(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2023(AGENPARL) – gio 13 luglio 2023 CITTÀ DI LECCE
Ordinanza N. 1608
Data di registrazione: 13/07/2023
Gabinetto del Sindaco
OGGETTO: CHIUSURA ANTICIPATA E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI ACUSTICHE E
SONORE NEI PUBBLICI ESERCIZI PER IL PERIODO ESTIVO
IL SINDACO
Premesso che
– il 18 maggio 2023 si è tenuta in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale Ordine e
Sicurezza Pubblica durante la quale, come gli scorsi anni, è stata posta l’attenzione sui limiti orari
per la diffusione della musica all’esterno, chiedendo la collaborazione di tutti al fine di garantire le
prioritarie esigenze di sicurezza, ordine e vivibilità nelle località turistiche;
– in data 29 giugno 2023 il Comune ha convocato la Confcommercio anche per discutere della
possibilità di adottare nuovamente una ordinanza sindacale di regolazione degli orari per i locali
pubblici. Con nota 5 luglio 2023, (protocollo 119293/23) il Presidente della associazione di
categoria ha comunicato una proposta scaturita dal confronto con gli operatori, che prevede per il
periodo estivo: la chiusura dei locali alle ore 03:00, lo stop alla musica dalle ore 01:00 con
esclusione dei giorni 10 agosto, 14/15/16 agosto e 24/25/26 agosto, divieto dalle ore 23:00 per gli
artisti di strada di utilizzo su pubblica via di percussioni e strumento di amplificazione;
– in pari data (prot. 119097/23) il Questore di Lecce, a fronte dei positivi risultati ottenuti lo scorso
anno, suggeriva l’adozione di opportuni provvedimenti di regolazione degli orari di chiusura dei
locali e di limitazione delle emissioni sonore per i pubblici esercizi e anche per gli artisti di strada;
– in data 10 luglio 2023 il tavolo di confronto è stato esteso anche alle associazioni di categoria
Confesercenti, Fedimprese, Claai e Confindustria turismo che hanno concordato sulla linea esposta
dal Sindaco circa la necessità di introdurre l’orario di chiusura alle ore 03:00, proponendo l’orario di
spegnimento della musica udibile dall’esterno tra le ore 24:00 e le ore 01:00.
Considerato che
• il Regolamento comunale inerente la vivibilità, l’igiene ed il pubblico decoro della Città di Lecce,
approvato con delibera di CC n. 59 del 15 settembre 2015, prevede:
1. all’art. 3 che gli esercenti devono provvedere al mantenimento in condizioni di pulizia ed
ordine, anche prevenendo eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in
essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini
agli esercizi e, comunque, nell’arco di almeno 10 mt dalle eventuali aree in concessione,
oltre che controllare che non vengano collocati contenitori, bicchieri e/o bevande su soglie,
mensole, davanzali, etc. di proprietà pubblica o privata, esterni ai locali e per un raggio di
almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali medesimi ed eventualmente devono provvedere a
raccogliere i detti contenitori, bicchieri e/o bevande se abbandonati;
2. all’art. 5 – oltre a richiamare l’obbligo del rispetto dei limiti di emissioni sonore di cui alle
norme e regolamenti disciplinanti la materia – che ogni esercente è tenuto ad assicurare che
i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in modo tale da evitare che suoni e
rumori siano udibili all’esterno e che gli stessi siano contenuti nei limiti di legge. Laddove
gli esercenti medesimi godano di concessioni di suolo pubblico, vi è l’obbligo di assicurarsi
che la clientela non tenga un atteggiamento rumoroso e pregiudizievole per la quiete, mentre
l’attività musicale all’esterno dei locali e su suolo pubblico è consentita – previa
autorizzazione – soltanto alle seguenti condizioni: dalle ore 20,00 alle ore 24,00 nel periodo
invernale, dalle ore 20,00 alle ore 01,00 nel periodo estivo (1 luglio – 31 agosto);
3. all’art. 6, in attuazione dell’art. 41 Costituzione e dell’art. 50 del D.Lgs. 267/00, per finalità
di salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell’ambiente, ivi
incluso l’ambiente urbano, nonché del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della
sicurezza e dell’ordine, rispetto dei principi di necessità, ragionevolezza, adeguatezza,
proporzionalità e non discriminazione, il Sindaco coordina e organizza gli orari di chiusura
dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli
privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, in relazione
alle specificità delle particolari zone del territorio. I provvedimenti sindacali potranno
intervenire nelle seguenti ipotesi: a) nelle zone A1 e A2, così come delimitate dal PRG, per
la tutela dei beni culturali e monumentali, qualora siano stati più volte segnalati e denunciati
fenomeni di danneggiamento o situazioni suscettibili di arrecare pregiudizio alla fruibilità
degli stessi; b) in particolari e delimitate zone, qualora siano stati più volte segnalati e
denunciati fenomeni che minano la sicurezza urbana e che necessitino una specifica e più
pregnante attività di prevenzione e repressione dei reati; c) in particolari e delimitate zone,
qualora siano stati più volte segnalati e denunciati fenomeni di grave disturbo alla quiete
pubblica, tali da mettere in pericolo la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, sia nel
normale svolgimento delle occupazioni, che nel riposo; tali orari, fatto salvo quanto
specificato nel successivo comma 4, nell’ambito dell’area monumentale storica centrale,
come delimitata dalla vigente strumentazione urbanistica (zone A1 e A2 NTA al PRG
vigente), non potranno superare le ore 02,00 dalla domenica al giovedì e le ore 03.00 il
venerdì, il sabato e i prefestivi. I provvedimenti sindacali di cui al precedente comma 2
possono contemplare possibili deroghe anche agli orari stabiliti di cui al precedente comma
3, con riferimento a singoli esercizi o intere zone omogenee, a seguito della sottoscrizione di
specifici accordi tra esercenti e Comune, eventualmente anche diversificati in relazione alle
specificità dell’attività ovvero delle problematiche della zona, che comportano l’assunzione
di precisi impegni, diretti a minimizzare gli impatti e contemperare i vari interessi in
questione e la previsione, in caso di reiterate violazioni da parte degli esercenti, della
riduzione degli orari di partenza, ovvero della modifica delle condizioni di esercizio
dell’attività, eventualmente anche sulla base di sistemi incentivanti i comportamenti virtuosi.
• l’allegato C) al nuovo Documento Strategico del Commercio- Direttive e indirizzi per
l’insediamento e il funzionamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande all’art. 13esercizio attività accessorie- dispone che nei piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, possibili
nell’ambito della SCIA all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande: i) la diffusione
musicale all’interno e all’esterno dovrà essere sospesa dalle ore 14 alle ore 16 e cessare alle ore 24;
• l’art. 50 comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 prevede che le ordinanze contingibili ed urgenti sono
adottate dal Sindaco “quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità
di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del
patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare
riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in
materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche”;
• l’art. 54 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 stabilisce che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono
preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti
necessari alla loro attuazione”;
• il periodo estivo, in particolar modo i mesi di luglio, agosto e settembre, vede la presenza di
numerosissimi turisti che frequentano nelle ore serali e notturne i luoghi di maggiore
concentrazione di locali pubblici ed acuiscono le già presenti situazioni di sovraffollamento
soprattutto delle aree dove insistono le attività che con la musica offrono alla clientela una ragione
in più per soffermarsi.
Considerato altresì che
• con nota del 29 giugno 2023, prot. n. 119749, molti residenti hanno fatto istanza per il ripristino di
una legittima vivibilità e legalità nel Centro Storico.
Il divertimento notturno deve quindi trovare valide forme di contemperamento con il contrasto ad
ogni condotta illecita, a situazioni di degrado e a comportamenti che compromettono la vivibilità
urbana, con riferimento al rispetto della tranquillità e del riposo dei residenti e dei turisti presenti
nelle strutture ricettive, che non può essere esclusivo appannaggio delle Forze di Polizia, anche per
la evidente sproporzione tra il numero degli avventori e gli operatori di polizia deputati al controllo
generale del territorio;
• le esigenze di socializzazione e aggregazione vanno soddisfatte in luoghi e orari che non
interferiscano con le altrui necessità di riposo e tranquillità, a tutela del diritto alla quiete, quale
espressione del diritto alla salute psicofisica;
Preso atto delle numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici che
reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti di
emissioni sonore, a tutela della quiete e della salute pubblica;
Ritenuto necessario e urgente garantire il giusto equilibrio fra lo svolgimento delle attività di
divertimento e di aggregazione sociale e l’assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di
igiene e la quiete pubblica che è un bene collettivo e condizione necessaria affinché venga garantita
la salute psicofisica delle persone;
Preso atto che in data 13/07/2022 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Lecce così
come previsto dall’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come novellato dalla legge
24/07/2008, n. 125;
Sentite le Associazioni di categoria;
Dato atto delle risultanze del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 18
maggio 2023;
Vista la nota della Questura acquisita al prot. gen. n. 119097/23;
Visti altresì:
• il Regolamento comunale inerente la vivibilità, l’igiene ed il pubblico decoro della Città di Lecce,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 15 settembre 2015;
• l’allegato C del nuovo Documento Strategico del Commercio;
ORDINA
Richiamati gli articoli 3 e 5 del Regolamento inerente la vivibilità, l’igiene ed il pubblico
decoro della Città di Lecce approvato con delibera CC n. 59 del 15 settembre 2015 e l’allegato
C) al nuovo Documento Strategico del Commercio, per i motivi indicati in premessa, che qui si
intendono integralmente riportati, che dal giorno 15 luglio e sino al 30 settembre 2023, con
esclusione dei giorni 10, 14, 15, 24, 25, 26 agosto 2023:
– nel Centro Storico racchiuso all’interno del seguente perimetro: viale Calasso, viale M. De Pietro,
via San Francesco D’Assisi, via Felice Cavallotti, viale Otranto, viale Gallipoli, viale dell’Università
oltre alla Via Egidio Reale, Viale Taranto, Via Oronzo Quarta e via don Bosco;
– nel Centro Moderno racchiuso all’interno delle seguente perimetro: Via San Francesco d’Assisi,
Via Imperatore Adriano, Via del Mare, Viale Japigia, Via 95° Reggimento Fanteria oltre via
Benedetto Croce e Piazza Partigiani;
1. la chiusura anticipata alle ore 03:00 degli esercizi pubblici e commerciali, con divieto di
apertura prima delle ore 06:00;
2. ad ogni esercizio pubblico e commerciale, anche ove in possesso di nulla osta acustico, il
divieto di emettere musica e suoni udibile all’esterno dei locali:
– dalla domenica al giovedì a partire dalle ore 24:00;
– il venerdì e il sabato a partire dalle ore 01:00;
3. agli artisti di strada, il divieto di emettere musica e suoni sulla pubblica via a partire dalle
ore 23:00.
AVVERTE
i trasgressori della presente ordinanza che sarà loro comminata, in caso di prima violazione, una
sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a 250,00 (art. 7 bis 267/00 da 25,00 a
500,00) e in caso di recidiva pari a € 500,00, oltre la sanzione accessoria della chiusura
dell’esercizio per gg. 10.
L’esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica della Polizia Locale di
Lecce.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio,
ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e
trasmessa al Prefetto.
Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa
sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d’informazione, alle Forze dell’Ordine ed a tutti gli
organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.
Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA
(Atto sottoscritto digitalmente)