(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2023(AGENPARL) – lun 30 ottobre 2023 COMUNICATO N. 67/DIV – 30 OTTOBRE 2023
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 28 e 29 OTTOBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 28 e 29 Ottobre 2023 per le società che disputeranno le
gare di recupero
11^ Giornata andata
GIRONE A
LUMEZZANE
TRENTO
ATALANTA U23
ALESSANDRIA
MONOPOLI
AVELLINO
ACR MESSINA
TARANTO
GIRONE C
BRINDISI
CATANIA
CROTONE
VIRTUS FRANCAVILLA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 30 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 28 e 29 OTTOBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata di andata del
Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, CATANIA, MONOPOLI, TARANTO e VIRTUS
FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state
segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
GARA TRENTO – ALESSANDRIA DEL 28 OTTOBRE 2023
Il Giudice Sportivo,
con riferimento alle risultanze della relazione redatta dai componenti la Procura Federale, si riserva di
adottare eventuali provvedimenti in ordine ad un comportamento tenuto da un sostenitore della
Società Alessandria.
AMMENDA € 2.000,00
ACR MESSINA per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Curva Nord, durante l’intervallo e dal 20° minuto al 22° minuto del secondo tempo,
intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei
principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF
(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali
insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di
origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di
tipo razziale e del quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata
disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r.
c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, fra il 78° ed il 92°della gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco e due
fumogeni sul terreno di gioco il secondo dei quali nell’area di rigore occupata dal portiere
della loro Squadra, così determinando la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per
circa 30 secondi per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle
condizioni di sicurezza, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r.
Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
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AMMENDA € 1.000,00
TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 22° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena
sul terreno di gioco, al 50° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena
e un bicchiere di plastica contenente birra sul terreno di gioco e, al termine della gara, una
bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. nell’avere danneggiato un pannello di materiale plastico delle dimensioni di cm 40×70
circa e una spalliera di un seggiolino posizionati nel Settore loro riservato;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, intonato al 3° minuto
del primo tempo, per tre volte, e al 95° minuto della gara, per sei volte, cori oltraggiosi nei
confronti delle Forze dell’Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25 e 26, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società
disputata la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S.
(r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se
richiesto).
AMMENDA € 900,00
MONOPOLI
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, al 44° minuto del primo tempo, due bottigliette semipiene, quattro
bicchieri semipieni e un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco, senza
conseguenze;
2. nell’aver lanciato, al 50° minuto del secondo tempo, una bottiglia in plastica da ½ litro
semipiena, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari, al
10° minuto del secondo tempo per tre volte e all’11° minuto del secondo tempo per due
volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose, considerato che la società disputava la gara in
trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
CROTONE per avere, circa l’80% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al
49° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi e incitanti alla violenza nei confronti
dei tifosi avversari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
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BRINDISI per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi
avversari, dal 10° all’ 11° minuto del primo tempo per cinque volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DANUCCI CIRO
(BRINDISI)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
in quanto, al triplice fischio, entrava sul terreno di gioco e, avvicinatosi all’Arbitro, pronunciava una frase
irrispettosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BANCHINI MARCO
(ALESSANDRIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
SOLCIA DANIELE
ALBERTINI ALESSANDRO
VASSALLO FRANCESCO
(ATALANTA U23)
(BRINDISI)
(MONOPOLI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SCAFETTA FRANCESCO PAOLO
NUNZELLA LEONARDO
ROTA ARENSI
MASI ALBERTO
CANCELLOTTI TOMMASO
LADINETTI RICCARDO
CALVANO SIMONE
ENRICI PATRICK
ACCARDI ANDREA
(ACR MESSINA)
(ALESSANDRIA)
(ALESSANDRIA)
(ATALANTA U23)
(AVELLINO)
(CATANIA)
(TARANTO)
(TARANTO)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (III INFR)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO
POLITO VINCENZO
ROCCA MICHELE
SARAO MANUEL
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(CATANIA)
(CATANIA)
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GIANNOTTI PASQUALE
TUMMINELLO MARCO
FERRINI MANUEL
CIANCI PIETRO
RIGGIO CRISTIAN
SANGALLI MATTIA RONALD
MONTEAGUDO JUAN CRUZ
(CROTONE)
(CROTONE)
(MONOPOLI)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TRENTO)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
FUMAGALLI ERMANNO
VISMARA PAOLO
SANNIPOLI DANIEL
CAPPELLETTI DANIEL
VALENTI BRUNO
BOCIC MILOS
CURADO MARCOS
QUAINI ALESSANDRO
LEO DANIEL COSIMO
CRISTALLO CLAUDIO
D’AGOSTINO GIUSEPPE
FIORANI MARCO
RUSSO ALESSANDRO
LUCATELLI IGOR
(ACR MESSINA)
(ATALANTA U23)
(AVELLINO)
(BRINDISI)
(BRINDISI)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CROTONE)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(TARANTO)
(TRENTO)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
CAPONE CHRISTIAN
ROALDSØY ALWANDE BENEDIC
ARMELLINO MARCO
POLEDRI MANUEL
PASQUATO CRISTIAN
TERRANI GIOVANNI
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(AVELLINO)
(LUMEZZANE)
(TRENTO)
(TRENTO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
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Pubblicato in Firenze 30 Ottobre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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