
(AGENPARL) – mer 20 settembre 2023 ATTO DI GOVERNO n.69
Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici
per l’inclusione e l’accessibilità
In esame presso le Commissioni riunite
1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione,
editoria, digitalizzazione) e
10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
Memoria della FISH
Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
Audizione informale
19 settembre 2023
FISH Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
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La presente memoria è resa su richiesta delle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro
pubblico e privato, previdenza sociale) che procedono ad audizione informale delle
organizzazioni maggiormente rappresentative del mondo delle persone con disabilità e loro
familiari nell’ambito dell’esame del disegno di legge Atto Senato 69 concernente lo “Schema
di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione
e l’accessibilità”.
Il presente documento è frutto di un lavoro di condivisione interno alla intera rete
associativa della FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap.
Premessa
La Federazione esprime parere di massima condivisione con lo schema di decreto legislativo
oggetto della presente audizione che inserendosi nella cornice predisposta dall’articolo 2,
comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 prevede l’introduzione, nel nostro
ordinamento, di disposizioni atte a garantire la piena accessibilità alle pubbliche
amministrazioni da parte dei cittadini con disabilità e l’uniformità della tutela dei
lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale con
un regime di attenzione su tali aspetti anche per i concessionari di pubblici servizi.
È qui doveroso richiamare l’art. 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità, recepita dal nostro ordinamento con la legge 18 del 2009, nonché il Decreto-legge
n. 82 del 2022 in materia di recepimento dell’European Accesibility Act per meglio
argomentare le iniziative previste nello schema di decreto oggi in esame.
In sostanza il legislatore si prefigge di costruire alcuni passaggi fondamentali
(organizzazione preventiva, formazione e verifica) perché il sistema dei servizi pubblici e
dei concessionari dei servizi pubblici, oltre che rispettare le norme vigenti in materia di
disabilità modifichi anche il proprio approccio verso un’accessibilità che porti alla piena ed
effettiva fruizione, anche di qualità, dei servizi da parte delle persone con disabilità,
trasferendo in capo a questi ultimi pari opportunità e inclusione.
Sul concetto di “inclusione” si è espressa la Conferenza dei Servizi proponendo degli
emendamenti che la Federazione non ritiene di condividere. Infatti, ribadiamo che sia
necessario considerare inscindibili i temi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità nel
rispetto proprio dei principi dettati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità su un piano di eguaglianza e di pari opportunità.
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A tal fine pienamente condivisibile appare quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, dello
schema del decreto de quo, che non si limita a considerare la semplice accessibilità fisica
degli spazi ed ai servizi, anche digitali che di contra la Conferenza dei Servizi vorrebbe,
inspiegabilmente, limitare.
La definizione in tale comma, infatti, ha giustamente come paradigma di fondo il concetto
di “disabilità” della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, quale
possibilità di fruizione dei servizi, su base di uguaglianza con tutti gli altri, senza
separazione degli stessi, prevedendo una riorganizzazione anche per le persone con disturbi
del neurosviluppo.
Per tale motivo questa Federazione ritiene opportuno esplicitare il richiamo alla
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, già legge dello stato, all’art. 1
comma 1 del decreto in esame, per dare risalto ai concetti in essa contenuti. Il decreto fa
riferimento alla Convenzione solo in premessa e ciò appare del tutto insufficiente nel
fornire una chiara indicazione a chi sarà poi deputato a darne concreta attuazione rispetto
al fatto che l’atteso cambiamento non si deve limitare solo a meri adempimenti formali
ma, trattandosi di diritti fondamentali della persona, tenere in debito conto e riferirsi a
più ampio raggio anche ai paradigmi culturali a cui la Convenzione si richiama e rimanda.
Proprio per tali ragioni non si condividono le proposte della Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome che richiedono negli articoli 3-4-5-6 il perimetro
dell’accessibilità sia limitato, solo in quello fisico e digitale. Ciò oltre che in contrasto con
le previsioni e prescrizioni della Convenzione, risulterebbe palesemente discriminatorio
tra le diverse condizioni di disabilità.
