(AGENPARL) – ROVIANO (RM) sab 29 aprile 2023
VISTO l’art.21 della Legge 10 aprile 1951, n°287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall’art.3 della Legge 5 maggio 1952, n°405;
VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n°1441, sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;
2 – I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza Italiana,
b) Buona condotta morale,
c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
d) Licenza di scuola media di primo grado (per i Giudici di Corte di Assise) ovvero Licenza di scuola media di secondo grado (per i Giudici di Corte di Assise di Appello).
3 – Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario.
b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Roviano, lì 30.04.2023
Il Sindaco
f.to Folgori Mattia
Allegati
Fonte/Source: http://www.comuneroviano.rm.it/po/mostra_news.php?tags=&area=h&x=&id=1364