco, numerosi bengala;
2. al 35° minuto del primo tempo, i sostenitori del Foggia lanciavano un bengala sul campo per
destinazione in prossimità della linea di fondo, davanti all’Assistente Arbitrale n. 2, determinando
con tale condotta la sospensione momentanea della gara per circa due minuti e il danneggiamento
di una porzione del manto in erba artificiale della misura di circa 40cm x 20cm; si è reso necessario
l’intervento dei Vigili del Fuoco per spengere il bengala con l’idrante;
3. dal 17° minuto del primo tempo e fino al termine della prima frazione di gioco, le tifoserie si
lanciavano reciprocamente bengala e petardi, molti dei quali non riuscivano a raggiungere il Settore
occupato dalla tifoseria avversaria, finendo nel Settore “Cuscinetto”;
4. alcuni sostenitori del Foggia scavalcavano il divisorio della Curva e, dal Settore “Cuscinetto”,
lanciavano bengala che colpivano alcuni tifosi della Casertana nel Settore Distinti;
5. le tifoserie si lanciavano reciprocamente anche numerose bottigliette di plastica, pietre, un
rubinetto di metallo e pezzi di maioliche;
6. durante l’intervallo, alcuni sostenitori del Foggia (circa 6-7) scavalcavano la recinzione e si
dirigevano sulla pista di atletica in prossimità del Settore Distinti per cercare il contatto con la
tifoseria avversaria e numerosi sostenitori della Casertana (circa 50), posizionati nel Settore
Distinti, divellevano il cancello che dà accesso al recinto di gioco e alcuni di loro (circa 6/7)
entravano in contatto con i tifosi del Foggia;
7. alcuni sostenitori del Foggia (circa 3), dopo aver scavalcato a loro volta la barriera del loro
Settore, iniziavano una colluttazione, durata circa due minuti, con un tifoso della Casertana che
rimaneva a terra privo di sensi e veniva soccorso prima dalla Polizia e successivamente dal
personale sanitario con l’ambulanza;
Dai referti è emerso, altresì, che le Forze di Polizia, per ristabilire l’ordine, hanno lanciato alcuni
fumogeni nel settore Distinti occupato dai tifosi della Casertana.
8. le condotte poste in essere da entrambe le tifoserie hanno determinato un ritardo di 38° minuti
sull’orario di inizio del secondo tempo: la gara è ripresa solo dopo che le due tifoserie sono state
ricondotte all’interno dei Settori a loro riservati ed è stato messo in sicurezza il cancello
danneggiato con l’ausilio di due catene e lucchetti.
9. Dai referti della Procura Federale e del Commissario di Campo sono emerse, altresì, a carico
della Società Casertana le seguenti condotte:
a) la quasi totalità (90%) dei sostenitori, posizionati nei Settori Tribuna e Distinti, al 91° minuto della
gara, hanno intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione
dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF
(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri
e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o
insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento
discriminante;
b) i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Distinti, al 4° e 28° minuto del primo tempo,
hanno esposto uno striscione (delle dimensioni di circa 5 metri) contenente una frase offensiva nei
confronti della Squadra avversaria.
10. Dai referti sono emerse, altresì, a carico della Società Foggia le seguenti condotte.
La totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, ha intonato:
a) al 21°, al 28° ed al 29° minuto del primo tempo, cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi
avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione
pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere
qualificati quale insulti beceri e di pessimo gusto e che, direttamente o indirettamente, hanno
comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in
essere un comportamento discriminante;
b) al 29° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti della squadra
avversaria;
c) al 67°, 68° e 69°, per cinque volte, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che,
direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di
origine territoriale;
d) al 91° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra;
CONCLUSIONI
Da quanto sopra esposto appare evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del FOGGIA
e della CASERTANA. Invero, le condotte sopra riportate sono state perpetrate in violazione degli
artt. 6, 25 e 26 C.G.S. e costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e
fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità pubblica. Nella specie va rilevato che esse hanno
determinato, anche in concreto, la sospensione della partita, la ritardata ripresa del gioco dopo
102/301
l’intervallo di circa 38 minuti e conseguenze lesive in danno di un tifoso. Inoltre, hanno
rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e dei tifosi (considerate le modalità
dei lanci effettuati in reciproco danno dalle due tifoserie) e hanno provocato danni all’impianto.
Alla luce di quanto sopra esposto e osservato, nelle condotte di cui sopra si deve ritenere
ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 4 dell’art. 25 cit, impone
l’inflizione, congiunta o disgiunta, anche di una delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d),
e), f), C.G.S.
Nell’individuazione della sanzione più adeguata ed equamente commisurata alla gravità delle
condotte perpetrate e alle conseguenze concrete che ne sono derivate, appare congrua la
sanzione prevista dalla lettera e) e cioè l’obbligo a carico di entrambe le Società di disputare una
o più gare a porte chiuse, oltre all’irrogazione di un’ammenda.
Per i motivi esposti, in ordine alle condotte sopra specificate poste in essere dai sostenitori del
FOGGIA e della CASERTANA, adotta i seguenti provvedimenti.
Società FOGGIA
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE ED EURO 5.000 DI AMMENDA
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. b) ed e), 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione
fotografica).
Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in
occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società FOGGIA disputerà
successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, onde consentire alla LEGA
ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate.
Società CASERTANA
OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CASALINGA A PORTE CHIUSE ED EURO 5.000 DI AMMENDA
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma
2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità. (r. arbitrale, r. proc.
fed., r. c.c., documentazione fotografica).
Dispone che la sanzione della disputa di una gara casalinga a porte chiuse sia scontata in
occasione della seconda gara casalinga di Campionato che la Società CASERTANA disputerà
successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione, onde consentire alla LEGA
ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO di adottare le misure conseguenti alle sanzioni irrogate.
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con
102/302
le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul
conto campionato delle società
Pubblicato in Firenze 6 Dicembre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
102/303