Infatti, il richiamato dettato internazionale, va oltre il concetto di accessibilità meramente
fisica per approcciarsi al nuovo paradigma di “Accessibilità Universale”, anche ricorrendo
al principio di “Accomodamento Ragionevole” anch’esso richiamato nell’articolato della
Convenzione Onu e che potrebbe, in numerosi casi, consentire ai dirigenti della pubblica
amministrazione di approntare soluzioni, anche personalizzate, laddove i normali rimedi
non dovessero risultare sufficienti o atti a garantire quanto previsto dalla norma in esame.
Appare quindi apprezzabile il fatto che nel testo si parli oltre che di accessibilità, anche
di “inclusione” ed “inclusività” dei servizi, visto che questi ultimi devono essere
accessibili, flessibili e modulabili per garantire un adattamento alle specifiche necessità delle
persone con disabilità garantendo condizioni di pari opportunità con gli altri. Del resto il su
citato articolo 9 della Convenzione Onu (Accessibilità) prevede che: “Al fine di consentire alle
persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli
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aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su
base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla
comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre
attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali”
Utilizzando una valutazione diversa rispetto a quella prospettata dalla Federazione si
vanificherebbe il criterio di delega che fa intervenire il decreto sul PIAO, (Piano Integrato di
Attività e Organizzazione, per le PA) visto che abbiamo già norme specifiche che non
necessitano di un Piano, come il PIAO.
Infine, ma non per ultimo si sottolinea la necessità di prevedere e programmare una idonea
formazione del personale interessato a garantire l’attuazione della norma in esame.
Di seguito proponiamo alcuni emendamenti al testo Schema di decreto legislativo atto del
Governo n°69 in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021,
n. 227.
TESTO ATTUALE
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI FISH
Art. 1 – Finalità
1. Le disposizioni contenute nel
presente decreto costituiscono
attuazione dell’articolo 2, comma
2, lettera e), della legge 22
dicembre 2021, n. 227, per
garantire
l’accessibilità
pubbliche amministrazioni da
parte dei cittadini con disabilità e
l’uniformità della tutela dei
lavoratori con disabilità presso le
pubbliche amministrazioni sul
territorio nazionale al fine della
loro piena inclusione, nel rispetto
diritto
europeo
internazionale in materia, in
conformità all’articolo 117 della
Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di
Si invita ad esplicitare il richiamo
alla Convenzione ONU art. 9 già
recepito nella legge 18/2009.
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Bolzano e alle relative norme di
attuazione.
2. Ai fini del presente decreto, per
accessibilità deve intendersi
l’accesso e la fruibilità, su base di
eguaglianza con
altri,
dell’ambiente fisico, dei servizi
pubblici, compresi i servizi
elettronici e di emergenza,
dell’informazione
della
comunicazione, ivi inclusi i
sistemi informatici e le tecnologie
di informazione in caratteri
Braille e in formati facilmente
leggibili e comprensibili, anche
mediante l’adozione di misure
specifiche per le varie disabilità
ovvero
meccanismi
assistenza o predisposizione di
accomodamenti ragionevoli.
Art. 2 – Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica
alle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonché ai
concessionari dei pubblici servizi
limitatamente agli articoli 7 e 8.
2. Le Autorità indipendenti, gli
organi costituzionali e di rilievo
costituzionale adeguano i propri
ordinamenti ai principi del
presente decreto nell’ambito
della
autonomia
regolamentare e organizzativa.
Art. 3 – Piano integrato di attività e organizzazione
1. All’articolo 6 del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6
La Conferenza delle Regioni e
delle
Province
autonome
propone
sostituzione
dell’espressione “formazione sui
temi dell’inclusione sociale e
Non condividiamo la proposta di
modifica che non renderebbe il
PIAO conforme alle normative
richiamate dal decreto legislativo n.
