(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2023(AGENPARL) – mer 20 settembre 2023 COMUNICATO N. 24/DIV – 20 SETTEMBRE 2023
24/59
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 19 SETTEMBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 19 Settembre 2023
4^ Giornata andata
GIRONE A
PERGOLETTESE
TRIESTINA
OLBIA
ANCONA
RECANATESE
GUBBIO
PONTEDERA
RIMINI
PESCARA
CARRARESE (*)
VIRTUS ENTELLA
GIRONE B
AREZZO
CESENA
FERMANA
JUVENTUS NEXT GEN
LUCCHESE
PERUGIA
PINETO
SESTRI LEVANTE
TORRES
VIS PESARO
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 20 settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 19 SETTEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società CESENA, PERUGIA, LUCCHESE e SPAL hanno, in violazione
della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate
conseguenze dannose;
– ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, ritenuti da questo Giudice
di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 800,00
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ospiti integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. danneggiato tre seggiolini posizionati nel Settore loro riservato;
2. divelto sei seggiolini e averli lanciati all’interno dello stesso Settore, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione
fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 800,00
VIS PESARO
A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Sud intonato, al 14° minuto
del primo tempo, per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine;
B) per avere sette persone non identificate, ma riconducibili alla Società, fatto accesso
dopo il termine della gara all’interno del terreno di gioco, mentre la Squadra Arbitrale e i
tesserati erano ancora in campo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma
2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
SPAL per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, al 10° minuto
del primo tempo per tre volte, all’11° minuto del primo tempo per tre volte e al 39° minuto
del secondo tempo per tre volte cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.
24/60
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Nord Ospiti
intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 15° minuto del primo
tempo per due volte e al 15° minuto del secondo tempo per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SEMERARO FRANCESCO
(RIMINI)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
EKLU SHAKA MAWULI
PADELLA EMANUELE
PIRRELLO ROBERTO
PICCININI STEFANO
(AREZZO)
(FERMANA)
(GUBBIO)
(PERGOLETTESE)
AMMONIZIONE (II INFR)
BARNABA TOMMASO
FONTANA TOMMASO
SPINA MARCO
POLI FABRIZIO
BENASSAI FRANCESCO
ARBOLEDA CHRISTIAN
CORTI ALESSANDRO
GUIU VILANOVA BERNAT
MESIK IVAN
PIERNO ROBERTO
MARAFINI ANDREA
SBAFFO ALESSANDRO
PIETRANGELI NICOLA
RABBI SIMONE
PAVLEV DANIEL
PARODI LUCA
(ANCONA)
(FERMANA)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LUCCHESE)
(OLBIA)
(OLBIA)
(PERGOLETTESE)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PINETO)
(RECANATESE)
(RIMINI)
(SPAL)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)
24/61
AMMONIZIONE (I INFR)
PELI LORENZO
ADAMO EMANUELE PIO
DE ROSE FRANCESCO
HRAIECH SABER
PORTANOVA DENIS
SIGNORINI ANDREA
TUMBARELLO GIORGIO
BIANCU ROBERTO
SCAPIN THOMAS
AUCELLI CHRISTIAN
SEGHETTI ALESSANDRO
VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL
ALOI SALVATORE
FRANCHINI SIMONE
CHAKIR MOHAMMED AMINE
DI FILIPPO NICOLAS
BENEDETTI GIACOMO
CALVANI GABRIELE
CATANESE GIOVANNI
GUIDI MATTEO
GIAMPAOLO DANIEL
VELTRI ANGELO
MEGELAITIS LINAS
MORRA CLAUDIO
TROIANO LUCA
ARENA MATTEO
CIOFANI MATTEO
CORREIA OMAR
VALLOCCHIA ANDREA
KONTEK IVAN
TOMASELLI GIACOMO
ROSSETTI MATTEO
VALDIFIORI MIRKO
(ANCONA)
(CESENA)
(CESENA)
(CESENA)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(LUCCHESE)
(OLBIA)
(OLBIA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PINETO)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(RECANATESE)
(RECANATESE)
(RIMINI)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(SPAL)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
24/62
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 20 Settembre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
24/63