
(AGENPARL) – mar 25 luglio 2023 ISTAT – REGISTRI
ACP/32/2023 04/07/2023
PROTOCOLLO D’INTESA
L’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PER LA COOPERAZIONE NELL’AMBITO
DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI STATISTICHE E DELLA RICERCA
Relativamente ai prezzi effettivi delle assicurazioni dei mezzi di trasporto a uso
privato e alle informazioni socio-demografiche rilevanti per le analisi sulla
domanda di prodotti assicurativi
L’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (di seguito denominato “Istat”), con sede
in Roma, via Cesare Balbo n. 16, rappresentato per la firma del presente atto dal
Prof. Francesco Maria Chelli, incaricato in data 9 maggio u.s. con DCPM per lo
svolgimento delle funzioni di Presidente dell’Istat, domiciliato per la carica presso
la sede sopra indicata,
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (di seguito denominato
“IVASS”), con sede in Roma, via del Quirinale n. 21, rappresentato per la firma del
presente atto dal Dott. Luigi Federico Signorini, in qualità di Presidente,
domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata.
PREMESSO CHE
– ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
l’informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi
internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (Sistan);
– ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del citato d.lgs. n. 322/1989, l’Istat fa
parte del Sistan e, in conformità all’art. 15, comma 1, del medesimo decreto,
provvede all’esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico
nazionale, alla ricerca e allo studio sulle statistiche inerenti a fenomeni
d’interesse nazionale, nonché alla promozione di studi e ricerche in materia
statistica;
– l’art. 3, comma 4, dello Statuto dell’Istituto nazionale di statistica dispone che
“l’Istat persegue lo scopo istituzionale di svolgere, promuovere e valorizzare
l’attività di ricerca finalizzata al miglioramento della qualità delle statistiche
ufficiali e dei relativi processi di produzione, sviluppo e diffusione”;
– l’art. 4, lettera g), dello Statuto sopra citato prevede “la promozione di forme
di collaborazione con le università e gli enti ed istituzioni di ricerca e con altri
soggetti pubblici e privati”;
– l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dispone che i soggetti pubblici possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
– l’Istat, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 322/89, per lo svolgimento dei
propri compiti, può instaurare rapporti contrattuali e convenzionali con
organismi pubblici e privati;
– l’articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7
agosto 2012, n. 135, ha istituito l’IVASS;
– l’IVASS, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 209/2005 recante
il Codice delle Assicurazioni private, (di seguito: “Codice” o “CAP”) è preposto
alla vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa al fine di garantire
l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni
assicurative avendo riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di
assicurazione e riassicurazione ed alla trasparenza e correttezza nei confronti
della clientela nonché alla stabilità del sistema e dei mercati finanziari;
– l’art. 9 del d.lgs. n. 322/1989 detta disposizioni per la tutela del segreto
statistico;
– gli artt. 10 e 10-bis del citato Codice dettano disposizioni per la tutela del
segreto d’ufficio in relazione alle notizie, alle informazioni e ai dati in possesso
dell’IVASS in ragione della sua attività di vigilanza;
– l’Istat e l’IVASS (le “Parti” o, singolarmente, la “Parte”), nell’esercizio delle
rispettive funzioni, sviluppano attività finalizzate alla conoscenza del mercato
assicurativo;
– tale convergenza di interessi rende opportuna, nel rispetto dell’autonomia e
dell’indipendenza delle rispettive funzioni e nei limiti dei rispettivi ordinamenti,
l’instaurazione di rapporti di cooperazione per un più efficace perseguimento
dei rispettivi fini istituzionali attraverso la condivisione di informazioni e dati
acquisiti nell’esercizio delle rispettive funzioni.
VISTI
– il citato Codice, in particolare: l’art. 5, comma 3, secondo cui l’IVASS effettua le
attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del
consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo,
comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per
l’elaborazione delle linee di politica assicurativa; gli art. 10, commi 1 e 3, e 10-bis
recanti disposizioni in tema di segreto d’ufficio e utilizzo delle informazioni
riservate da parte dell’IVASS; l’art. 190-bis secondo cui l’IVASS chiede ai
soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di
indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo; le
disposizioni di attuazione del citato Codice;
– il citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di
statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
– la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
– il decreto legislativo 7 marzo
dell’amministrazione digitale”.
2005,
recante
“Codice
CONSIDERATO CHE
– i prezzi delle assicurazioni sui mezzi di trasporto sono oggetto di rilevazione da
parte sia dell’Istat (rilevazione dei prezzi al consumo) sia dell’IVASS (rilevazione
Iper);
– con riferimento ad alcuni fenomeni relativi alla circolazione dei mezzi di
trasporto ad uso privato, Istat e IVASS hanno interesse a sviluppare forme di
collaborazione in materia di ricerca e di scambio di dati;
– è interesse delle Parti avviare e sviluppare una collaborazione finalizzata al
miglioramento dell’offerta di informazione statistica, al perfezionamento della
conoscenza del mercato assicurativo e al contenimento degli oneri per i
soggetti tenuti a fornire le informazioni.
Le parti convengono e stipulano quanto segue
Art. 1
Oggetto e finalità del Protocollo
1. Il Protocollo d’intesa ha lo scopo di consentire, per la rilevazione centralizzata
dei prezzi al consumo mensilmente condotta dall’Istat (IST-02301), l’utilizzo dei
dati acquisiti dall’IVASS sui prezzi effettivi delle assicurazioni dei mezzi di
trasporto attraverso l’indagine Iper, come previsto nel PSN 2023-2025
Aggiornamento 2024 – 2025 in fase di formalizzazione.
2. La condivisione di dati evita duplicazioni nella rilevazione di uno stesso
fenomeno consentendo – nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza
ed efficacia che devono caratterizzare l’azione amministrativa l’ottimizzazione dei processi di raccolta dati, la riduzione dell’onere statistico
sui soggetti tenuti a fornire informazioni e dei correlati rischi connessi con i
processi di raccolta, conservazione e sfruttamento delle informazioni nonché
la produzione di un’informazione statistica sempre più completa, tempestiva e
accurata.
3. Con il presente Protocollo l’Istat si impegna a fornire all’IVASS i dati rilevanti
per le analisi sulla domanda dei prodotti assicurativi, individuandoli nell’ambito
dei dati prodotti e diffusi dall’Istat per le proprie finalità istituzionali. L’Istat
fornisce ad IVASS anche il supporto scientifico necessario ai fini dell’analisi dei
dati forniti.
Art. 2
Attività di cooperazione
1. L’Istat e l’IVASS, per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, intendono
cooperare nel campo delle informazioni statistiche e in quello della ricerca,
nelle seguenti forme:
– utilizzo a partire dall’anno 2024, nell’ambito della rilevazione centralizzata
dei prezzi al consumo (IST-02301) dei dati acquisiti dall’IVASS sui prezzi
effettivi delle assicurazioni dei mezzi di trasporto attraverso l’indagine Iper;
– fornitura all’IVASS da parte dell’Istat di dati e informazioni statistiche
rilevanti ai fini delle analisi sulla domanda di prodotti assicurativi oggetto di
produzione e diffusione da parte dell’Istituto;
– eventuale predisposizione di strumenti
realizzazione della cooperazione.
tecnologici
necessari
2. Le modalità operative relative alla cooperazione di cui al comma 1, sono di volta
in volta definite dal Comitato di coordinamento di cui all’art. 3.
3. Lo scambio di informazioni fra le Parti avrà ad oggetto esclusivamente dati in
forma aggregata.
Art. 3
Comitato di coordinamento
1. Un Comitato di coordinamento sovrintende all’esecuzione del presente
Protocollo. Il Comitato è composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. I
rappresentanti di IVASS sono il capo del Servizio Studi e gestione dati e il capo
della Divisione Studi e analisi statistiche, e per l’Istat sono il Dirigente del
Servizio Sistema integrato sulle condizioni economiche e i prezzi al consumo e
il ricercatore in forza presso il suddetto Servizio incaricato per la gestione delle
indagini oggetto del presente Protocollo.
2. Ciascuno dei rappresentanti potrà farsi sostituire alle riunioni da un proprio
delegato.
3. Al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni: definizione di indirizzi
strategici, modalità e tempi di realizzazione delle iniziative necessarie
all’attuazione del Protocollo; monitoraggio della realizzazione delle attività;
individuazione specifica dei dati oggetto di trasmissione e scambio fra le Parti
sulla base dei fabbisogni informativi emersi; definizione delle modalità di
scambio dei dati, in conformità alla normativa vigente e in relazione alle
specifiche tecniche; individuazione delle misure da adottare per la risoluzione
di eventuali problemi.
4. Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogni volta che una delle Parti
lo richieda.
5. Tutte le decisioni relative alle materie rientranti nella competenza del
Comitato, ivi comprese quelle relative a priorità e tempi di realizzazione delle
iniziative e delle attività, sono assunte a maggioranza dei rappresentanti di cui
al comma 1. Delle riunioni del Comitato e delle relative decisioni è redatto
apposito verbale.
6. L’attività dei rappresentanti del Comitato di Coordinamento è svolta a titolo
gratuito.
Art. 4
Riservatezza
1. Tutti i documenti, le informazioni, i procedimenti, i metodi e/o i dati tecnici, di
cui il personale impiegato dalle Parti viene a conoscenza nell’attuazione del
presente Protocollo, sono riservati. In tal senso, le Parti, ove ciò non sia già
stabilito dalle norme e dai regolamenti ad essi applicabili, adottano con i propri
dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell’esecuzione ed attuazione
delle attività disciplinate del presente Protocollo, le cautele necessarie a
tutelare la riservatezza di tutte le fasi.
2. È fatto divieto alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione del
presente Protocollo per fini diversi da quelli previsti dagli artt. 1 e 2.
Art. 5