mer 10 maggio 2023
Stabilizzare il personale precario delle Università e dell’Alta formazione artistica e musicale, i tecnologi e il personale degli enti di ricerca non vigilati: a chiederlo, attraverso proposte emendative al decreto legge PA-Pnrr 44/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 aprile, è il sindacato autonomo Anief. “Le richieste – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – sono state presentate ieri in audizione direttamente alle Commissioni riunite I e XI della Camera: la nostra delegazione ha chiesto ai deputati di andare a modificare – attraverso una serie di emendamenti – l’articolo 9 del decreto legge Pa, prevedendo un percorso straordinario di immissioni in ruolo dei precari Afam, per i ricercatori universitari e specifiche risorse per i tecnologi e il personale degli enti di ricerca non vigilati dal ministero dell’Università e della Ricerca. L’obiettivo da raggiungere, comunicato ai parlamentari, è quello di garantire la piena parità di trattamento del personale”.
GLI EMENDAMENTI PRESENTATI
Articolo 9
XXIII. Procedura straordinaria assunzioni precari AFAM con 36 mesi
Si aggiunge il comma:
All’art 59 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176) è aggiunto il seguente comma 9 – quater
Analogamente al personale docente della scuola in via straordinaria, per un numero di posti pari almeno al 50 % dei posti vacanti e disponibili per l’anno accademico 2023/2024 che residuano a seguito della mobilità nonché dalle immissioni in ruolo effettuate nel comparto AFAM ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli nonché delle vigenti graduatorie di cui all’articolo 14, comma 4- quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prioritariamente alle selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell’articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previste dal decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, articolo 6, comma 4-ter è bandita una procedura concorsuale straordinaria per Istituto e settore artistico disciplinare riservata ai docenti che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano maturato o matureranno nelle Istituzioni statali di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a decorrere dall’anno accademico 2013/2014 (1 novembre 2013) e fino all’anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al comma 1 relativi ai tre anni accademici di insegnamento, per anno accademico si considera l’aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell’ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come interpretato dall’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un’unica Istituzione e per un solo settore disciplinare e può partecipare solo per una disciplina per la quale abbia maturato almeno un’annualità, valutata ai sensi del primo e secondo periodo.
Le graduatorie di merito per istituto sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare orale da tenere entro il 15 ottobre 2023, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito per il cui superamento non é previsto un punteggio minimo.
A seguito del superamento della prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione accademica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.
Motivazione: In previsione dei nuovi concorsi si ritiene opportuno tutelare i docenti che sono in possesso dei 36 mesi di servizio che potrebbero essere danneggiati dall’attuale procedura di reclutamento. La procedura prevede una procedura concorsuale non selettiva al fine di sanare il precariato storico nelle istituzioni AFAM.
La procedura è senza oneri per lo stato con partecipazione dei costi da parte dei concorrenti.
XXIV. Determinazione contrattuale in specifica area didattica come figure di elevata qualificazione delle posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo.
Si aggiunge il comma:
All’art. 1 comma 892 della legge 178/2020 dopo “ in misura pari all’attuale profilo EP1 del comparto. ” è aggiunto il seguente periodo “Le posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo sono inserite tra le figure di elevate qualificazioni nell’area didattica.”
Motivazione: La specifica serve, in fase di determinazione delle posizioni nella procedura di istituzione di tali profili nel prossimo CCNL di riferimento, per delineare meglio le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo che svolgono funzioni di elevato profilo per la specificità della mansione tecnico pratica di supporto alla didattica
XXV. Misure a sostegno delle assunzioni negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca
Si aggiunge il comma:
Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, per il personale degli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fissato all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato a seguito delle assunzioni previste dalla legge, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2022, garantendo l’invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa.
Motivazione: in considerazione delle misure finanziarie a sostegno della ricerca pubblica e in previsione quindi di nuove assunzioni di personale previste dalla legge, è necessario garantire l’adeguamento dei fondi del salario accessorio negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca.
XXVI. Misure a sostegno della valorizzazione professionale del personale degli Enti e istituzioni di Ricerca
Si aggiunge il comma:
1. Per la valorizzazione professionale del personale degli enti e delle istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS, ISPRA e del personale di ANPAL, INAIL e Consorzio LAMMA afferente al CCNL Istruzione e Ricerca, è costituito un fondo di 78 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 di cui:
a) 45 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure selettive previste dal CCNL Istruzione e Ricerca;
b) 30 milioni di euro sono destinati alla valorizzazione del personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge secondo le procedure selettive ed i criteri previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca in materia di progressioni economiche e di livello;
c) 3 milioni di euro sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti di CREA, ENEA, INAPP, ISTAT, ISS, ISPRA, ANPAL e INAIL da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.
Motivazione: con il presente articolo si intende dare seguito all’accordo sottoscritto il 10 novembre 2022 dal Ministro dell’Istruzione e del Merito e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca. In particolare, al punto 8 di detto accordo si specifica che “Al fine di determinare le migliori condizioni affinché si possa arrivare alla chiusura del CCNL Istruzione e Ricerca, sentito il Ministro per la Pubblica Amministrazione, si ritiene altresì necessario porre rimedio al problema del finanziamento della valorizzazione professionale di tutto il personale degli EPR, attualmente limitato al solo personale degli enti vigilati dal MUR, attraverso un interventi in un prossimo veicolo normativo disponibile.”
XXVII. Misure a sostegno degli Enti e istituzioni di Ricerca
Si aggiunge il comma:
1. Per il finanziamento dei bilanci degli enti e le istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS e ISPRA è costituito un fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 50 milioni euro annui a decorrere dall’anno 2025.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca di cui al comma 1, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente articolo.
Motivazione: in considerazione della specificità delle attività di ricerca, in ambiti rilevanti per lo sviluppo sociale ed economico del Paese, appare necessario predisporre finanziamenti per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca non vigilate dal MUR, esclusi dagli interventi e finanziamenti definiti nella Legge di Bilancio 2022.
XXVIII. Misure a sostegno della contrattazione integrativa negli Enti e le Istituzioni di Ricerca
Si aggiunge il comma:
All’art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 2018, dopo le parole “predetto termine” al comma 4 quinquies, è inserito il seguente comma 5:
“Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all’art. 6
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio”.
Motivazione: nel rispetto dei vincoli di bilancio degli Enti, la norma consente di adeguare i fondi per il salario accessorio finalizzato alla realizzazione e sviluppo delle attività istituzionali di ricerca.
Art. (5) – Misure per promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello negli Enti e le Istituzioni di Ricerca
XXIX. Misure per promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello negli Enti e le Istituzioni di Ricerca
Si aggiunge il comma:
Al comma 310 lettera b) l’art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole “Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca” sono aggiunte le parole: ” tenendo conto della numerosità dei ricercatori e tecnologi in servizio presso ciascuna istituzione.”
Motivazione: la ripartizione effettuata in base alle consistenze dei rispettivi FOE , non coincide con la numerosità di ricercatori e tecnologi di III livello presenti negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca. Tale ripartizione genera criticità in quanto vi sono Enti che hanno ricevuto più risorse di quanto necessario per la valorizzazione dei ricercatori e tecnologi di III livello ed altri l’opposto.
XXX. Misure per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti vigilati dal MUR
Si aggiunge il comma:
Al comma 310 lettera c) l’art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole “Gli enti pubblici di ricerca provvedono all’assegnazione delle risorse al personale” sono aggiunte le parole: ” in ragione degli obiettivi di miglioramento delle specifiche attività svolte dagli Enti, degli strumenti premiali di cui all’art. 20 del Dlgs. 150/09, nonché”
Motivazione: il vincolo stringente che lega l’erogazione delle risorse alla partecipazione ad “appositi progetti finalizzati” impedisce la effettiva valorizzazione del personale tecnico-amministrativo. L’obiettivo è quello di fornire agli Enti maggiori strumenti di valorizzazione del personale in base alle effettive esigenze di ciascuna istituzione.
XXXI. Assunzione ricercatori universitari
Si aggiunge il comma:
In ragione della necessità di semplificare le procedure di accesso alla carriera accademica, sono prorogate a decorrere dall’anno accademico 2022/23 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato disposte dai commi 3 e 5 dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 al fine di garantire la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Università da emanare entro il 30 giugno 2023.
Motivazione: la norma intende rispondere alla Causa pendente presso la Corte di giustizia europea sulla messa ad esaurimento del ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, rispetto alla violazione della Direttiva n. 70/99 UE, attraverso la creazione di uno specifico albo nazionale rispettoso della Carte europea.
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Fonte/Source: https://anief.org/normativa/legislazione/45414-universit%C3%A0%2C-afam%2C-enti-di-ricerca-%C3%A8-tempo-di-immissioni-in-ruolo%2C-anief-chiede-alla-camera-di-intervenire-col-decreto-p-a