
(AGENPARL) – PADOVA mar 02 maggio 2023 Possono iscriversi al Registro comunale delle associazioni:
gli Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – Runts, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”;
le associazioni riconosciute o non riconosciute, non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – Runts, che applicano il Codice Civile, le norme del Testo Unico delle imposte sui redditi – Tuir ed eventuali norme speciali (es. Asd – associazioni sportive dilettantistiche);
le altre forme associative e i comitati, costituiti ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente.
Requisiti essenziali per l’iscrizione:
essere dotati di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano la prevalente assenza di fini di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica e un’organizzazione interna democratica, secondo le normative vigenti;
perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi dello Stato nonché alle norme dell’Unione Europea e alle norme di diritto internazionale;
essere portatori di un interesse collettivo o produttori di servizi di interesse collettivo;
esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell’art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, oppure operare in una delle aree tematiche del Registro, indicate all’art. 1, comma 3, del Regolamento;
documentare di avere la titolarità degli spazi dove sono state stabilite la sede legale e la sede operativa, se prevista. Per titolarità si intende avere la proprietà o altro legittimo e riconosciuto diritto di godimento (es: la locazione, la concessione, anche a titolo gratuito, dello spazio utilizzato);
la/il legale rappresentante/presidente non deve aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3;
non essere incorsi nel provvedimento di cancellazione ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. e) del Regolamento, finché non viene estromessa/o dall’associazione la/il legale rappresentante/presidente o la/ il socia/o, condannata/o.
Altri requisiti:
avere sede in Padova o essere operanti nel territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
svolgere attività rivolta prevalentemente alle/ai cittadine/i di Padova;
avere svolto attività documentata da almeno un anno alla data di presentazione dell’iscrizione.
Non si possono iscrivere nel Registro ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”:
a) le formazioni e le associazioni politiche;
b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
c) le associazioni di datrici e datori di lavoro, enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
d) gli enti religiosi, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del terzo settore o in associazione di promozione sociale;
e) le imprese sociali, se non costituite come associazioni o fondazioni, le cooperative sociali e le società di capitali;
f) le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell’Amministrazione comunale, di altri enti o amministrazioni pubbliche, che fra i propri soci annoverano enti
pubblici;
g) le società di mutuo soccorso, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del terzo settore o in associazione di promozione sociale, ai sensi degli articoli 42, 43, 44 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
h) non possono essere altresì iscritti enti ed associazioni che occupano senza titolo spazi pubblici o privati.
Fonte/Source: https://www.padovanet.it/informazione/iscrizione-al-registro-comunale-delle-associazioni