(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2023 - (AGENPARL) – ven 08 settembre 2023 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=17/09/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=11/09/2023&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=17/09/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=11/09/2023&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dall’11 al 17 settembre 2023
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Cristina Marzagalli
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Mercoledì 13 settembre – h. 9.30
Sentenza nella causa T-65/18 RENV Venezuela / Consiglio (EN)
(Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica Bolivariana del Venezuela – Ricorso di annullamento)
Il 13 novembre 2017, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela. Il 6 febbraio 2018, la Repubblica bolivariana del Venezuela ha presentato ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale Ue contro detto regolamento, nella parte in cui le sue disposizioni la riguardavano.
Nella sua sentenza del 20 settembre 2019, il Tribunale ha statuito che la Repubblica bolivariana del Venezuela non aveva dimostrato di essere direttamente interessata dalle misure in questione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Di conseguenza, la stessa non godeva della legittimazione necessaria per proporre ricorso, che, per tale motivo, è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale. Avendo la Corte di Giustizia annullato l’anzidetta decisione d’irricevibilità, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi nel merito del ricorso presentato dal Venezuela.
Documenti di riferimento T-65/18
Giovedì 14 settembre – h. 9.30
Sentenza nella causa C-27/22 Volkswagen Group Italia e Volkswagen Aktiengesellschaft (IT)
(Principio del ne bis in idem – Sanzioni per pratiche commerciali sleali – Condanna penale irrevocabile pronunciata in uno Stato membro – Sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale inflitta in un altro Stato membro contro la stessa persona per gli stessi fatti)
ll gruppo Volkswagen ha commercializzato in tutto il mondo 10,7 milioni di veicoli diesel dotati di dispositivi che alterano la misurazione delle emissioni inquinanti. Settecentomila di questi veicoli sono stati venduti in Italia.
Il 4 agosto 2016, l’Autorità italiana garante della concorrenza italiana ha inflitto a Volkswagen e alla sua controllata italiana un’ammenda di 5 milioni di euro, ritenendo che la pubblicizzazione e vendita di tali veicoli costituissero pratiche commerciali sleali. La Volkswagen ha impugnato dinanzi ai giudici italiani l’ammenda, lamentando di essere già stata sanzionata in Germania per i medesimi fatti con una sanzione pecuniaria penale e invocando il principio del ne bis in idem sancito dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali. Il Consiglio di Stato italiano ha chiesto alla Corte di Giustizia se sanzioni amministrative, come quelle imposte alla Volkswagen in Italia, abbiano carattere penale e se rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 50 della Carta.
Documenti di riferimento C-27/22
Giovedì 14 settembre – h. 9.30
Sentenza nella causa C-83/22 Tuk Tuk Travel (ES)
(Pacchetti turistici – Cancellazione del viaggio nel contesto della pandemia di Covid-19 – Circostanze inevitabili o straordinarie – Richiesta di rimborso)
Nel febbraio 2020, a causa della diffusione del coronavirus in Asia, un viaggiatore che doveva partire in vacanza per il Vietnam e la Cambogia ha informato l’agenzia di viaggi Tuk Tuk Travel della sua decisione di recedere dal contratto. Poiché l’operatore turistico voleva rimborsargli solo una piccola parte della somma già versata, il viaggatore ha adito il giudice spagnolo per ottenere un rimborso parziale più consistente. Il giudice spagnolo investito della causa ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva relativa ai viaggi tutto compreso. Si interroga, in particolare, sulla possibilità di rimborsare d’ufficio al viaggiatore, in virtù della direttiva, l’integralità dei pagamenti effettuati, avendo questi risolto il contratto per circostanze eccezionali. Detta possibilità sarebbe contraria a principi fondamentali del diritto processuale spagnolo.
Documenti di riferimento C-83/22
Giovedì 14 settembre – h. 9.30
Sentenza nella causa C-113/22 TGSS (Refus du complément de maternité) (ES)
(Attuazione progressiva del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale – Rifiuto sistematico della concessione del complemento di pensione per maternità agli uomini)
Con sentenza del 12 dicembre 2019, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto che il complemento di pensione concesso dalla Spagna alle sole madri beneficiarie di una pensione di invalidità, quando hanno due o più figli, esclusi i padri che si trovano in una situazione analoga, costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso, contraria alla direttiva sulla parità di trattamento
Un padre di due figli ha chiesto alla previdenza sociale spagnola, nel novembre 2020, di riconoscergli il diritto al complemento della prestazione di invalidità permanente assoluta, che percepiva dal mese di novembre 2018. Poiché la sua domanda è stata respinta, egli ha adito la giustizia. La Corte superiore di giustizia della Galizia (Spagna) si è rivolta alla Corte di Giustizia dell’UE. La corte galiziana chiede se una pratica, consistente nel rifiutare sistematicamente agli uomini – in attesa dell’adeguamento della normativa spagnola discriminatoria alla sentenza della Corte del 12 dicembre 2019 – il complemento di pensione in questione, obbligandoli a reclamarlo in giudizio, deve essere considerato come una discriminazione distinta dalla discriminazione censurata nella detta sentenza. Si interroga inoltre sulla possibilità di concedere al padre un indennizzo supplementare per violazione del diritto dell’Unione.
Documenti di riferimento C-113/22
Giovedì 14 settembre – h. 9.30
Conclusioni nella causa C-115/22 NADA e.a. (DE)
(Protezione dei dati personali – Dati sanitari – Lotta contro il doping nello sport – Pubblicazione del nome della persona che ha violato le norme antidoping)
L’Autorità nazionale anti-doping austriaca ha sanzionato un’atleta per violazione delle regole anti-doping ed ha pubblicato sul proprio sito la decisione, il nome dell’atleta, la violazione commessa e il periodo di esclusione dalle competizioni. L’atleta ha presentato una domanda di riesame della decisione al Comitato arbitrale indipendente austriaco. Quest’ultimo ha confermato la sanzione; al contempo, si è rivolto alla Corte di Giustizia per sapere se la pubblicazione della decisione sul sito dell’Autorità nazionale antidoping sia compatibile con il Regolamento Europeo di Protezione dei Dati Personali. Vuole sapere, in particolare, se i risultati degli accertamenti antidoping costituiscano “dati relativi alla salute” nel senso del Regolamento.
Documenti di riferimento C-115/22
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
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