
(AGENPARL) – mar 18 aprile 2023 Ricongiungimento familiare: Il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che richiede senza eccezioni che la presentazione di una domanda di ricongiungimento familiare sia fatta di persona presso una sede diplomatica competente
La normativa può nondimeno prevedere la possibilità di richiedere la comparizione personale a uno stadio ulteriore della procedura di domanda di ricongiungimento familiare
Sentenza della Corte nella causa C-1/23 PPU | Afrin
In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
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