
(AGENPARL) – MONTELIBRETTI (RM) – gio 18 maggio 2023
Si porta a conoscenza dei cittadini che secondo le vigenti norme contemplate sia dai regolamenti comunali, che dall’art. 29 del codice della strada, è fatto obbligo a tutti i proprietari frontisti con le strade vicinali e comunali di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica, pregiudicando la visibilità per la circolazione creando intralcio, o danneggiamenti ai veicoli, soprattutto quelli ingombranti (scuolabus, camion, rimorchi, trattori ecc.).
Inoltre la ramaglia di qualsiasi specie e dimensione, caduta sul piano stradale per effetto del taglio eseguito o delle intemperie, deve essere rimossa immediatamente, ripulendo, se necessario, i canali di scolo creati per far defluire l’acqua lungo le strade.
È vietato inoltre deviare, ostruire o interrompere i canali creati per lo scolo delle acque lungo le strade.
Tale obbligo permane durante l’intero arco dell’anno.
I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI CON LA SANZIONE DA 173,00 EURO A 694,00 EURO
Con la sanzione accessoria dell’obbligo a proprie spese del ripristino dei luoghi e della rimozione delle ramaglie
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.L.
F.TO DR. ERNESTO LELLI
Fonte/Source: http://www.comune.montelibretti.roma.it/po/mostra_news.php?tags=&area=h&x=&id=1112