(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2023 - (AGENPARL) – gio 15 giugno 2023 COMUNICATO STAMPA n. 99/23
Lussemburgo, 15 giugno 2023
Sentenza della Corte nella causa C-520/21 | Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto)
Il diritto dell’Unione non osta, nell’ipotesi di annullamento di un contratto
di mutuo ipotecario viziato da clausole abusive, a che i consumatori
chiedano alla banca una compensazione che ecceda il rimborso delle rate
mensili versate
Per contro, esso osta a che la banca reclami pretese analoghe nei confronti dei consumatori
Nel 2008, un consumatore e sua moglie hanno concluso un contratto di mutuo ipotecario con la Bank M. Il mutuo
era indicizzato in franchi svizzeri (CHF), e le rate mensili dovevano essere pagate in zloty polacchi (PLN) previa
conversione in applicazione del tasso di cambio di vendita del CHF, conformemente alla tabella dei tassi di cambio di
valuta estera applicati dalla Bank M. il giorno del pagamento di ogni rata mensile.
Ritenendo che le clausole di conversione che determinano il tasso di cambio siano abusive e che la loro presenza
renda invalido tale contratto nella sua interezza, il consumatore ha proposto ricorso contro la Bank M. dinanzi al
tribunale circondariale di Varsavia. Egli chiede il pagamento di un importo corrispondente alla metà del profitto che
la Bank M. ha realizzato utilizzando, durante un determinato periodo, le rate mensili pagate in esecuzione del
contratto. A sostegno del proprio ricorso il consumatore sostiene che la Bank M. avrebbe percepito tali rate mensili
senza nessun fondamento giuridico.
Il giudice polacco chiede alla Corte di giustizia se la direttiva concernente le clausole abusive 1, nonché i principi di
effettività, certezza del diritto e proporzionalità consentano alle parti di un contratto di mutuo ipotecario, dichiarato
nullo per il motivo che non può sussistere dopo l’eliminazione delle clausole abusive, di chiedere una
compensazione che ecceda il rimborso degli importi rispettivamente versati sulla base di tale contratto, nonché il
pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda formale.
Nella sua sentenza in data odierna, la Corte osserva che la direttiva non disciplina espressamente le
conseguenze derivanti dall’invalidità di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore dopo
l’eliminazione delle clausole abusive. La determinazione di dette conseguenze spetta agli Stati membri, purché le
norme stabilite siano compatibili con il diritto dell’Unione e, in particolare, con gli obiettivi perseguiti dalla
direttiva. La Corte precisa che detta compatibilità dipende dal fatto che le norme nazionali, da un lato, consentano di
ristabilire, in diritto e in fatto, la situazione in cui si sarebbe trovato il consumatore in assenza del contratto
dichiarato invalido e, dall’altro, non compromettano l’effetto dissuasivo perseguito dalla direttiva.
Secondo la Corte, la facoltà, per un consumatore, di reclamare, nei confronti della banca, crediti che eccedano il
rimborso delle rate mensili versate non sembra compromette gli obiettivi summenzionati. In particolare, una
tale facoltà può contribuire a dissuadere i professionisti dall’inserire clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori, in quanto il loro inserimento, comportando la nullità di tali contratti, potrebbe causare conseguenza
Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
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finanziarie superiori alla restituzione degli importi versati dal consumatore e, se del caso, al pagamento di
interessi di mora. Tuttavia, spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia,
se il fatto di accogliere siffatte pretese del consumatore rispetti il principio di proporzionalità.
Peraltro, la direttiva osta a che la banca possa chiedere al consumatore una compensazione eccedente il
rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi di mora al tasso legale. La Corte ritiene che la
concessione di un tale diritto contribuirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti.
Peraltro, l’effettività della tutela conferita ai consumatori dalla direttiva sarebbe compromessa se questi ultimi,
quando reclamano i loro diritti derivanti da tale direttiva, fossero esposti al rischio di dover pagare una siffatta
compensazione. Tale interpretazione rischierebbe di creare situazioni in cui sarebbe più vantaggioso, per i
consumatori, proseguire l’esecuzione del contratto contenente una clausola abusiva piuttosto che
esercitare i diritti che essi traggono dalla suddetta direttiva.
La Corte sottolinea che, ne caso di specie, l’eventuale annullamento del contratto di mutuo ipotecario è una
conseguenza dell’impiego di clausole abusive da parte della Bank M. Di conseguenza, non si può ammettere né
che una parte tragga vantaggi economici dal suo comportamento illecito, né che quest’ultima sia risarcita
per gli svantaggi provocati da un siffatto comportamento.
Inoltre, la Corte ha giudicato che l’argomento relativo alla stabilità dei mercati finanziari non è rilevante
nell’ambito dell’interpretazione della direttiva, che mira a tutelare i consumatori. Peraltro, i professionisti non
possono eludere gli obiettivi perseguiti dalla direttiva adducendo, come motivo, la salvaguardia della stabilità dei
mercati finanziari. Infatti, spetta agli istituti bancari organizzare le loro attività in modo conforme a tale
direttiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate connessi!
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