(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2023(AGENPARL) – ven 06 ottobre 2023 COMUNICATO N. 4/CIT – 6 OTTOBRE 2023
COPPA ITALIA SERIE C 2023–2024
GARE DEL 3, 4 e 5 OTTOBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 3, 4 e 5 Ottobre 2023
Primo Turno Eliminatorio
GRUPPO 1
ALBINOLEFFE
ARZIGNANO V.
LEGNAGO SALUS
LUMEZZANE
MANTOVA
PRO SESTO
VIRTUS VERONA
RENATE
TRENTO
PADOVA
ATALANTA U23
PRO PATRIA
GIANA ERMINIO
TRIESTINA
5-4 d.t.r. (0-0 d.t.s.)
6-3 d.t.r. (2-2 d.t.s.)
PERGOLETTESE
LUCCHESE
PONTEDERA
NOVARA
JUVENTUS NEXT GEN
SESTRI LEVANTE
OLBIA
PINETO
GIUGLIANO
CASERTANA
PERUGIA
FERMANA
VIS PESARO
GUBBIO
7-8 d.t.r. (2-2 d.t.s.)
1-3 d.t.s.
MONOPOLI
ACR MESSINA
GRUPPO 2
ALESSANDRIA
AREZZO
CARRARESE
FIORENZUOLA
PRO VERCELLI
TORRES
GRUPPO 3
ANCONA
BENEVENTO
LATINA
MONTEROSI TUSCIA
PESCARA
RECANATESE
RIMINI
GRUPPO 4
AVELLINO
CATANIA
FOGGIA
JUVE STABIA
PICERNO
TURRIS
VIRTUS FRANCAVILLA
SORRENTO
POTENZA
TARANTO
AUDACE CERIGNOLA
BRINDISI
6-5 d.t.r. (2-2 d.t.s.)
5-3 d.t.r. (1-1 d.t.s.)
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nelle sedute del 4, 5 e 6 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 3, 4 e 5 OTTOBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del primo turno di Coppa Italia Serie C i
sostenitori delle Società ALESSANDRIA, FOGGIA, GUBBIO, JUVE STABIA, LATINA, PESCARA, RIMINI,
TURRIS e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico
di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti
da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto
o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di
cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
CATANIA per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, al 29°
minuto del secondo tempo, intonato un coro, ripetuto per due volte, offensivo e insultante
nei confronti dei tifosi di altra squadra che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF
a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su
ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo
gusto e comportante offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non
idoneo a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.000,00
FOGGIA per avere alcuni suoi sostenitori (circa 300), posizionati nel Settore Curva Nord, al
26° minuto del primo tempo, intonato un coro, ripetuto per cinque volte, offensivo e
insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, ha
comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
JUVE STABIA
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva San Marco, per tutta la durata
dei calci di rigore, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti del portiere della Squadra
avversaria;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante i calci di rigore, una bottiglietta
d’acqua semipiena, sul terreno di gioco ad un metro dal portiere della Squadra avversaria,
senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi
adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
OLBIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 56° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la
società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r.
proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 42° minuto del primo tempo, una bottiglietta di plastica vuota nel
recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società disputava la gara in
trasferta (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti intonato cori
oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 16° minuto del primo tempo e al 22°
minuto del secondo tempo per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società
disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed,
r c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ANTONAZZO ANGELO
(VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, durante l’intervallo tra il primo e secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei
confronti dell’Arbitro, in quanto protestava reiteratamente nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (integrazione r. arbitrale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TARANTINO NAZZARENO
(JUVE STABIA)
per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
PAGLIARI GIOVANNI
(RECANATESE)
per avere, al 6° minuto del secondo tempo supplementare, tenuto una condotta irriguardosa nei
confronti dell’Arbitro, in quanto, dopo l’assegnazione di un calcio di rigore a favore della Squadra
avversaria, usciva intenzionalmente dall’area tecnica dirigendosi verso il IV Ufficiale per dissentire nei
confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BIANCHINI GIUSEPPE
TOMEI FRANCESCO
MIGLIACCIO VINCENZO
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(MONOPOLI)
(PICERNO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
LAZZARINI MIRKO
(AREZZO)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio di forte intensità alle
gambe facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e l’impossibilità di giocare il pallone.
BASILI DAMIANO
(PRO SESTO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al volto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, la tipologia del colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo
dell’avversario attinta dal colpo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
DE MARINO DAVIDE
(VIRTUS FRANCAVILLA)
A) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
in quanto pronunciava al suo indirizzo una frase offensiva e irrispettosa;
B) per avere reiterato il predetto comportamento di cui al capo A) sia prima di abbandonare il terreno di
gioco sia a fine gara nello spazio antistante gli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1,
lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
FORTE FRANCESCO
(VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
di due calciatori avversari in quanto, a gioco fermo, prima spintonava uno dei due avversari e poi colpiva
l’altro con una leggera manata sul collo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S,
valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico
degli avversari.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MASELLA DAVIDE
(BENEVENTO)
per avere, al 7° minuto del primo tempo supplementare, tenuto una condotta gravemente antisportiva
nei confronti di un calciatore avversario in quanto lo colpiva all’altezza della tibia.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono
verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in
essere.
