(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2023 - (AGENPARL) – mar 19 settembre 2023 COMUNICATO N. 22/DIV – 19 SETTEMBRE 2023
22/55
CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 18 SETTEMBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 18 Settembre 2023
3^ Giornata andata
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA BRINDISI
GIUGLIANO
JUVE STABIA
MONTEROSI TUSCIA LATINA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A.
Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 19 settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 18 SETTEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA e JUVE STABIA hanno, in violazione
della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate
conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.200,00
BRINDISI
A) per avere i propri sostenitori lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel
recinto di gioco causando danni al manto erboso sintetico e una breve sospensione della
gara per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione dello stesso;
B) per avere propri sostenitori danneggiato due pannelli zincati facenti parte della Tribunale
a loro riservata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose
ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la
gara in trasferta (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di
risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.000,00
JUVE STABIA per avere propri sostenitori divelto quarantaquattro seggiolini posizionati nel
Settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione
fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
AUDACE CERIGNOLA per avere i suoi sostenitori intonato, al 45° minuto del primo tempo,
un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuto più volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e
25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BIZZOTTO NICOLA
DI DIO FLAVIO
(BRINDISI)
(GIUGLIANO)
CALCIATORI NON ESPULSI
22/56
AMMONIZIONE (II INFR)
LIGI ALESSANDRO
TASCONE MATTIA
ALBERTINI ALESSANDRO
BERARDOCCO LUCA
BALDI MATTEO
CANDELLONE LEONARDO
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BRINDISI)
(GIUGLIANO)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
D AUSILIO GUADAGNO MICHELE
KRAPIKAS TITAS
MALCORE GIANCARLO
GANZ SIMONE ANDREA
ROMEO FEDERICO
ERCOLANO EMANUEL
RICCARDI ALESSIO
MASTRANTONIO DAVIDE
PALAZZINO FILIPPO
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BRINDISI)
(JUVE STABIA)
(LATINA)
(LATINA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(MONTEROSI TUSCIA)
IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO
Avv. Cosimo Taiuti
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 19 Settembre 2023
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IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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