(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2023 - (AGENPARL) – gio 29 giugno 2023 COMUNICATO STAMPA n. 112/23
Lussemburgo, 29 giugno 2023
Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-61/22 | Landeshauptstadt Wiesbaden
Secondo l’avvocato generale Medina, l’acquisizione e la memorizzazione
obbligatorie delle impronte digitali nelle carte d’identità sono misure
legittime
Il regolamento 2019/1157 1 stabilisce l’obbligo, a decorrere dal 2 agosto 2021, di inserire in un supporto di
memorizzazione altamente protetto un’immagine delle impronte digitali del titolare di ogni nuova carta di identità 2
rilasciata dagli Stati membri.
Nel novembre 2021 un cittadino tedesco ha chiesto al comune di Wiesbaden (Germania) il rilascio di una nuova
carta d’identità. Nella sua domanda, egli ha chiesto specificamente che tale carta fosse rilasciata senza l’inserimento
di un’immagine delle impronte digitali nel chip.
Il comune di Wiesbaden ha respinto la domanda, in particolare a motivo del fatto che non era possibile rilasciare
una carta d’identità senza l’immagine delle impronte digitali del titolare, dato che, dal 2 agosto 2021, era divenuto
obbligatorio memorizzare un’immagine delle impronte digitali nel chip delle nuove carte d’identità.
Il giudice investito della controversia, il Tribunale amministrativo di Wiesbaden, nutre dubbi quanto alla validità del
regolamento 2019/1157, e, dunque, del carattere obbligatorio dell’acquisizione e della memorizzazione delle
impronte digitali nelle carte d’identità tedesche. In primo luogo, tale giudice chiede se il fondamento giuridico
adeguato ai fini dell’adozione del regolamento 2019/1157 fosse l’articolo 21, paragrafo 2, TFUE, anziché l’articolo 77,
paragrafo 3, del medesimo trattato; in secondo luogo, se il regolamento 2019/1157 sia compatibile con gli articoli 7
e 8 della Carta, interpretati in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, della stessa; e, in terzo luogo, se il
suddetto regolamento sia conforme all’obbligo di effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai
sensi dell’articolo 35, paragrafo 10, del regolamento generale sulla protezione dei dati 3.
Nelle sue conclusioni odierne, l’avvocato generale Laila Medina conclude, anzitutto, che il regolamento
2019/1157 è stato correttamente adottato sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, TFUE al fine di facilitare
l’esercizio del diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Articolo 3, paragrafo 5, del regolamento 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza
delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera
circolazione (GU 2019, L 188, pag. 67).
Relativamente allo stesso obbligo, per quanto concerne i passaporti, v. sentenza del 17 ottobre 2013, Schwarz, C-291/12 (v. comunicato stampa
n. 135/13).
Articolo 35, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).
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A tal riguardo, ella sottolinea che tale diritto consente ai cittadini dell’Unione di immergersi nella vita quotidiana
degli altri residenti dello Stato membro ospitante. Le carte d’identità nazionali svolgono quindi la stessa funzione
delle carte di detti residenti, il che significa che soltanto una prova d’identità affidabile e autentica facilita il pieno
godimento della libera circolazione.
L’omogeneizzazione del formato delle carte d’identità nazionali e il miglioramento della loro affidabilità mediante
norme di sicurezza, ivi compreso l’inserimento di impronte digitali, incidono direttamente sull’esercizio del diritto di
cui trattasi, rendendo dette carte più affidabili e, per questo motivo, più facilmente accettate dalle autorità degli
Stati membri e dagli enti prestatori di servizi. In ultima analisi, ciò equivale a ridurre i disagi, i costi e le barriere
amministrative per i cittadini mobili dell’Unione.
Ella considera, infine, che la competenza attribuita al Consiglio dall’articolo 77, paragrafo 3, TFUE deve essere intesa
nel senso che si riferisce soltanto al contesto della politica dei controlli di frontiera. Una misura dell’Unione che vada
al di là di tale contenuto specifico, come nel caso del regolamento 2019/1157, non rientrerebbe nell’ambito di
applicazione della suddetta disposizione.
L’avvocato generale esamina poi la questione se l’obbligo di acquisire e memorizzare un’immagine di due
impronte digitali nelle carte d’identità costituisca una limitazione ingiustificata del diritto fondamentale al
rispetto della vita privata per quanto attiene al trattamento dei dati personali.
A suo avviso, il regolamento 2019/1157, che introduce misure analoghe a quelle esaminate dalla Corte nella
sentenza Schwarz per quanto concerne i passaporti, costituisce una limitazione dei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8
della Carta. Di conseguenza, è necessario verificare se il trattamento in questione possa essere giustificato sulla
base dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
Per quanto concerne la questione se le limitazioni risultanti dal regolamento 2019/1157 rispondano a una finalità di
interesse generale, l’avvocato generale ritiene che, poiché la mancanza di omogeneità per quanto riguarda i formati
e gli elementi di sicurezza delle carte d’identità nazionali aumenta il rischio di falsificazione e di frode documentale,
le limitazioni introdotte dal regolamento 2019/1157, che mirano a prevenire detto rischio e, quindi, a favorire
l’accettazione di tali carte, rispondano a siffatta finalità.
Inoltre, ella ritiene che le suddette limitazioni siano idonee, necessarie e non eccedano quanto indispensabile
per conseguire l’obiettivo principale del regolamento in parola. In particolare, non sembra esistere un metodo
altrettanto idoneo, ma meno invasivo rispetto all’acquisizione e alla memorizzazione di impronte digitali, al fine di
conseguire, in modo analogamente efficace, l’obiettivo di detto regolamento. Inoltre, il regolamento 2019/1157
contiene misure sufficienti e idonee a garantire che l’acquisizione, la memorizzazione e l’uso degli identificatori
biometrici siano efficacemente tutelati contro trattamenti impropri e abusivi. Tali misure garantiscono che, dopo il
rilascio della carta, gli identificatori biometrici memorizzati in carte di nuova emissione siano a disposizione del solo
titolare e che non siano pubblicamente accessibili. Inoltre, il regolamento 2019/1157 non fornisce una base giuridica
per la costituzione o il mantenimento di banche dati nazionali o di una banca dati centralizzata a livello dell’Unione.
Infine, per quanto concerne la questione se il regolamento 2019/1157 sia conforme all’obbligo di effettuare una
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 10, del RGPD, l’avvocato generale
sottolinea che il RGPD e il regolamento 2019/1157 sono atti di diritto derivato che, nella gerarchia delle fonti del
diritto dell’Unione, occupano una posizione equivalente. Inoltre, non risulta in alcun punto del RGPD che l’obbligo di
effettuare una valutazione d’impatto, quale previsto all’articolo 35, paragrafo 1, di quest’ultimo, vincoli il legislatore
dell’Unione, né tale disposizione stabilisce un criterio alla luce del quale dovrebbe essere valutata la validità di
un’altra norma di diritto derivato dell’Unione. Di conseguenza, ad avviso dell’avvocato generale, il Parlamento
europeo e il Consiglio non erano obbligati a effettuare una valutazione d’impatto nel corso del processo legislativo
che ha condotto all’adozione del regolamento 2019/1157.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato
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generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.
Restate connessi!
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