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agosto 2021, n. 113, dopo il
comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis.
pubbliche
amministrazioni di cui al comma
1, nell’ambito del personale in
servizio,
individuano
dirigente amministrativo ovvero
un altro dipendente al suddetto
equiparato dotato di adeguata
professionalità o esperienza,
comprovata anche da specifica
formazione
dell’inclusione
sociale
dell’accessibilità per le persone
con disabilità, che definisce
specificatamente le modalità e le
azioni di cui al comma 2, lettera
f), proponendo la relativa
definizione
degli
obiettivi
programmatici e strategici della
performance di cui al comma 2,
lettera a), e della relativa
strategia di gestione del capitale
umano
sviluppo
organizzativo e degli obiettivi
formativi annuali e pluriennali di
cui al comma 2, lettera b). Le
predette funzioni possono essere
assolte anche dal responsabile
del processo di inserimento delle
persone
disabilità
nell’ambiente di lavoro di cui
all’articolo 39-ter, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 165
del 2001. I nominativi dei
soggetti individuati ai sensi del
presente comma sono comunicati
alla Presidenza del Consiglio dei
ministri
Dipartimento della
funzione pubblica.
dell’accessibilità”
nella
ridotta espressione “sui temi
dell’accessibilità fisica e digitale
delle persone con disabilità”
Ciò onde evitare
formazione
dell’inclusione sociale
specifica
80/2021,
nonché’
decreto
legislativo n.82 del 22 maggio 2022.
La riduzione risulterebbe poi
palesemente discriminatoria tra le
diverse tipologie di disabilità.
E’ necessaria per i dirigenti
designati conseguire una specifica
formazione sui temi dell’inclusione
sociale e dell’accessibilità, che sono
temi inscindibili.
Occorre, in ottica di Convenzione
Onu, andare oltre l’accessibilità
meramente fisica anche in termini
abbattimento
barriere
architettoniche
digitale
approcciarsi al tema in termini di
“Accessibilità
Universale”,
potendo, anche al tal fine, utilizzare
il rimedio dell’”Accomodamento
Ragionevole” anch’esso sancito
dalla Convenzione e che potrebbe,
in numerosi casi, consentire ai
dirigenti
della
pubblica
amministrazione di approntare
soluzioni, anche personalizzate,
laddove i normali rimedi non
dovessero risultare sufficienti
2-ter.
pubbliche
amministrazioni di cui al comma
1, con meno di cinquanta
dipendenti, possono individuare
la figura di cui al comma 2-bis
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anche ricorrendo a forme di
gestione associata».
Art. 4 – Inclusione sociale e accesso delle persone con disabilità tra gli obiettivi di produttività nella
pubblica amministrazione
1. Al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, sono
apportate
seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 4,
è inserito il seguente:
«4-bis.
valutare
performance individuale ed
organizzativa di cui al comma 4
si tiene conto del raggiungimento
o meno degli obiettivi per
l’effettiva inclusione sociale e la
possibilità di accesso alle persone
con disabilità di cui all’articolo 5,
comma 2-bis, anche ai fini
dell’applicazione dei commi 5 e
5-bis del presente articolo.»;
b) all’articolo 5, dopo il comma 2,
è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Gli obiettivi, anche
nell’ottica di una corretta
allocazione
delle
risorse,
assicurano l’effettiva inclusione
sociale e le possibilità di accesso
delle persone con disabilità.»;
c) all’articolo 9, comma 1, dopo la
lettera d), è aggiunta, in fine, la
seguente:
«d-bis)
indicatori
performance
relativi
raggiungimento degli obiettivi
derivanti dalla programmazione
strategica
della
piena
accessibilità
delle
amministrazioni, da parte delle
persone con disabilità.».
La Conferenza delle Regioni e
delle
Province
autonome
propone la sostituzione:
lett. a dell’espressione “per
l’effettiva inclusione sociale e la
possibilità di accesso alle
persone con disabilità” nella più
ridotta espressione “effettiva
accessibilità fisica e digitale delle
persone con disabilità”
Ciò onde evitare
formazione
dell’inclusione sociale
specifica
lett. b “assicurano l’effettiva
inclusione sociale e le possibilità
di accesso delle persone con
disabilità” con “assicurano le
possibilità di accesso alle
persone con disabilità”
lett. c “agli indicatori di
performance
relativi
raggiungimento degli obiettivi
derivanti dalla programmazione
strategica
della
piena
accessibilità
delle
amministrazioni, da parte delle
persone con disabilità” nella più
ridotta espressione
agli indicatori di performance
con riferimento al personale
competente
relativi
Non condividiamo le modifiche che
non renderebbe il PIAO conforme
alle normative richiamate dal
decreto legislativo n. 80/2021,
nonché’ al decreto legislativo n.82
del 22 maggio 2022.
