(AGENPARL) – gio 21 settembre 2023 COMUNICATO STAMPA n. 145/23
Lussemburgo, 21 settembre 2023
Sentenza della Corte nella causa C-143/22 | ADDE e a.
Ripristino di controlli alle frontiere interne: la direttiva «rimpatri» si
applica a qualunque cittadino di un paese terzo che sia entrato nel
territorio di uno Stato membro senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di
soggiorno o di residenza
Ciò vale anche qualora l’interessato sia entrato in detto territorio ancor prima di aver attraversato un valico di
frontiera in cui tali controlli vengono effettuati
Varie associazioni, tra cui l’associazione Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), contestano dinanzi
al Conseil d’État (Consiglio di Stato) francese la legittimità di un’ordinanza che ha modificato il codice sull’ingresso e
sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo (Ceseda).
Esse sostengono che, consentendo alle autorità francesi di rifiutare l’ingresso di cittadini di paesi terzi alle frontiere
con altri Stati membri (in prosieguo: le «frontiere interne»), alle quali sia stato temporaneamente ripristinato un
controllo di frontiera in forza del codice frontiere Schengen in ragione di una minaccia grave per l’ordine pubblico o
la sicurezza interna della Francia, il Ceseda contravverrebbe alla direttiva «rimpatri» 1.
Secondo tale direttiva, qualsiasi cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare deve, di norma, essere
oggetto di una decisione di rimpatrio. Tuttavia, l’interessato deve, in linea di principio, beneficiare di un certo
termine per lasciare volontariamente il territorio. L’allontanamento forzato avviene solo in ultima istanza.
Il Consiglio di Stato interroga la Corte di giustizia sulla questione se, qualora uno Stato membro decida di ripristinare
temporaneamente i controlli di frontiera alle frontiere interne, esso possa adottare nei confronti del cittadino di un
paese terzo che sia scoperto, privo di un titolo di soggiorno valido, ad un valico di frontiera autorizzato
situato nel suo territorio e in cui tali controlli vengono effettuati, un provvedimento di respingimento sulla sola
base del codice frontiere Schengen, senza dover rispettare le norme e le procedure comuni previste dalla direttiva
«rimpatri».
La Corte dichiara che, in una situazione del genere, un provvedimento di respingimento può essere adottato sulla
base del codice frontiere Schengen ma che, ai fini dell’allontanamento dell’interessato, devono comunque
essere rispettate le norme e le procedure comuni previste dalla direttiva «rimpatri», il che può condurre a
privare di una larga parte della sua utilità l’adozione di un siffatto provvedimento di respingimento.
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98; in prosieguo: la «direttiva “rimpatri”»). L’oggetto di
tale direttiva è quello di stabilire le norme e le procedure comuni da applicare negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare, conformemente ai diritti fondamentali e al diritto internazionale. Dal considerando 4 di tale direttiva risulta che essa è intesa a stabilire
norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d’immigrazione
correttamente gestita.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
La direttiva «rimpatri» si applica infatti, in linea di principio, a partire dal momento in cui il cittadino di un
paese terzo, in seguito al suo ingresso irregolare nel territorio di uno Stato membro, è presente in tale territorio
senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza, e vi si trovi dunque in una situazione di
soggiorno irregolare. Ciò vale anche qualora, come nell’ipotesi in esame, l’interessato sia stato sorpreso ad
un valico di frontiera situato nel territorio dello Stato membro di cui trattasi. Una persona può infatti essere
entrata nel territorio di uno Stato membro anche prima di aver attraversato un valico di frontiera.
La Corte precisa che solo eccezionalmente la direttiva «rimpatri» consente agli Stati membri di escludere i cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare dall’ambito d’applicazione di tale direttiva. Se è vero che ciò
avviene in particolare quando cittadini di paesi terzi sono sottoposti a una decisione di respingimento ad una
frontiera esterna di uno Stato membro, lo stesso non vale quando, come nel caso di specie, tali cittadini sono
sottoposti a una decisione di respingimento ad una frontiera interna di uno Stato membro, anche qualora siano
stati ivi ripristinati controlli.
La Corte ricorda, infine, che gli Stati membri possono trattenere un cittadino di un paese terzo, in attesa del suo
allontanamento, in particolare qualora detto cittadino costituisca una minaccia per l’ordine pubblico, e che essi
possono reprimere con la pena della reclusione la perpetrazione di reati diversi da quelli attinenti alla sola
circostanza dell’ingresso irregolare. Inoltre, la direttiva «rimpatri» non osta all’arresto o al fermo di polizia di un
cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare quando egli sia sospettato di aver commesso un reato
diverso dal semplice ingresso irregolare nel territorio nazionale, e in particolare un reato che può costituire una
minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna dello Stato membro interessato.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Direzione della Comunicazione
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