
(AGENPARL) – lun 30 ottobre 2023 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024
e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026
Prime proposte e osservazioni Uncem
Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani
18 ottobre 2023
Uncem trasmette al Governo e ai Parlamentari le prime proposte di integrazione per la legge del
bilancio 2024.
Regioni ed Enti locali
FINANZIAMENTO DEI LEP
L’autonomia differenziata è prevista in Costituzione, introdotta nel 2001.
Uncem ritiene importante – in vista della attuazione del Disegno di legge sull’Autonomia rafforzata e differenziata
delle Regioni – finanziare i Lep, i livelli essenziali di prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.
Il 2 febbraio il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il disegno di legge sull’autonomia differenziata. La legge si
propone di definire le procedure per la concessione da parte dello stato alle Regioni a statuto ordinario che dovessero
chiederle di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” su alcune funzioni di spesa specificamente indicate
dalla Costituzione. Includono sia tutte le cosiddette materie concorrenti elencate al terzo comma dell’articolo 117
della Costituzione, sia tre materie di legislazione esclusiva dello stato. Sulle materie concorrenti le regioni hanno già
potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che spettano in ogni caso allo stato. Così
come spetta allo stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, i Lep.
Proprio la definizione e la stima dei Lep è la chiave di volta del provvedimento per l’Autonomia: ai Lep si affida la
garanzia di eguaglianza tra territori.
La definizione dei Lep, assieme alla stima dei costi (standard) necessari per fornirli, dovrebbe permettere di
determinare il fabbisogno di risorse (standard) necessario per finanziarli in ciascuna regione. Le risorse aggiuntive
rispetto allo storico dovranno essere trovate all’interno del bilancio dello stato. Introdurre la logica dei Lep è
importante quanto finanziarli.
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE – ATTUAZIONE DELLA SENTENZA N. 71 del 2023 DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
Si propone di inserire il seguente articolo:
In attuazione della sentenza n. 71 del 2003 della Corte costituzionale, al comma 449 dell’articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma d-quinquies, l’ultimo periodo è soppresso;
b)al comma d-sexies, l’ultimo periodo è soppresso;
c) al comma 8-octies, l’ultimo periodo è soppresso.
Motivazione
Nella sentenza n. 71 del 2023 la Corte costituzionale ha censurato il meccanismo di distribuzione delle quote del fondo
di solidarietà comunale vincolate al miglioramento di alcuni servizi, ovvero i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto
degli studenti con disabilità. Questo meccanismo – presentato come rivoluzionario – è palesemente in contrasto con
la Costituzione vigente, che all’art. 119 esclude la possibilità per lo Stato di imporre vincoli di destinazione sulle
somme destinate al finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti territoriali, fatta eccezione per quelle di cui al
quinto comma, che però devono configurarsi come risorse aggiuntive e/o interventi speciali in favore di “determinati”
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. La Corte ha ricordato che le risorse derivanti da tributi ed entrate
propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e perequazione devono essere sufficienti a consentire agli enti
territoriali di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite, senza che residuino spazi per forme
ordinarie di finanziamento statale con minor grado di autonomia, quali i fondi vincolati. La Corte, del resto, fin dalla
sentenza n. 370 del 2003, ha sostenuto con fermezza che l’art. 119 Cost. prevede espressamente, al quarto comma,
che le funzioni pubbliche regionali e locali debbano essere “integralmente” finanziate tramite i proventi delle entrate
proprie e la compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio dell’ente interessato, di cui al secondo
comma, nonché con quote del “fondo perequativo senza vincoli di destinazione”, di cui al terzo comma. Pertanto, nel
nuovo sistema, per il finanziamento delle normali funzioni di Regioni ed Enti locali, lo Stato può erogare solo fondi
senza vincoli specifici di destinazione, in particolare tramite il fondo perequativo di cui all’art. 119, terzo comma, della
Costituzione. Ciò che riflette l’esigenza di evitare il rischio di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati
centralmente» (ex multis, già sentenza n. 16 del 2004 e n. 187 del 2021; più di recente, nello stesso senso, sentenza n.
40 del 2022) a quelli derivanti dall’autonomia di spesa degli enti sub-statali, la quale, in virtù della maggiore vicinanza
al territorio e della inerente responsabilità politica, dovrebbe tendenzialmente garantire una più efficace allocazione
delle risorse. Per tale motivo, questa Corte, anche di recente, ha ribadito che le funzioni degli enti territoriali devono
essere assicurate in concreto mediante le risorse menzionate ai primi tre commi del medesimo art. 119 Cost.,
attraverso un criterio perequativo trasparente e ostensibile, in attuazione dei principi fissati dall’art. 17, comma 1,
lettera a), della legge n. 42 del 2009” (sentenza n. 220 del 2021). Nella pronuncia in commento, inoltre, è stata
evidenziata anche un’altra distorsione prodotta dalla ibridazione delle due forme perequative, ovvero la mancanza di
coerenti meccanismi per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di servizio, tale non potendosi considerare la revoca
dei contributi, che penalizza più le collettività amministrate che gli enti. L’emendamento proposto mira a correggere
queste storture, mantenendo una generica finalizzazione delle risorse alle suddette finalità, ma eliminando il
meccanismo di recupero delle risorse eventualmente destinate dai comuni ad altre finalità. In tal modo, la scelta sulla
allocazione delle risorse viene riportata nella sfera decisionale degli amministratori locali, in ossequio ad un basilare
concetto di autonomia finanziaria. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
VICE SEGRETARI – PROROGA
Si propone di inserire il seguente articolo:
All’articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole “Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,” sono soppresse.
Motivazione
La proposta mira a rendere stabile la facoltà per i piccoli comuni di avvalersi di un vice segretario reggente, qualora la
qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla
nomina del segretario titolare ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente
a scavalco. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
ASSUNZIONI PNRR
Si propone di inserire il seguente articolo:
All’art. 3, comma 2, primo periodo, del decreto legge 22 aprile 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21
giugno 2023, n.44, dopo la parola “2022” sono aggiunte le seguenti: “e 2023” e alla fine del periodo, dopo la parola
“2023” sono aggiunte le seguenti “e 2024”.
Motivazione
La proposta mira a consentire risorse del Fondo istituito per le assunzioni di personale a tempo determinato per
l’attuazione del PNRR da parte dei comuni con meno di 5.000 abitanti, impegnate e non utilizzate relativamente
all’anno 2023, possono essere utilizzate per la stessa finalità anche nel 2024.
Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
SEGRETARI COMUNALI NEI PICCOLI COMUNI E NELLE UNIONI DI COMUNI
Uncem evidenzia la necessità di sostenere ulteriormente gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi da
conferire al Segretario comunale, alimentando il fondo statale inizialmente previsto finora esclusivamente per
l’assunzione a tempo determinato di personale nei Comuni con meno di 5.000 abitanti per la gestione dei
finanziamenti ottenuti a valere sul PNRR.
Uncem richiede un intervento che consenta il pagamento delle indennità per i Segretari impegnati in Unioni montane
di Comuni e Comunità montane.
GETTITO IMU INTERAMENTE RILASCIATO AI COMUNI MONTANI
Si richiede che venga inserita una norma nella legge di bilancio che lasci o restituisca interamente ai Comuni montani
l’intero gettito IMU pagato dai rispettivi proprietari di immobili.
Motivazione:
L’IMU, Imposta Comunale Unica, nacque quale imposta tipicamente comunale, affinché i Comuni se ne potessero
avvalere per finanziare i propri bilanci ed i loro programmi di governo locale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
119 della Costituzione.
Fu introdotta nel 2011, nell’ambito della legislazione attuativa del federalismo fiscale; nel 2012, con la legge di
bilancio, fu istituito il Fondo di solidarietà, che avrebbe dovuto essere lo strumento per ripartire risorse a favore dei
Comuni con minore capacità fiscale. Fra questi, sarebbe stato naturale attendersi che i Comuni montani, di cui alla
legge 991/1952, fossero i beneficiari del fondo, in quanto aventi, in generale, minore capacità fiscale pro-capite e
maggiori costi di gestione dei servizi; risultano invece essere i più penalizzati dal meccanismo di alimentazione e di
riparto, finendo per essere tributari del fondo anzichè beneficiari.
I Comuni montani, aventi seconde case ad uso turistico e, molte altre, in origine case agricole e diventate seconde
case per eredità, sono considerati ricchi, per cui una quota consistente del gettito pagato dai proprietari di questi
immobili va allo Stato.
In realtà, si tratta di immobili il cui valore, in questi anni, è fortemente diminuito; in particolare quelli di origine rurale,
che, diventati seconde case per eredità, hanno scarso valore commerciale: i loro proprietari, spesso, sono costretti ad
abbandonarli, con conseguente degrado dell’ambiente e del paesaggio. I Comuni non beneficiano del gettito IMU di
questi immobili, che va allo Stato, mentre conservano tutti costi per mantenere i servizi come la viabilità, la spalatura
della neve, i trasporti scolastici, ecc.
PROPOSTE PER LA SEMPLIFICAZIONE NEI COMUNI MONTANI
Eliminazione del vincolo di costruzioni a 200 metri di distanza dai cimiteri
Tale vincolo urbanistico, in particolare nei piccoli Comuni, nei borghi alpini e appenninici e nelle loro frazioni, blocca di
fatto ogni possibile intervento edilizio. È necessario ridurre di un quarto il vincolo per i Comuni totalmente e
parzialmente montani.
Eliminazione dell’obbligo di ricorrere a notai per la comprevendita e la successione di terreni agricoli nei Comuni
montani
Uncem richiede l’eliminazione dell’obbligo di utilizzo di notai per i rogiti notarili relativi a terreni agricoli nei Comuni
totalmente e parzialmente montani.
Ai sensi dell’articolo 97 del TUEL è possibile prevedere che tali di compravendita e successione di terreni (fino a 5mila
metri quadrati di superficie e fino a euro 1.000 di valore) siano effettuabili davanti a un Segretario comunale, pubblico
ufficiale, senza oneri per il cittadino. Da rimuovere le imposte di registrazione e trascrizione.
Tale provvedimento eviterebbe quanto accade da almeno 60 anni: i rogiti non vengono effettuati per questi terrenti,
in quanto eccessivamente onerosi il notaio e le imposte. I costi a carico del cittadino superano spesso molto il valore
stesso del terreno oggetto del provvedimento. I terreni non rogitati restano così indivisi e senza un effettivo
proprietario che li gestisce, andando a trasformarsi in breve tempo in incolto.
Deve essere inoltre previsto che vengano azzerati – per i terreni fino a 5mila metri quadrati di superficie e fino a euro
1.000 di valore – i diritti di segreteria di competenza comunale per il rilascio del Certificato di Destinazione urbanistica,
da rilasciare su carta semplice.
Modifica dell’articolo 30-ter. Del Decreto Crescita, recante “Agevolazioni per la promozione dell’economia locale
mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi”
Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività che procedono
all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei
territori di Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative
finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla
tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, compresa la
somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
Uncem ritiene necessario venga modificato il comma 4 dell’articolo, ove attualmente è previsto che “Sono inoltre
esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti
precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove
attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la
esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso
direttamente o indirettamente riconducibile”.
Nei Comuni parzialmente o totalmente montani è infatti opportuno prevedere, al contrario di quanto finora disposto,
che siano agevolati subentri in attività esistenti precedentemente interrotte, nonché proprio sono da incentivare le
aperture di nuove attività e le riaperture conseguenti a cessioni di attività.
Misure in materia di Energia elettrica, Gas naturale, carburanti
RIDUZIONE DELL’IVA SUL PELLET E SULLA LEGNA DA ARDERE
Uncem chiede venga introdotta nella legge di bilancio 2024 la riduzione dell’IVA su pellet e cippato di origine forestale.
Quella sul pellet, in particolare, che da anni è ancorata al 22%, chiediamo che venga portata al 4%.
Come sul pellet, anche l’iva sul cippato e sulla legna da ardere è da portare all’aliquota più bassa. È nell’interesse dello
Stato, anche per far emergere il sommerso e per sostenere tante famiglie che vivono nei territori montani e rurali del
Paese.
Secondo Uncem, sono anche necessarie misure che consentano la sostituzione delle vecchie stufe con apparecchi
moderni, più performanti e meno inquinanti. Azioni che sono in linea con quanto scrive la Strategia per lo Sviluppo
sostenibile e anche la Strategia forestale nazionale, per valorizzare 11 milioni di ettari di foreste in Italia.
MISURE PER LA LOTTA AL SOMMERSO E L’INCENTIVAZIONE AL CONSUMO NEL MERCATO DELLA LEGNA DA ARDERE
Si richiede di introdurre la defiscalizzazione – con un’aliquota pari al 10% – per l’acquisto di legna da ardere e derivati
al fine anche di garantire una lotta all’abusivismo e all’evasione, dando valore alle imprese e ai loro prodotti certificati.
Motivazione:
L’introduzione della “detrazione fiscale sull’acquisto della legna da parte del privato cittadino” è una proposta di
semplice attuazione, con molteplici riscontri fiscali, occupazionali e di gettito economico per l’erario.
