
(AGENPARL) – mar 12 settembre 2023 AUDIZIONI ABI – ANNO 2023
SENATO DELLA REPUBBLICA
VIII COMMISSIONE AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA,
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA
IX COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO,
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE
“Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse”
(art. 26, DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104)
Audizione dell’Associazione Bancaria Italiana
12 Settembre 2023
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1. La
disposizione
considerazioni preliminari
tassazione
straordinaria:
Il decreto-legge del 10 agosto u.s. dispone una imposta straordinaria
eccezionale una tantum a carico delle banche, con un’aliquota del 40%
sull’incremento del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto
economico rispetto al margine di interesse nell’esercizio antecedente a
quello in corso al 1° gennaio 2022. L’imposta straordinaria una tantum
non può superare la soglia dello 0,1% del totale dell’attivo relativo
all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Il tributo
deve essere versato nel 2024.
La comunicazione della decisione, senza alcun confronto
anche con l’ABI, di introdurre l’imposta straordinaria una
provocato sui mercati un impatto solo parzialmente poi
L’introduzione di tale imposta straordinaria ha prodotto un
fiducia riposta sul mercato finanziario italiano.
preventivo
tantum ha
attenuato.
vulnus alla
La nuova norma produce effetti retroattivi, in quanto si riferisce a
periodi conclusi (2021 e 2022) o in corso (2023). La retroattività incide
sulla certezza del diritto, in contrasto con i principi e i criteri di certezza,
irretroattività, programmabilità cui si ispira la delega fiscale pubblicata
in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 agosto.
2. Proposte di necessari miglioramenti
straordinaria una tantum
della
tassazione
a. Deducibilità ai fini IRES e IRAP dell’imposta
La disposizione esclude al momento la deducibilità ai fini delle
imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive (comma 5).
La non deducibilità dell’imposta non è in linea con il principio di
inerenza che regola la determinazione del reddito imponibile ai
fini IRES e con il principio di capacità contributiva di cui all’art.
53 della Costituzione.
L’art 99, comma primo, secondo periodo, del TUIR (Testo Unico
sulle imposte sul reddito), sancisce come tutte le imposte che
non gravino sul reddito e per le quali la rivalsa non sia esercitabile
devono considerarsi deducibili secondo il principio di cassa,
all’atto del loro pagamento.
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L’imposta qui in analisi fa riferimento ad un indicatore economico
lordo, e pertanto non compatibile con il principio di tassazione al
netto che connota l’IRES. Né è prevista la possibilità di rivalsa,
come definito dal diritto tributario, dell’onere, cioè il
trasferimento di tale onere a un altro soggetto, come ad esempio
nell’IVA.
In applicazione dell’articolo 99 del TUIR, il prelievo dovrebbe
ritenersi deducibile dal reddito di impresa.
Chiari sono i principi della Corte costituzionale nella pronuncia
del 4 dicembre 2020 n. 262, relativa alla indeducibilità pro
tempore dell’Imposta Municipale Propria (IMU) dalla base
imponibile IRES ed IRAP prevista dall’art. 14 del d.lgs. 14 marzo
2011 n. 23. I Giudici hanno sancito come un tributo (o anche un
contributo di natura sostanzialmente impositiva), non
commisurato al reddito e non oggetto di rivalsa, costituisce un
costo fiscale inerente di cui non si può precludere la deducibilità
dal reddito di impresa, senza compromettere quel “disegno
impositivo” approntato dal Legislatore fiscale tale per cui il
reddito deve essere assunto al netto degli oneri ad esso inerenti.
L’onere in discussione dovrebbe ritenersi deducibile ai fini IRES
ed IRAP; se così non fosse, la disposizione di cui al comma 5 della
norma produrrebbe un improprio aggravio impositivo a danno dei
soggetti passivi.
b. Esclusione dalla voce 30 e dal “CAP” di voci non attinenti
alla finalità espressa della norma
La voce 30 del conto economico dei bilanci bancari non si
compone solo del differenziale tra tassi attivi e passivi ma anche
di rendimenti da investimenti in titoli di Stato la cui
remunerazione non è fissata dalle banche. Il sostegno delle
banche al collocamento dei titoli del debito pubblico riveste un
ruolo fondamentale.
Occorre escludere dal computo dell’imposta gli effetti reddituali
(margine di interesse) e patrimoniali (attivo su cui calcolare il
CAP massimo di imposta) dei titoli sovrani.
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Analoghe riflessioni in termini di razionalità impositiva
dovrebbero portare a una sterilizzazione di altre poste, citiamo
ad esempio le attività infragruppo, cioè occorre tener conto
anche dei diversi modelli organizzativi con cui le banche svolgono
il loro ruolo a supporto dell’economia.
3. Possibili illegittimità costituzionali e di compatibilità col
diritto della UE.
L’imposta straordinaria solleva dubbi di compatibilità con i precetti
costituzionali.
La Corte costituzionale ha delineato precise direttrici per verificare la
compatibilità di una imposta straordinaria con i principi sanciti nella
Carta, in particolare quello di uguaglianza (art. 3) e quello di capacità
contributiva (art. 53).
La Corte ha ribadito come una misura fiscale di carattere
discriminatorio, per superare il vaglio di costituzionalità, debba
rispondere a criteri di adeguata ragionevolezza.
L’art. 26 del decreto-legge non sembra tener conto di tali precettive
condizioni.
Un primo possibile profilo di non ragionevolezza è relativo agli asseriti
“extraprofitti”.
Nella sentenza dell’11 febbraio 2015, n. 10, relativa alla cd. Robin Tax,
la Corte costituzionale ha stabilito, come irragionevole e pertanto
incostituzionale, l’addizionale IRES sul settore energetico, perché, tra
le altre cose, difettava di un meccanismo che consentisse la tassazione
separata del solo reddito supplettivo connesso alla posizione
privilegiata delle imprese coinvolte. I medesimi profili di
incostituzionalità possono ricorrere anche per l’art. 26 del DL 10 agosto
2023, che assume a base imponibile l’intero margine di interesse come
individuato dalla relativa voce di bilancio, senza verifica concreta sulla
sua correlazione con gli asseriti “extra” profitti derivanti
dall’”andamento dei tassi di interesse e del costo del credito”.
L’elezione di quella voce di bilancio mal si presta ad individuare una
maggiore capacità contributiva.
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Possibili profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria sono
relativi all’articolo 42 della Costituzione, per lesione del diritto di
proprietà, stante il carattere espropriativo della misura sulla ricchezza
dell’impresa, che costituisce, secondo la giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte di Giustizia dell’Unione, bene
giuridico protetto ai sensi dell’articolo 1 del 1° protocollo addizionale
alla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ed all’articolo 17 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Detto profilo è
relativo alla necessità che il prelievo straordinario abbia a confronto
l’esercizio di normale attività del contribuente rispetto al margine
straordinario generato dalle contingenze. Il raffronto con periodi di
imposta dove il tasso di interesse si attestava attorno allo zero non
costituisce un adeguato parametro.
Si riscontra anche una possibile violazione del principio di libera
concorrenza riconosciuto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea (TFUE), nella prospettiva di una discriminazione.
Gli operatori nazionali del settore bancario sarebbero penalizzati
rispetto ad enti bancari residenti in altri Stati Membri.
4. Il giudizio espresso dalla Banca Centrale Europea su imposte
straordinarie a carico di banche.
Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea impone agli Stati
membri di chiedere preventivamente il parere della BCE in merito a
progetti di disposizioni legislative che rientrino nella competenza della
BCE. La BCE ha predisposto una apposita guida per fornire indicazioni
alle autorità nazionali in merito all’obbligo di consultarla.
La BCE si è espressa ad esempio su una imposta straordinaria
introdotta in Spagna sui profitti di banche e imprese del settore
energetico.
Il 2 novembre scorso, in una lettera inviata al Banco de España in
risposta ad una richiesta di opinione del Parlamento spagnolo sul
progetto di legge di tassazione temporanea degli extraprofitti delle
banche, la BCE ha criticato questa imposta, sotto diversi profili. Tra i
principali:
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l’effetto negativo sulla resilienza degli intermediari e, quindi,
sulla stabilità finanziaria e sulla capacità delle banche di erogare
credito, in quanto l’imposta può essere applicata anche ad
intermediari in perdita, infatti, analogamente a quanto disposto
in Italia, la base su cui è stabilita la nuova tassa non tiene conto
dell’intero ciclo economico e non comprende, tra l’altro, le spese
operative e il costo del rischio di credito. Di conseguenza,
l’importo del prelievo temporaneo potrebbe non essere
commisurato alla redditività di un ente creditizio.
la mancata considerazione della circostanza che, nell’attuale
contesto economico e finanziario caratterizzato da un’elevata
precarietà e incertezza, si prevedono aumenti degli
accantonamenti per perdite su crediti da parte delle banche a
causa del probabile rallentamento dell’economia reale;
l’imposizione di imposte o prelievi eccezionali sulle banche a fini
di bilancio generale dovrebbe essere preceduta da un’analisi
approfondita delle potenziali conseguenze negative per le
banche, per garantire che tali imposte non comportino rischi per
la stabilità finanziaria e l’erogazione di credito;
valutare i potenziali effetti distorsivi sulla concorrenza.
5. Il concetto
conseguiti.
“extraprofitto”
giudizio
sugli
utili
L’imposta straordinaria è stata definita come tassazione di extraprofitti
del settore bancario.
L’extra-profitto si riferisce a una situazione specifica, quella in cui
un’impresa godendo di una posizione di monopolio od oligopolio può
fissare il prezzo dei suoi prodotti ricavando un profitto superiore a
quello determinabile in un mercato concorrenziale. Questa situazione
è assente nelle banche, non solo in forte concorrenza nell’intera area
dell’euro. La concorrenza è ampliata per effetto dell’ingresso di
competitori (anche fintech e big tech) non regolati come le banche e
che offrono prodotti e servizi bancari.
E’ bene ricordare che in Italia, a differenza che in altri Paesi europei,
non sono stati applicati tassi negativi sui depositi in conto corrente,
anche in presenza di rendimenti sui BOT negativi e anche in presenza
di tassi negativi applicati sui depositi presso la banca centrale dal 2014
a metà del 2022.
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L’attuale recupero della redditività delle banche europee sta quindi
riportando a una fase di normalizzazione
Il giudizio sulla redditività delle banche non può basarsi su alcune
annualità: occorre tenere in conto l’ampiezza dei cicli economici e la
durata delle fasi delle politiche monetarie.
L’incremento dei tassi di interesse è atteso anche produrre effetti
negativi sui conti bancari, per la riduzione del valore dei titoli
contabilizzati al prezzo di mercato -tra cui in particolare i titoli di Statoe per i rischi di rimborso dei prestiti da parte della clientela. La Banca
d’Italia, nel Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato ad aprile,
attende per il 2023 un significativo incremento del tasso di
deterioramento dei prestiti per le famiglie e per le imprese. Prometeia
stima circa 86 miliardi di nuovi deteriorati nel triennio 2023-2025 per
rallentamento economico in corso e rialzo dei tassi.
Sussistono nuove sfide come il costo della raccolta in aumento.
Non meno sfidante sarà la stretta sui requisiti patrimoniali introdotta
con Basilea 3+.
Le banche sono già oggetto di una tassazione elevata essendo previsto:
dal 2011 un’aliquota IRAP maggiorata al 4,65% in luogo di quella
ordinaria fissata al 3,90%;
dal 2017 un’addizionale IRES pari al 3,5%.
Ingiustificate penalizzazioni del settore bancario determinerebbero una
minore capacità di accantonamenti prudenziali, di finanziamento alle
imprese e alle famiglie e limiterebbero l’interesse degli investitori verso
il settore bancario italiano che, da ultimo, si rifletterebbe sull’intero
mondo economico italiano.
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