
(AGENPARL) – sab 21 ottobre 2023 VITTORIA IN TRIBUNALE PER LA UIL SCUOLA RUA LOMBARDIA, DA SEMPRE
A SOSTEGNO DEI DIRITTI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA.
L’ALGORITMO CHE ASSEGNA LE SUPPLENZE DA GPS È ILLEGITTIMO:
COSI’ HA STABILITO IL TRIBUNALE DI MILANO
Legale Regionale della UIL Scuola Rua Lombardia, accogliendo il ricorso di un iscritto alla Uil Scuola
Rua Lombardia, ha stabilito l’illegittimità del funzionamento del c.d. “algoritmo”
nell’attribuzione delle supplenze da GPS.
Nella sentenza si chiarisce infatti quello che la UIL Scuola Rua Lombardia, nella persona del
Segretario Regionale Abele Parente, ha più volte rivendicato, ossia che il sistema informatico, così
come congegnato dal M.I.M., non è conforme ai canoni di ragionevolezza, del rispetto del principio
meritocratico e del rispetto del corretto scorrimento della graduatoria di cui al DPR 478/94.
Nello specifico, il Tribunale di Milano, spiega il Segretario Regionale Abele Parente, unitamente a
Carmelo Spinella (coordinatore dell’Ufficio Legale Regionale della UIL Scuola Rua Lombardia), dopo
aver categoricamente escluso che la limitazione delle preferenze nell’istanza informatizzata con cui
sono state scelte le sedi potesse essere intesa come rinuncia, ha chiarito che la “rinuncia” si possa
configurare solo con riferimento a sedi non esplicitamente espresse nell’istanza di scelta sedi, di
modo che l’aspirante all’incarico di docenza sarà considerato rinunciatario solo ed esclusivamente
con riferimento alle sedi non indicate nella domanda di partecipazione alla procedura. Difatti, dalla
lettura della stessa O.M. 112/2022 è dato comprendere che costituisce rinuncia all’incarico la sola
mancata presentazione dell’istanza e, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata
indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, la “facoltà” dell’aspirante
docente di non indicare tutte le sedi/classi di concorso/tipologie di posto, non può essere intesa quale
rinuncia a qualsivoglia incarico. Per tali ragioni, non poteva trovare fondamento giuridico la condotta
del MIM che avrebbe invece – ed illegittimamente – considerato la mancata espressione di talune
preferenze quale rinuncia anche rispetto a sedi/classi di concorso/tipologie di posto espressamente
richieste dall’aspirante docente.
Accogliendo totalmente le tesi difensive dei legali dell’Ufficio Legale della UIL Scuola Rua Lombardia,
il Tribunale di Milano ha chiarito quindi che il sistema informatico (che spesso avvantaggia i docenti
che hanno un punteggio inferiore) è contrario ai principi di imparzialità e buon andamento della P.A.
di cui all’art. 97 della Costituzione. Il sistema di assegnazione degli incarichi, penalizza infatti i
candidati che hanno punteggi più alti. Questi ultimi, avendo la facoltà di scegliere un numero limitato
di sedi in virtù del maggior punteggio e miglior posizione in GPS, si trovano invece penalizzati da un
sistema informatiche che, se non rileva sedi disponibile quando è il loro turno di nomina, esclude tali
aspiranti docenti dall’intera procedura.
Accertata l’illegittimità del c.d. “algoritmo”, il Tribunale di Milano riconosce al ricorrente il diritto a
vedere risarcito il danno attraverso il riconoscimento di tutte le mensilità non percepite comprensive
di 13° mensilità e TFR (dedotte le eventuali somme percepite in ragione di altro contratto di lavoro) e del
relativo punteggio di n. 12 punti, che avrebbe maturato qualora fosse stato correttamente chiamato