La riduzione risulterebbe poi
palesemente discriminatoria tra le
diverse tipologie di disabilità.
necessario
considerare
inscindibili i temi dell’inclusione
sociale e dell’accessibilità nel
rispetto della Convenzione ONU
sui diritti delle persone con
disabilità, e, quindi, dei diritti
fondamentali ai servizi garantiti alla
collettività su un piano di
eguaglianza.
Gli indicatori di performance
devono esprimersi nella reale ed
oggettiva fruibilità del servizio reso
dalla PA, non solo in riferimento al
personale competente per il
raggiungimento degli obiettivi.
Occorre, in ottica di Convenzione
Onu, andare oltre l’accessibilità
meramente fisica anche in termini
abbattimento
barriere
architettoniche
digitale
approcciarsi al tema in termini di
“Accessibilità
Universale”,
potendo, anche al tal fine, utilizzare
il rimedio dell’”Accomodamento
Ragionevole” anch’esso sancito
dalla Convenzione e che potrebbe,
in numerosi casi, consentire ai
dirigenti
della
pubblica
amministrazione di approntare
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raggiungimento degli obiettivi
derivanti dalla programmazione
strategica
della
piena
accessibilità fisica e digitale delle
amministrazioni, da parte delle
persone con disabilità
soluzioni, anche personalizzate,
laddove i normali rimedi non
dovessero risultare sufficienti
Art. 5 – Rappresentanti delle associazioni
associazioni
rappresentative delle persone
con disabilità iscritte al Registro
unico nazionale del
Terzo settore di cui all’articolo 45
del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, partecipano, nei
modi definiti dall’Organismo
indipendente di valutazione,
sentito il dirigente di cui
all’articolo 6, comma 2-bis, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
come inserito dal presente
decreto, secondo criteri di
maggiore
rappresentatività
nazionale o territoriale e sulla
base di specifiche competenze
per materia, alla formazione
della sezione del Piano integrato
di attività ed organizzazione di
cui all’articolo 6, comma 2, lettera
f), del medesimo decreto-legge n.
80 del 2021 e alla predisposizione
delle proposte che il dirigente di
cui al citato articolo 6, comma 2bis, del decreto-legge n. 80 del
2021, come inserito dal presente
decreto,
formula
l’elaborazione delle parti del
Piano relativamente alle lettere a)
e b) del comma 2 del medesimo
articolo 6.
rappresentative
associazioni
delle persone
Eliminazione espressione “nei
modi definiti dall’Organismo
indipendente di valutazione”
Condividiamo
proposta
emendativa
avanzata
dalla
Conferenza dei Servizi.
Sostituzione espressione “della
sezione” sostituite con “dei
contenuti”
Condividiamo
proposta
emendativa
avanzata
dalla
Conferenza dei Servizi.
Eliminazione espressione “nei
modi definiti dall’Organismo
indipendente di valutazione”
Condividiamo
proposta
emendativa
avanzata
dalla
Conferenza dei Servizi.
Soppressione
sociale”
condividiamo
l’emendamento
presentato dalla Conferenza dei
Servizi: a riguardo ribadiamo che
necessario
considerare
inscindibili i temi dell’inclusione
sociale e dell’accessibilità nel
rispetto della Convenzione ONU
sui diritti delle persone con
disabilità, e, quindi, dei diritti
fondamentali ai servizi garantiti alla
collettività su un piano di
eguaglianza.