Questa proposta è anche un atto concreto di attuazione del “Piano di azione nazionale” presentato a Bruxelles dal
Governo Italiano il 15 luglio 2010 al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva UE 2009/28/CE del
23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Poiché secondo recenti stime, solamente il 10% della legna acquistata viene fatturata, il quantitativo che passa al
“vaglio” del fisco è pari a 761.250 tonnellate
Ipotizzato un costo medio di vendita/acquisto di € 120,00/tonnellata, l’attuale fatturato dovrebbe quindi essere di €
economico che potrebbe essere confermato solamente dal competente Ministero).
Se trovasse attuazione la proposta minimale formulata del beneficio fiscale del 19%, ipotizzando di ottenere in poco
tempo una fatturazione di almeno il 50% del quantitativo venduto/acquistato e anche solamente il 50% delle famiglie
disposte a chiedere la fatturazione, il risultato economico potrebbe essere il seguente:
Applicando un costo medio di vendita della legna da ardere spaccata e resa a domicilio dell’acquirente di €
120,00/tonnellata con aliquota I.V.A. del 10% abbiamo che:
a) Consumo medio della famiglia campione: tonnellate 8 (80 quintali) di legna da ardere all’anno per nucleo
famigliare.
b) Costo medio a tonnellata: € 120,00 + 10% di I.V.A. = € 132,00
Il costo annuo per famiglia sarà di € 960,00 + € 96,00 di I.V.A. = € 1.056,00
Anmessa la detrazione fiscale del 19% la famiglia italiana otterrà un risparmio/beneficio fiscale di circa € 200,00
Beneficio per l’Erario:
– I.V.A. al 10% = € 96,00/famiglia + imposte dovute dall’impresa forestale ipotizzando il 33% sull’imponibile di €
960,00 = € 316,80 per un totale di € 412,80 che detratti € 200,00 per la defiscalizzazione produce un introito erariale
totale netto di € 212,80/famiglia
circa;
un maggior gettito IVA pari a 17.5 meuro ed un maggior gettito fiscale di 212,4 milioni di euro.
L’idea poi di poter aver un beneficio fiscale del 36% anziché del 19%, sicuramente agevolerebbe ancor più l’emersione
del sommerso e la richiesta di documentazione fiscale da parte degli acquirenti (le famiglie) sarebbe ancor più
sostenuta, con volumi e relativi indotti e benefici ancor più evidenti.
Misure fiscali
INTERVENTI SULLA FISCALITA’ NELLE AREE MONTANE
Ai fini di agevolare gli imprenditori e gli esercenti nei Comuni totalmente e parzialmente montani, in attuazione
all’articolo 16 della legge 97/1994, la determinazione del reddito d’impresa per attività commerciali e per i pubblici
esercizi con giro di affari assoggettato all’imposta sul valore aggiunto (IVA), nell’anno precedente, inferiore a
20.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici
dell’amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione
contabile e di ogni certificazione fiscale.
Il Governo è delegato a individuare, a partire dalle 72 aree pilota della Strategia nazionale aree interne, le “zone
franche montane” ove vengono adottate particolari misure e parametri per la fiscalità delle imprese.
EXTRAPROFITTI ENERGIA, ESCLUDERE GLI ENTI LOCALI
Dalla tassa sugli extraprofitti sull’energia, introdotta di recente, Uncem ritiene debbano essere esclusi gli Enti locali e
in particolare i Comuni produttori di energia attraverso impianti di loro proprietà. Lo abbiamo già detto alcuni mesi fa,
quando sono partiti i ricorsi contro i provvedimenti governativi.
Una cosa sono le imprese, che fanno enormi fatturati e utili, in crescita per l’aumento del prezzo dell’energia. Cosa
ben diversa sono Comuni ed Enti locali, che da quella produzione hanno un beneficio per le comunità, per i servizi che
erogano, come l’illuminazione pubblica. Non è certo speculativa l’azione di 1200 Comuni italiani, oltre la metà
montani, che producono energia rinnovabile da loro impianti. Tassare anche a loro gli extraprofitti è illogico e non
sussidiario.
Crescita e investimenti
INCREMENTO DEL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI TRALICCI DI PROPRIETA’ PUBBLICA
Uncem propone l’incremento, attraverso lo stanziamento di 20 milioni di euro, del fondo introdotto dalla legge di
bilancio 2020 (art.1 comma 315) per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica.
Il fondo è stato inizialmente dotato di 1,5 milioni di euro.
