(AGENPARL) - Roma, 12 Ottobre 2023(AGENPARL) – gio 12 ottobre 2023 COMUNICATO N. 44/DIV – 12 OTTOBRE 2023
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 10 e 11 OTTOBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 10 e 11 Ottobre 2023
2^ Giornata andata
GIRONE C
ACR MESSINA
CASERTANA
5^ Giornata andata
GIRONE B
PINETO
PESCARA
LUCCHESE
7^ Giornata andata
GIRONE C
BRINDISI
JUVE STABIA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Marco Ravaglioli, nella seduta del 12 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 10 e 11 OTTOBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di recupero della seconda, quinta e settimana giornata di
andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA e PESCARA hanno, in violazione
della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state
segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 800,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere lanciato, al 22°, 81° e 93° minuto della gara, tre fumogeni sul terreno di gioco,
senza conseguenze;
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
PETRAZZUOLO AMEDEO
(JUVE STABIA)
per avere tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in
quanto:
A) al 15° minuto del secondo tempo, si alzava dalla panchina aggiuntiva gesticolando e pronunciando
una frase irriguardosa al loro indirizzo per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale;
B) alla notifica del provvedimento di espulsione, ritardava l’uscita dal terreno di gioco e avvicinandosi al
IV Ufficiale continuava a pronunciare frasi irrispettose e offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma
1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SANTARELLI GIORGIO
(LUCCHESE)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto
protestava platealmente nei suoi confronti e reiterava il proprio comportamento anche nella zona
antistante gli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
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ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PAGLIUCA GUIDO
(JUVE STABIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
COLUCCI LEONARDO
(SPAL)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
GALANO CRISTIAN
(BRINDISI)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, a seguito di una trattenuta, reagiva colpendolo con una gomitata al volto e
tentando di tirare un calcio sulla gamba sinistra; senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.
ROMEO FEDERICO
(JUVE STABIA)
per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, a seguito dell’esultanza per la segnatura della rete della propria squadra, si
avvicinava dapprima colpendolo con un calcetto e poi con uno schiaffo al volto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARRANZINO PASQUALE
(JUVE STABIA)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
e della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina gesticolando e pronunciando frasi
irriguardose al loro indirizzo per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BALDI MATTEO
(JUVE STABIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
ALBERTINI ALESSANDRO
SCIACCA GIACOMO MICHELE
(BRINDISI)
(CASERTANA)
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THIAM NGAGNE DEMBA
BROSCO RICCARDO
(JUVE STABIA)
(PESCARA)
AMMONIZIONE (II INFR)
BIZZOTTO NICOLA
DAMIAN FILIPPO
TOSCANO MARCO
CHAKIR MOHAMMED AMINE
LOMBARDI LUCA
(BRINDISI)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(PINETO)
(PINETO)
AMMONIZIONE (I INFR)
FRANCO DOMENICO
RAGUSA ANTONINO
BACHINI MATTEO
GUARRACINO MARIANO
PISCOPO KEVIN
BAGGI FEDERICO
GAMBALE DIEGO
BERTINI MARCO
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(PINETO)
(PINETO)
(SPAL)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 12 Ottobre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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