“inclusione
Occorre, in ottica di Convenzione
Onu, andare oltre l’accessibilità
meramente fisica anche in termini
abbattimento
barriere
architettoniche
digitale
approcciarsi al tema in termini di
“Accessibilità
Universale”,
FISH Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
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con disabilità iscritte al Registro
unico nazionale del
potendo, anche al tal fine, utilizzare
il rimedio dell’”Accomodamento
Ragionevole” anch’esso sancito
dalla Convenzione e che potrebbe,
in numerosi casi, consentire ai
dirigenti
della
pubblica
amministrazione di approntare
soluzioni, anche personalizzate,
laddove i normali rimedi non
dovessero risultare sufficienti
Terzo settore di cui all’articolo
45, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n.117, possono presentare
osservazioni, nei modi definiti
dall’Organismo indipendente di
valutazione, relativamente ai
profili
che riguardano le possibilità di
accesso e l’inclusione sociale
delle persone con disabilità, al
piano della performance di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, se da
redigere, nonché alla relazione di
cui alla lettera b), del comma 1,
del medesimo articolo 10.
Art. 6 – Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro
1. All’articolo 39-ter del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Al fine
di garantire» sono sostituite dalle
seguenti: «Al fine di dare
attuazione all’articolo 7, comma
1, e garantire», le parole «con più
di duecento dipendenti» sono
soppresse e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «in
ambiente di lavoro delle persone
disabilità
individuato
nell’ambito del personale in
servizio»;
b) dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
«1-bis. Il responsabile di cui al
comma 1 è individuato tra i
dirigenti di ruolo ovvero tra gli
La Conferenza delle Regioni e
delle
Province
autonome
propone la sostituzione:
“sui temi dell’inclusione sociale e
dell’accessibilità” con “sui temi
dell’accessibilità fisica e digitale”
condividiamo
l’emendamento
presentato dalla Conferenza dei
Servizi: la modifica non renderebbe
il PIAO conforme alle normative
richiamate dal decreto legislativo n.
80/2021,
nonché’
decreto
legislativo n.82 del 22 maggio 2022.
La riduzione risulterebbe poi
palesemente discriminatoria tra le
diverse tipologie di disabilità.
Occorre, in ottica di Convenzione
Onu, andare oltre l’accessibilità
meramente fisica anche in termini
abbattimento
barriere
architettoniche
digitale
approcciarsi al tema in termini di
“Accessibilità
Universale”,
potendo, anche al tal fine, utilizzare
il rimedio dell’”Accomodamento
Ragionevole” anch’esso sancito
dalla Convenzione e che potrebbe,
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altri dipendenti ed è scelto
prioritariamente tra coloro i quali
abbiano esperienza sui temi
dell’inclusione
sociale
dell’accessibilità delle persone
con disabilità anche comprovata
da specifica formazione.».
in numerosi casi, consentire ai
dirigenti
della
pubblica
amministrazione di approntare
soluzioni, anche personalizzate,
laddove i normali rimedi non
dovessero risultare sufficienti.
propone
l’eliminazione
dell’espressione
“anche”
sostituendola con “comprovata”
Si rende necessario che i dirigenti
prescelti abbiano una specifica
formazione e, laddove individuati
nell’ambito delle PA, si ricorra ai
disability manager
Art. 7 – Carta dei servizi
1. Le pubbliche amministrazioni
che erogano servizi e i
concessionari di pubblici servizi
sono tenuti ad indicare nella
carta dei servizi i livelli di qualità
servizio
erogato
relativamente
effettiva
accessibilità delle prestazioni per
le persone con disabilità,
evidenziando quanto previsto
dalla normativa vigente nello
specifico settore di riferimento,
indicando chiaramente ed in
maniera accessibile per le varie
disabilità i diritti, anche di natura
risarcitoria, che gli utenti
possono esigere nei confronti dei
gestori
servizio
dell’infrastruttura e le modalità
con cui esigerli, anche attraverso
gli organi o le autorità di
controllo preposte.
Art. 8 – Misure di tutela di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198
1. All’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 20 dicembre
2009, n. 198, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «,nonché
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per la mancata attuazione o
violazione dei livelli di qualità
dei servizi
essenziali per l’inclusione sociale
e l’accessibilità delle persone con
disabilità contenute nelle carte
dei servizi oppure degli obblighi
previsti dalla normativa vigente
in materia».
Art. 9 – Clausola di invarianza finanziaria
Dall’attuazione
delle
disposizioni di cui al presente
decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti
previsti con le risorse umane,
finanziarie
strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 10 – Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi
della
Repubblica
italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 18 settembre 2023
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