BIONDI KEVIN
(VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo
un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
STABILE DAVIDE PIO
(GIUGLIANO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
FRISENNA GIULIO
ORTISI PASQUALINO
ZUNNO MARCO
BETTONI CRISTIAN
MILESI LUCA
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
MUZIO CARMELO
VAUGHN CLAUDIO ALEXAND
BARNABA’ TOMMASO
ENERGE ANTONIO
CAMPESAN ELIA
ZANON MANUEL
GYABUAA MANU EMMANUEL
MENDICINO LEONARDO
PAGANI FEDERICO VIRGIL
RIZZO AGOSTINO
RUGGIERO ZAK
SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL
SOSA FRANCO TOMAS
CASARINI FEDERICO
ALFIERI VINCENZO
CARFORA LORENZO
VISCARDI ANGELO
MAZIA ANDREA
CAPEZZI LEONARDO
CERRETELLI FRANCESCO
DI GENNARO MATTEO
CADILI ANDREA
BOUAH DEVID EUGENE
CHIRICO’ COSIMO
ROCCA MICHELE
PINZI RICCARDO
DI GESU ENRICO SALVATOR
ONETO EDOARDO
IDDRISSOU SUBUTAN
SCHENETTI ANDREA
CORNO LORENZO
FALL MAGUETTE
MINOTTI GABRIELE
CALDORE MARCO
MANRRIQUE ANTONINI GIULIO
SORRENTINO LORENZO
CASOLARI FEDERICO
MERCADANTE MARIO
ROSAIA GIACOMO
MASELLI SERGIO
MELI MARCO
VIMERCATI ALESSANDRO
COMENENCIA LIVANO SHYRON L
MBANGULA TSHIFUNDA SAMUEL GERMAIN
DEL SOLE FERDINANDO
BURIC NIKOLA
DIABY ABOUBAKAR
MARTIC MANUEL
MAZZALI SIMONE
COLETTA JACOPO
ROMERO NICCOLO
(ALBINOLEFFE)
(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(ANCONA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(BRINDISI)
(CARRARESE)
(CARRARESE)
(CARRARESE)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(FERMANA)
(FIORENZUOLA)
(FIORENZUOLA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
SABBIONE ALESSIO
CAPELLI ANDREA
FILIGHEDDU STEFANO
RIGHETTI SAMUELE
RADAELLI NICOLO’
ANGILERI ANTONY
PIROLI DANILO
PRINELLI LUCA
BELLODI GABRIELE
BIANCU ROBERTO
LA ROSA LUCA UMBERTO
FUSI PIETRO
KIRWAN NIKO
LEONI GIOVANNI
JAOUHARI ZAID
RAIMONDI LEONARDO
SCHIAVINI ANDREA
MORICHELLI RAUL
PAZ BLANDON YEFERSON
SEGHETTI ALESSANDRO
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL
DAGASSO MATTEO
ESPOSITO EMMANUELE
GILLI MATTEO
PAGLIAI GABRIELE
SCHIRONE LUCA
TERASCHI MARCO
CANDELLORI KEVIN
CALUSCHI RAMON
FERRI DAVIDE
PALAZZI ANDREA
PETRUNGARO LUCA
FERRANTE EDOARDO
FERRETTI DANIELE
PRISCO ANTONIO
QUACQUARELLI GABRIELE
AMADIO MARCO
CIARMOLI LORENZO
GASPERI MATTEO
CERNIGOI IACOPO
GORELLI MATTEO
SELVINI ALESSANDRO
GROSSO EDOARDO
RAGGIO GARIBALDI SILVANO
REGINI VASCO
BERTINI MARCO
IGLIO GIUSEPPE
LOLIVA ANDREA
PAPASERIO GIANMARCO
RIGGIO CRISTIAN
LORA FILIPPO
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(OLBIA)
(OLBIA)
(OLBIA)
(PADOVA)
(PADOVA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PICERNO)
(PICERNO)
(PICERNO)
(PINETO)
(PINETO)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO SESTO)
(PRO SESTO)
(RECANATESE)
(RECANATESE)
(RECANATESE)
(RECANATESE)
(RENATE)
(RENATE)
(RENATE)
(RIMINI)
(RIMINI)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(SESTRI LEVANTE)
(SESTRI LEVANTE)
(SPAL)
(SPAL)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TORRES)
MASTINU GIUSEPPE
SINIEGA GIACOMO
BREVI TOMMASO PIETRO
PEDERGNANA MATTEO
CIOFANI MATTEO
RIZZO NICHOLAS
FRANCO DANIELE
MUSUMECI MIRCO
PAVONE FABIAN
GAVAZZI FABIO
MONTEAGUDO JUAN CRUZ
POLIDORI ALESSANDRO
CELLAI LORENZO
NTUBE MICHAEL
BENTO MARTINS DE J AFONSO
CECCACCI MIRCO
IERVOLINO ANTONIO PIO
MATTIOLI ALESSANDRO
POLVERINO EMANUELE
ROSSETTI MATTEO
ZOIA RICCARDO
(TORRES)
(TORRES)
(TRENTO)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(TURRIS)
(TURRIS)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 6 Ottobre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani