(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2023 - (AGENPARL) – gio 25 maggio 2023 Direzione della Comunicazione
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COMUNICATO STAMPA n. 86 /23
Lussemburgo, 25 maggio 2023
Sentenza della Corte nella causa C -290/21 | AKM ( Offerta di pacchetti satellitari in Austria )
Ritrasmissione transfrontaliera di programmi via satellite: il principio dello
Stato di emissione si ap plica altresì all ’offerente di pacchetti satellitari
Di conseguenza, qualora sia obbligato ad ottenere, per l ’atto di comunicazione al pubblico al quale partecipa,
l’autorizzazione dei titolari dei diritti d ’autore e dei diritti connessi di cui trattasi, l’offerente di pacchetti
satellitari deve ricercare tale autorizzazione unicamente nello Stato membro in cui i segnali portatori di
programmi sono immessi nella sequenza di comunicazione diretta al satellite
La Staatlich genehmigte Gesellschaft der Auto ren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM), ricorrente
nel procedimento principale, è una società austriaca di gestione collettiva dei diritti d ’autore. Essa è titolare di una
licenza di utilizzazione per opere musicali che la autorizza ad eser citare, a titolo fiduciario, diritti di radiodiffusione
sul territorio austriaco. La società Canal+ Luxembourg Sàrl (in prosieguo: «Canal+») è un operatore televisivo con
sede in Lussemburgo che offre in Austria, via satellite, pacchetti di programmi cript ati (pacchetti satellitari) di
numerosi organismi di radiodiffusione situati in altri Stati membri, in alta definizione o in definizione standard .
L’inserimento di ciascuno dei segnali satellitari portatori di programmi nella sequenza di comunicazione (upl ink) è
effettuato in prevalenza dagli stessi organismi di radiodiffusione, talvolta da Canal+, in tali altri Stati membri. Viene
trasmesso un flusso di dati contenente l ’intero programma in alta definizione e informazioni supplementari, quali i
dati audio e i sottotitoli. Dopo essere stato «ritrasmesso» dal satellite, tale flusso di dati viene captato da impianti di
ricezione satellitare all ’interno di una zona di copertura. Detto flusso è quindi frazionato e l ’utente può accedere a
ciascuno dei programmi s u un terminale mediante un dispositivo di decodificazione. I pacchetti satellitari forniti da
Canal+ contengono programmi televisivi a pagamento e gratuiti. Contrariamente ai programmi televisivi a
pagamento, questi ultimi non sono criptati e possono esser e ricevuti da chiunque in definizione standard sul
territorio austriaco .
Ritenendo che Canal+ ledesse i diritti di cui essa assicura la gestione, l ’AKM ha proposto dinanzi ai giudici austriaci
un ricorso diretto, in sostanza, all ’inibizione della diffusion e, da parte d i Canal+, dei segnali satellitari in Austria
nonché al pagamento di un indennizzo, facendo valere che, negli Stati membri in cui ha luogo l ’atto di emissione o di
comunicazione al pubblico mediante satellite, nessuna autorizzazione era stata o ttenuta per un ’utilizzazione del
genere e che essa non aveva autorizzato detta diffusione in Austria.
Investita di ricorsi per cassazione (Revision ) contro una sentenza dell ’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore
del Land, Vienna, Austria), che aveva considerato, in particolare, che i pacchetti satellitari di cui trattasi erano diretti
ad un pubblico nuovo, vale a dire ad un pubblico diverso da quello destinatario delle trasmissioni in chiaro da parte
degli operatori di radiodiffusione, l ’Oberster Geri chtshof (Corte suprema, Austria) ha deciso di sottoporre una
questione pregiudiziale alla Corte in merito all ’interpretazione della direttiva 93/83 1 e, segnatamente, del suo
1 Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d ’autore e diritti connessi
applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo ( GU 1993, L 248, pag. 15).
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articolo 1, paragrafo 2, lettera b). In base a tale disposizione, la comunicazione al pubblico via satellite si configura
unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i
segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a
terra .
Giudizio della Corte
La Corte dichiara che, qualora un offerente di pacchetti satellitari sia obbligato ad ottenere, per l’atto di
comunicazione al pubblico via satellite al quale partecipa, l’autorizzazione dei titolari dei diritt i d’autore e
dei diritti connessi di cui trattasi, tale autorizzazione deve essere ottenuta, al pari di quella concessa
all’organismo d i radiodiffusione, unicamente nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono
immessi nella sequenza di c omunicazione diretta al satellite .
