(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2023 - (AGENPARL) – gio 02 novembre 2023 COMUNICATO N. 71/DIV – 2 NOVEMBRE 2023
71/200
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare di recupero disputate il 31 Ottobre e 1 Novembre 2023
2^ Giornata andata
GIRONE C
BRINDISI
CATANIA
3^ Giornata andata
GIRONE C
TARANTO
ACR MESSINA
8^ Giornata andata
GIRONE A
ALESSANDRIA
ATALANTA U23
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 2 Novembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle gare di recupero della seconda,
terza e ottava giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società TARANTO hanno, in
violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state
segnalate conseguenze dannose;
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari, ritenuti da questo Giudice di non
particolare gravità;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.000,00
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 36° minuto del secondo tempo, un
fumogeno sul terreno di gioco dentro l’area di rigore così determinando la sospensione
della gara da parte dell’Arbitro per circa 30 secondi per consentire la relativa rimozione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle
condizioni di sicurezza (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
TARANTO
A) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di 4 minuti a causa dell’uscita ritardata
dagli spogliatoi dei suoi tesserati;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato cori oltraggiosi
nei confronti delle Forze dell’Ordine al 6° minuto del primo tempo ripetuto per tre volte, al
10° minuto del primo tempo ripetuto per tre volte e all’11° minuto del primo tempo ripetuto
per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2,
e 25, comma 3 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G. S (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r.
c.c.).
AMMENDA € 200,00
ACR MESSINA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di 4 minuti a causa
dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 C.G.S., valutate le modalità complessive
della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
71/201
RIGGIO CRISTIAN
AMMONIZIONE (VI INFR)
(TARANTO)
CIANCIO SIMONE
(ALESSANDRIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
SEPE ALFONSO
BOCIC MILOS
DE SANTIS IVAN FRANCESCO
(ALESSANDRIA)
(CATANIA)
(TARANTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
PAGLIUCA MATTIA
GYABUAA MANU EMMANUEL
GORZELEWSKI FRANCO
CASTELLINI ALESSIO
SILVESTRI TOMMASO
FERRARA ANTONIO
(ALESSANDRIA)
(ATALANTA U23)
(BRINDISI)
(CATANIA)
(CATANIA)
(TARANTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
FIRENZE MARCO
GEGA ERTIJON
VIRANO RAMON
FALL MBARICK
ZAMMARINI ROBERTO
(ACR MESSINA)
(ALESSANDRIA)
(ALESSANDRIA)
(BRINDISI)
(CATANIA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 2 Novembre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
71/202
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