(AGENPARL) - Roma, 27 Novembre 2023 - (AGENPARL) – lun 27 novembre 2023 Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale
Disciplina delle attività di
commercio nella Regione del
Veneto
Sintesi
Misure
corso
Una proposta di riforma organica
La proposta di disegno di legge attua una riforma generale e
raccoglie in unico testo la normativa relativa alle seguenti materie:
? il commercio al dettaglio su area privata e all’ingrosso;
? il commercio su area pubblica;
? la vendita di stampa quotidiana e periodica;
? l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
? la distribuzione dei carburanti.
Finalità trasversali
Semplificazione e razionalizzazione della legislazione quali interventi
funzionali a rimuovere gli ostacoli amministrativi e procedurali che
condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati ai
cittadini e alle imprese, anche attraverso la rimozione di disposizioni
datate non più in linea con le normative statali e regionali di settore
sopravvenute.
Semplificazione e razionalizzazione attraverso la raccolta in un unico
testo
delle diverse normative che regolano le principali attività
commerciali e produttive del territorio regionale.
Le suddette finalità si pongono in linea con le previsioni volte a garantire
attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Struttura:
Sei titoli, 109 articoli complessivi. Riduzione e razionalizzazione rispetto agli attuali
166 articoli previsti complessivamente dalle disposizioni vigenti.
? Riunire in un unico testo tutta la legislazione regionale afferente alle attività di
commercio;
? Vengono abrogate le seguenti leggi regionali:
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 (commercio su area privata);
legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (commercio su area pubblica);
legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 (mercati all’ingrosso);
legge regionale 28 agosto 1986, n. 42 (mercati alla produzione);
articolo 4 legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 (disciplina della vendita della stampa quotidiana e
periodica);
legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 (attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande);
legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 (impianti di distribuzione di carburante).
Parte comune
Finalità e principi (salvaguardare la libertà d’impresa; garantire la concorrenza
e promuovere la diversità delle forme di distribuzione; favorire la riqualificazione
dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività commerciali,
preservare la sostenibilità territoriale e ambientale e promuovere il risparmio di
suolo mediante incentivi al recupero e alla riqualificazione di aree e strutture
dismesse e degradate);
Semplificazione amministrativa rafforzata attraverso il riconoscimento
del ruolo e funzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
Disciplina dei settori merceologici e dei requisiti soggettivi per
l’esercizio dell’attività.
Svolgimento dell’attività di monitoraggio del sistema distributivo
commerciale
Rinvio a disposizioni attuative da emanarsi con provvedimenti della
Giunta regionale (no legge provvedimento)
Le principali novità introdotte
(tra parentesi il riferimento all’articolo del disegno di legge)
Commercio al dettaglio su area privata
Introdotto il regime del procedimento unico SUAP per l’apertura delle grandi strutture di vendita
(articolo 27). In esso convergono i procedimenti edilizi e ambientali di competenza, rispettivamente,
del Comune e della Provincia.
Esteso alle medie strutture di vendita, in aggiunta alle grandi, la corresponsione dell’onere di
sostenibilità sociale e territoriale. La nuova disposizione, relativa all’onere, permette alla Giunta
regionale di graduare nel corso del tempo la percentuale su cui calcolare l’onere, entro i limiti indicati
(dal 30 al 70 per cento).
Confermata l’attenzione dedicata alle politiche attive per la crescita ed il rilancio del settore in ambito
urbano (es. distretti del commercio, luoghi storici del commercio, commercio tradizionale svolto dagli
esercizi di vicinato).
Rafforzata la tutela ambientale attraverso l’introduzione della verifica ambientale per tutte le medie
strutture di vendita del settore alimentare e non solo per quelle realizzate nella forma di centro
commerciale (articolo 32).
Studio di impatto viabilistico esteso a tutte le medie strutture di vendita del settore alimentare (articolo
Recepite le nuove disposizioni regionali in materia di dotazioni di parcheggio per le attività commerciali
che pongono in vendita merci ingombranti a consegna differita (legge regionale 26 del 2023).
Le principali novità introdotte:
Commercio al dettaglio su area pubblica
Semplificato il regime di accesso all’attività di commercio su area pubblica il quale ora prevede la
SCIA in sostituzione del regime autorizzatorio (articolo 44).
Eliminato il riconoscimento regionale dei mercati di nuova istituzione e demandata ai Comuni
l’approvazione e l’adeguamento del piano del commercio su aree pubbliche (articolo 41 e 42).
Previsione di mercatini dell’antiquariato specificamente dedicati agli operatori non professionali (cd.
hobbisti) (articolo 50).
Stampa quotidiana e periodica
Sono state recepite le misure di semplificazione in favore del settore già introdotte con la legge
regionale 15 marzo 2022, n. 7.
Apertura dei punti vendita soggetta a SCIA.
Il titolo abilitativo consente la vendita di prodotti al dettaglio nel rispetto della normativa vigente.
Le principali novità introdotte:
Attività di somministrazione di alimenti e bevande
Demandata ai Comuni la programmazione delle attività sulla base degli indirizzi stabiliti dalla nuova
legge ( es. vocazione delle diverse aree territoriali; salvaguardia delle aree di interesse artistico,
ambientale, storico e culturale, esistenza di progetti di valorizzazione dei distretti del commercio,
salvaguardia dei luoghi storici del commercio etc.).
Eliminazione di qualsiasi obbligo relativo all’orario di vendita che non sia giustificato dalla tutela di
interessi pubblici di natura generale, demandando alla libera organizzazione dell’attività
imprenditoriale la determinazione delle modalità di esercizio dell’attività.
Le principali novità introdotte:
Impianti di distribuzione carburanti
Uniformata e razionalizzata la disciplina relativa agli impianti autostradali e stradali (articoli 92 e
Liberalizzate le attività e i servizi integrativi svolti negli impianti di distribuzione carburanti (articolo
Confermata l’abolizione delle Commissioni di collaudo e l’introduzione del cd. «autocollaudo» da
parte del tecnico incaricato (articolo 97).
Eliminato l’obbligo di perizia giurata che viene sostituita dalla sola perizia asseverata (articolo 97).
Rafforzati i controlli sulla certificazione di collaudo e sulla verifica quindicennale (articolo 97).
Localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti demandata ai Comuni.
A seguito dell’emanazione del Regolamento europeo n. 1804 del 2023, che entrerà in vigore il
13 aprile 2024, sulla diffusione dei combustibili alternativi si renderà necessario introdurre
ulteriori disposizioni regionali di adeguamento.
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