Motivazione:
Si tratta di una somma che necessità di essere incrementata. Il fondo permette di dare importanti soluzioni al divario
digitale che colpisce in particolare le aree montane del Paese. Viene riconosciuto un contributo a favore delle Regioni
che presentano un programma per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane.
Su questi tralicci gli Operatori privati delle TLC potranno installare i loro impianti di trasmissione per la telefonia
mobile, dando così copertura a parte delle 2495 aree del Paese senza segnale (rilevazione Uncem dell’ottobre 2022). È
infatti necessario un intervento dello Stato per realizzare i tralicci che dati i costi e la complessità burocratica, non
verrebbero realizzati dalle imprese private.
Lo stanziamento in legge di bilancio 2020 ha aperto un percorso che oggi deve essere incrementato con lo
stanziamento di ulteriori risorse, vista anche il peggioramento dei divari digitali tra aree urbane e aree montane.
PROPOSTE PER LA REVISIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE
Il Governo è delegato ad approvare una Legge quadro per le concessioni con l’obiettivo di stabilire, sulla traccia di
quanto fa la Gran Bretagna per le attività estrattive, che i canoni siano mediamente pari al 20% dei prezzi di vendita
finali.
Adeguare i canoni per le attività estrattive: dal primo gennaio 2023 è fissato un valore minimo in tutta Italia pari al
5% dei prezzi di vendita dei materiali estratti che andrà crescendo fino al 20% dei prezzi di vendita dei materiali cavati.
Adeguare i canoni per il prelievo di acque minerali. Dal primo gennaio 2023 è fissato un canone minimo pari a 20
Euro/m3 su tutto il territorio nazionale, che potrà essere articolato da parte delle Regioni e differenziato in funzione di
obiettivi ambientali. Attualmente il canone medio è di 0,1 centesimi per litro, con questa proposta si passerebbe a 2
centesimi.
Le convenzioni di gestione delle autostrade devono essere affidate sempre tramite gara, con contratti di durata legati
alla gestione e manutenzione dell’infrastruttura, stabilendo inoltre che le risorse provenienti dai pedaggi autostradali
siano destinate per metà alla manutenzione delle infrastrutture stradali e per metà alla realizzazione di nuove
infrastrutture urbane di mobilità sostenibile.
FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA PER I PICCOLI COMUNI
Il 25 ottobre 2022 è stato pubblicato il Decreto 19 ottobre 2022, con cui il Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali ha individuato i beneficiari dei 300 milioni di euro.
In totale sono 201 i progetti finanziati
Era stata la Legge di Bilancio per il 2022 (Art. 1 commi 534-542) a stanziare 300 milioni di euro per progetti di
rigenerazione urbana, riduzione della marginalizzazione e del degrado sociale e miglioramento della qualità del decoro
urbano e del tessuto sociale ed ambientale, da realizzare nei Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti e in
quelli che non sono riusciti a ottenere le risorse stanziate nell’analoga iniziativa a favore dei Comuni con popolazione
superiore a 15mila abitanti.
Il fondo disponibile ha permesso il finanziamento di solo un decimo dei progetti candidati.
Uncem propone l’integrazione delle risorse, nella legge di bilancio 2023, con l’aggiunta di 500milioni di euro, per
scorrere la graduatoria dei progetti ammessi che possono così essere finanziati.
IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO PREVISTO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PER IL
FINANZIAMENTO STRATEGIA DELLE GREEN COMMUNITIES
Uncem propone l’implementazione, con apposito stanziamento della legge di bilancio 2023, delle risorse disponibili a
valere sul PNRR M2C1 Inv. 3.2, ovvero la “Strategia delle Green Communities”.
Uncem richiede lo stanziamento di ulteriori 200 milioni di euro.
Motivazione:
Con il PNRR è stato possibile finanziare trentotto Green Communities sulla base di piani di sviluppo sostenibili dal
punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.
Sono 90 i progetti candidati da Comuni in forma associata, attraverso in particolare Comunità montane e Unioni
montane di Comuni.
Le Green Communities (GC) sono comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in
modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio. Le GC,
inoltre, possono instaurare un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane e
saranno finanziate nell’elaborazione, nel finanziamento e nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di
vista energetico, ambientale, economico e sociale. I piani di sviluppo sostenibile devono includere in modo integrato:
a. la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale;
b. la gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
c. la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l’eolico,
la cogenerazione e il biometano;
d. lo sviluppo di un turismo sostenibile;
e. la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
f. l’efficienza energetica e l’integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
g. lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
h. l’integrazione dei servizi di mobilità;
i. lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile.