(AGENPARL) – LETTERE (NA) gio 04 maggio 2023
Il Responsabile del settore tecnico
Visto
- gli artt. 1, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 32 E 33 del D.lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- gli artt. 891, 892, 893, 894, 895, 896, 913, 915, 916, 917del Codice Civile;
- il Regolamento Edilizio;
Considerato:
- che è stata segnalata la presenza sul territorio comunale di siepi, rami protesi sulle sedi stradali, di piante poste a dimora in aree private che danno intralcio e/o pregiudicano la sicurezza stradale;
- che occasionalmente si verificano episodi di allagamenti stradali causati anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza, come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche nonché la rimozione immediata di altro materiale proveniente dalla lavorazione dei campi, ovvero la mancata manutenzione delle siepi e dei rami
- che la mancata manutenzione dei fossi che raccolgono il drenaggio delle acque dei terreni può causare, in coincidenza di periodo di intensità piovosa, l’allagamento dei terreni limitrofi e della sede stradale, con grave pericolo per i conducenti, danni e dissesti per tutto il corpo stradale;
- che l’omessa manutenzione di siepi ed alberi, con eventuale occupazione di una parte della sede stradale, può comportare ostacolo alla circolazione e la copertura della segnaletica stradale;
- che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d) e h) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, su tutte le strade e loro pertinenze è vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico, nonché è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- che è altresì vietato scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali ovvero cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura;
- che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a), b) e c) del D.lgs. n. 285/1992, ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato aprire canali, fossi ed eseguire qualsiasi escavazione nei terreni laterali alle strade, costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alla strada, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale. Impiantare alberi lateralmente alla strada, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;
- che i proprietari dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30 del Codice della Strada, (fabbricati e muri e opere di sostegno di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta dei massi o di altro materiale sulla strada. I medesimi proprietari devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31 del D.lgs. 285/1992;
- che, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 285/1992, coloro che hanno diritto di condurre acqua nei fossi delle strade, sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni causati;
Ritenuto opportuno richiamare i proprietari ed i conduttori dei terreni confinanti con le strade di uso pubblico al rispetto delle disposizioni e della normativa già esistente al fine primario di garantire condizioni di sicurezza per gli utenti della rete stradale e decoro urbano.
INTIMA
A tutti i proprietari delle aree e dei terreni, a qualsiasi uso destinati, e a tutti coloro che per patto
contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruenti degli stessi, posti in confine con le strade
comunali e vicinali dell’intero territorio comunale, quanto segue:
- di provvedere a garantire la stabilità ed alla manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade pubbliche, ivi comprese le opere di sostegno, muri o fabbricati, in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale (a causa di crolli, scoscendimenti di terreno, caduta massi, alberi, ramaglie ecc.) proveniente dai terreni di proprietà, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, invada la sede stradale e le sue pertinenze arrecandone danno e causando pericolo per l’incolumità pubblica ;
- di provvedere al taglio degli alberi sbilanciati, o scalzati al piede, o in precarie condizioni fitosanitarie, o sovraccaricati da edera od altra vegetazione, che incombono sulla sede stradale e di tagliare in ogni caso e costantemente le erbacce e qualsivoglia essenza arboree che crescono sulle mura/macere che danno sulla sede stradale;
- di provvedere, altresì, alla potatura dei rami e degli arbusti che si protendono oltre il confine di proprietà invadendo la sede stradale e che possono pregiudicare la corretta fruibilità, funzionalità e visibilità della viabilità pubblica;
- qualora il fosso stradale costituisca recapito delle acque del fondo privato confinante (drenaggi, reflui, acque meteoriche e/o di dilavamento), di provvedere ad eseguire la manutenzione dei fossi stradali di scolo, compreso il mantenimento delle quote di scorrimento dell’acqua, la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai tombati, rimuovendo ogni materiale depositato;
- di mantenere l’efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale. Tutti i proprietari o gestori di fondi dovranno provvedere, in virtù degli articoli 913, 915, 916, 917 del Codice Civile, alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri;
- nei fondi confinanti con strade comunali o vicinali, di arare e coltivare alla distanza minima di 1 metro dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe. Le piantagioni devono rispettare le “fasce di rispetto” previste dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare le disposizioni di cui agli artt . 16 e 17.
Si avverte
- Che a carico di coloro che risultano inadempienti sarà applicata una sanzione amministrativa come previsto dall’art. 15, comma 2 e 3, dall’art. 16, comma 4, dall’art. 29 (comma 3 e 4, dall’art. 30, comma 8, dall’art. 31, comma 2 e 3), dall’art. 32, comma 6, dall’art. 33, comma 7 del D.lgs. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni.
- Ai sensi dell’art. 197 del D.lgs. 285/1992, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, pertanto, in presenza di più comproprietari sullo stesso fondo, ognuno sarà passibile della sanzione prevista.
- Che la sanzione amministrativa non esaurirà, comunque, l’obbligo di eseguire le attività in capo ai proprietari privati. In caso di inadempienze, nei modi di legge, i lavori necessari verranno effettuati dall’Amministrazione comunale con rivalsa delle spese a carico del /degli inadempiente /i.
- Che in caso di incidenti causati da incuria dei fondi confinanti la sede stradale, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree.
- Che sul custode del bene, sia esso il proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc. grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.
Gli Uffici provvederanno alla verifica puntuale e senza ulteriore avviso si procederà all’accertamento delle violazioni e all’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie del D.lgs. n° 285/1992 ovvero, se ne ricorrono i presupposti, all’emissione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ai sensi dell’articolo 50 del D.lgs. n.267/00 in caso di pericolo per la pubblica incolumità.
Il Responsabile del settore tecnico
Ing. Francesco Mosca
Allegati
Fonte/Source: http://www.comune.lettere.na.it/po/mostra_news.php?tags=&area=h&x=&id=305