La Corte ricorda anzitutto che, affinché si applichi la regola di cui all ’articolo 1, paragrafo 2, lettera b ), della direttiva
93/83, si deve trattare di una «comunicazione al pubblico via satellite», ai sensi dello stess o articolo 1, paragrafo 2,
lettere a) e c), disposizioni che pongono condizioni cumulative a tal fine. Pertanto, una trasmissione costituisce una
sola «comunicazione al pubblico via satellite» allorché è caratterizzata dall ’«atto di inserire» segnali porta tori di
programmi effettuato «sotto il controllo e la responsabilità dell ’organismo di radiodiffusione», tali segnali sono
inseriti «in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra», detti segnali sono «destinati
ad essere ricevuti dal pubblico» e, qualora gli stessi segnali siano criptati, il loro dispositivo di decriptazione è
«mess[o] a disposizione del pubblico a cura dell ’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso» .
Poi, tanto una trasmission e indiretta di programmi televisivi quanto una loro trasmissione diretta che soddisfino
tutte le suddette condizioni cumulative devono essere considerate, ciascuna, una sola comunicazione al pubblico via
satellite e quindi indivisibile. Tuttavia, l ’indivis ibilità di una siffatta comunicazione non significa necessariamente che
l’intervento dell ’offerente di pacchetti satellitari in tale comunicazione possa essere effettuato senza l ’autorizzazione
dei titolari di diritti interessati .
Infine, un ’autorizz azione del genere deve essere ottenuta, in particolare, dalla persona che avvia tale comunicazione
o che interviene in occasione di quest ’ultima, di modo che, mediante tale comunicazione, essa renda le opere
protette accessibili ad un pubblico nuovo, vale a dire a un pubblico che non era stato preso in considerazione dagli
autori delle opere protette nell ’ambito di un ’autorizzazione concessa ad un ’altra persona. Orbene, una
comunicazione al pubblico via satellite, come quella oggetto del procedimento princi pale, è avviata dall ’organismo di
radiodiffusione sotto il controllo e la responsabilità del quale i segnali portatori di programmi sono inseriti nella
sequenza di comunicazione diretta al satellite. È inoltre pacifico che tale organismo rende in tal modo le opere
protette accessibili, in regola generale, ad un pubblico nuovo. Di conseguenza, detto organismo è obbligato ad
ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 2 della direttiva 93/83 .
La Corte rileva altresì che, nella misura in cui si ritiene che una siffatta comunicazione al pubblico via satellite
venga effettuata soltanto nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono inseriti nella
sequenza di comunicazione diretta al satellite, l’organismo di radiodiffusione è obbligato ad ottenere la
suddetta autorizzazione unicamente in tale Stato membro . Tuttavia, essa precisa che, al fine di determinare il
compenso adeguato dei titolari per tale comunicazione delle loro opere, si deve tener conto di tutti gli aspetti
dell ’emissione, qual i il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori di quest ’ultima. Essa ne deduce che,
se una parte di tali telespettatori effettivi o potenziali è situata in Stati membri diversi da quello in cui i
segnali portatori di programmi sono inserit i nella sequenza di comunicazione diretta al satellite, spetta, se
del caso, alle diverse società di gestione collettiva interessate trovare soluzioni adeguate per garantire un
equo compenso a detti titolari .
Ciò premesso, la Corte ricorda che non si può escludere che altri operatori intervengano nell’ambito di una
comunicazione al pubblico via satellite in modo da rendere accessibili le opere o i materiali protetti ad un
pubblico più ampio di quello cui si rivolge l’organismo di radiodiffusione in que stione. In un’ipotesi del
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genere, l’intervento di tali operatori non è coperto dall’autorizzazione concessa a detto organismo. Ciò può
verificarsi, in particolare, allorché un operatore amplia la cerchia di persone aventi accesso a tale
comunicazione e ren de così le opere o i materiali protetti accessibili a un pubblico nuovo .
Inoltre, la Corte rileva che dai considerando 5, 14 e 15 della direttiva 93/83 emerge che l ’articolo 1, paragrafo 2,
lettera b), [di quest ’ultima] mira a garantire che qualsiasi «co municazione al pubblico via satellite» sia
soggetta esclusivamente alla normativa sul diritto d’autore e i diritti connessi vigente nello Stato membro in
cui i segnali portatori di programmi sono inseriti nella sequenza di comunicazione diretta al satellit e.
Pertanto, sarebbe contrario a tale obiettivo se l’offerente di pacchetti satellitari dovesse ottenere
l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi di cui trattasi anche in altri Stati membri .
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudi ziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controv ersia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organ i d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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