
(AGENPARL) – ROMA gio 16 marzo 2023
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13 gennaio 2023
Studi – Lavoro
Politiche previdenziali
I principali interventi di politica previdenziale attuati nei primi mesi della XIX legislatura sono stati volti, da un lato, a mitigare gli effetti dell’inflazione sul potere d’acquisto dei pensionati, pur nell’ottica del contenimento della spesa pensionistica, anticipando la rivalutazione delle pensioni più basse e rivedendo le norme sulla perequazione automatica; dall’altro, a temperare gli effetti della riforma pensionistica del 2012, rinnovando istituti vigenti (opzione donna e ape sociale) o fissando nuovi requisiti per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico (cd Quota 103).
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), all’articolo 1, commi 288-291, proroga l’applicazione a tutto il 2023 della disciplina dell’APE sociale, introdotta con legge n. 232/2016 in via sperimentale e già più volte prorogata.
L’Ape sociale consiste in una indennità, pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria. È corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni, a favore dei seguenti soggetti:
- persone con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in quest’ultimo caso, occorre aver lavorato per almeno diciotto mesi nei tre anni precedenti) e che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- persone con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant’anni o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;
- persone con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74 per cento;
- lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative gravose. L’elenco di tali professioni è stato aggiornato ed esteso con la legge di bilancio 2022, che ha previsto anche un’anzianità contributiva più bassa, pari a 32 anni, per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
I requisiti di anzianità contributiva pari a 30 o 36 anni sono ridotti, per le donne, di un anno se hanno un figlio o di due anni se ne hanno più d’uno.
L’elenco delle attività gravose che danno diritto all’accesso all’Ape sociale comprende le seguenti professioni indicate all’allegato C alla legge n. 232/2016 e all’allegato 3 alla legge n. 234/2021:
Allegato C alla legge n. 232/2016
A. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
G. Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
H. Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
N. Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca
O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne. 2.6.4- Professori di scuola primaria, pre—primaria e professioni assimilate
Allegato 3 alla legge n. 234/2021
32.1- Tecnici della salute
4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1- Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3- Operatori della cura estetica
5.4.4- Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6 – Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.11-Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2- Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3- Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.14-Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5 -Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e perla fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6- Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.81-Conduttori di mulini e impastatrici
7.1,8.2- Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2- Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3 -Operatori di macchinari fissi in agricotura e nella industria alimentare
7.4- Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3- Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4 -Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.52- Portantini e professioni assimilate
8.3- Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4-Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.
I soggetti che ne hanno i requisiti possono presentare domanda per il riconoscimento dell’APE sociale entro il 31 marzo 2023, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2023. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2023) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio per il 2023 ha stimato in 20.000 soggetti i lavoratori che accederanno all’Ape sociale in virtù della proroga disposta per il 2023.
ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2023
Il comma 292 dell’art.1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha esteso la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato denominato “Opzione donna” a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso di particolari requisiti. Nel caso di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, il requisito anagrafico è ridotto a cinquantotto anni. Al predetto requisito anagrafico, richiesto per l’accesso al pensionamento in esame, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previstai dalla normativa vigente (ex art. 12 D.L. 78/2010).
L’accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, è riconosciuto, in particolare, alle lavoratrici che siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
- assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Come specificato dalla Circ. INPS n. 25 del 2023, i sei mesi di assistenza – che si considera soddisfatta dalla convivenza – devono essere continuativi;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
- siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.
Resta fermo che le lavoratrici che già entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno trentacinque anni e un’età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni nel caso di lavoratrici autonome possano comunque accedere al trattamento pensionistico anticipato “opzione donna”, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del D.L. n. 16/2019, non modificato dalle norme in esame.
Il diritto al trattamento pensionistico è conseguito trascorsi un numero di mesi dalla data di maturazione dei requisiti pari a diciotto per le lavoratrici autonome e dodici per le lavoratrici dipendenti.
Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico da parte delle lavoratrici dei comparti scuola e AFAM, la cessazione dal servizio e la decorrenza del relativo trattamento pensionistico hanno effetto dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico. La domanda di cessazione del servizio può essere presentata entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo.
ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2023
I commi 283 e 284 dell’art.1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, introducono, in via sperimentale per il 2023, un’ulteriore fattispecie – denominata pensione anticipata flessibile – di diritto al trattamento pensionistico anticipato, la quale si aggiunge – come possibilità alternativa – alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata.
Il diritto al trattamento in esame si consegue al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, di un’età anagrafica di almeno 62 anni (requisito non adeguato alla speranza di vita) e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni (cosiddetta quota 103).
La nuova fattispecie è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall’INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati. Sono esclusi dall’applicazione il personale militare delle Forze armate (ivi compreso il personale il personale della Guardia di finanza), il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria), il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo i requisiti contributivi devono riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo.
Al fine del conseguimento del requisito contributivo, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche sono cumulabili secondo la disciplina che consente il cumulo gratuito delle contribuzioni pensionistiche; resta fermo che il cumulo è consentito solo per periodi assicurativi non coincidenti e che esso è subordinato alla condizione che il soggetto non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto. Resta implicitamente fermo che, per i soggetti la cui pensione sia interamente determinata secondo il sistema contributivo, il cumulo (sempre di periodi assicurativi non coincidenti) è disciplinato dall’articolo 1 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
Il trattamento conseguito è riconosciuto, in una prima fase, nel rispetto di un limite massimo mensile di importo, pari al quintuplo del valore lordo mensile del trattamento minimo previsto – tempo per tempo – nel regime generale INPS (si ricorda che il valore minimo provvisorio per il 2023 del regime generale INPS è pari a 563,73 euro mensili; la misura del quintuplo – come risulta anche dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio per il 2023 – è quindi pari, nel gennaio 2023, a circa 2.818,7 euro mensili lordi, salvo successivo ricalcolo in base al valore definitivo del minimo INPS per il 2023); la successiva liquidazione in base agli ordinari criteri di calcolo ha luogo a decorrere dal mese in cui si avrebbe diritto al trattamento in base alla disciplina della pensione di vecchiaia – quindi, dal mese successivo al compimento di 67 anni (salvi casi specifici).
Il trattamento liquidato, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale (si rileva che l’identica distinzione nella possibilità di cumulo, posta nell’ambito di precedenti norme transitorie in materia di pensionamenti anticipati, è stata ritenuta legittima dalla sentenza n. 234 del 4 ottobre 2022-24 novembre 2022 della Corte costituzionale); questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde – per i redditi da lavoro autonomo occasionale – a quello di esclusione dalla contribuzione pensionistica.
I termini dilatori per la decorrenza del trattamento riconosciuto in base alla fattispecie sperimentale sono i seguenti (per i dipendenti del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, cfr. infra):
- i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto al trattamento a decorrere dal 1° aprile 2023, ovvero, se dipendenti pubblici, dal 1° agosto 2023, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi;
- i soggetti che maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto al trattamento a decorrere dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, ovvero, se dipendenti pubblici, dal settimo mese successivo – e in ogni caso non prima della suddetta data del 1° agosto 2023 -, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi.
Ai dipendenti pubblici si applicano i termini temporali ad essi relativi anche qualora siano o siano stati iscritti presso più di una gestione pensionistica.
Per i dipendenti del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre dal primo giorno dell’anno scolastico o accademico avente inizio nel 2023, a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28 febbraio 2023.
Per i dipendenti pubblici il possesso dei requisiti per l’accesso al pensionamento in base alla fattispecie sperimentale in esame non costituisce motivo di collocamento a riposo di ufficio, pur in caso di compimento del limite anagrafico per tale collocamento; la norma garantisce dunque al soggetto la possibilità di rimanere in servizio oltre tale limite, fermo restando il successivo collocamento a riposo di ufficio in caso di conseguimento dei requisiti posti da altre fattispecie di riconoscimento del pensionamento anticipato ovvero fino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (pari in genere, come detto, a 67 anni).
I termini temporali per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato in base alla fattispecie sperimentale de qua decorrono solo con riferimento alla data in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all’articolo 24 del D.L. 201/2011 (al fine in oggetto, non rileva, ai sensi dell’articolo 1, comma 201, della L. 232/2016, la circostanza che il soggetto rientri nella disciplina pensionistica dei cosiddetti lavoratori precoci).
Viene infine abrogata la disciplina istitutiva di un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori aventi almeno 62 anni di età e dipendenti da piccole e medie imprese in crisi (si ricorda che il decreto ministeriale attuativo di tale normativa non è stato emanato).
Si rammenta che sono tuttora applicabili gli istituti introdotti nel corso della XVIII legislatura, in larga misura analoghi a Quota 103, noti come Pensione quota 100 e Pensione quota 102, ove siano stati maturati i requisiti previsti dalle relative discipline entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2021 ed il 31 dicembre 2022.
L’articolo 14 del D.L. n. 4/2019 ha introdotto, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità di conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (cd. Pensione quota 100) da parte dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati (con esclusione di quelli iscritti alle Casse professionali), nonché da parte degli altri lavoratori iscritti alla Gestione separata.
Successivamente, la legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 87 e 88, L. 234/2021) ha introdotto, in via sperimentale, per il solo 2022, la possibilità di conseguire la pensione anticipata per i medesimi lavoratori che alla data del 31 dicembre 2022 raggiungono il requisito anagrafico di 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni (cd Pensione quota 102).
Sia le disposizioni istitutive di Quota 100 che quelle che prevedono Quota 102 consentono a quanti maturano il diritto all’accesso alla pensione nei periodi considerati di esercitarlo rispettivamente anche dopo il 31 dicembre 2021 e dopo il 31 dicembre 2022.
Per entrambi gli istituti è stato previsto un periodo finestra di tre mesi per i dipendenti privati e di sei mesi per i dipendenti pubblici. Questi ultimi sono tenuti a presentare la domanda di collocamento a riposo all’amministrazione con un preavviso di sei mesi.
ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2023
In considerazione dell’aumento dei tassi di inflazione, il legislatore ha adottato una serie di misure volte, da un lato, a sostenere il potere d’acquisto dei percettori di trattamenti più bassi e, dall’altro, a mitigare l’impatto della perequazione automatica delle pensioni sulla spesa pubblica.
Per un breve inquadramento della normativa sulla perequazione automatica si rinvia al focus a ciò dedicato.
Poiché i dati definitivi relativi al tasso di inflazione nel 2021 rilevavano un aumento dei prezzi più consistente (dell’1,9, anziché dell’1,7 per cento) di quanto previsto con D.M. 17 novembre 2021 ai fini della rivalutazione delle pensioni a partire da gennaio 2022 e considerato il significativo incremento dei prezzi nel corso dell’anno, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione e di tutelare maggiormente il potere d’acquisto dei pensionati, l’articolo 21 del D.L. 115/2022 ha previsto, in via eccezionale, per il solo 2022:
- l’incremento, nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022, con decorrenza 1° gennaio 2023, del 2 per cento dell’importo della pensione erogata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, compresa la tredicesima mensilità, qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore a 2.692 euro (qualora, tuttavia, il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento disciplinato dalla disposizione de qua, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato);
- l’anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021, pari allo 0,2 per cento, dal 1° gennaio 2023 al 1° novembre 2022.
In relazione alla misura che prevede l’incremento del 2 per cento dei trattamenti pensionistici di importo fino a 2.692 già nell’ultimo trimestre dell’anno, l’INPS ha emanato la circolare n. 114 del 13-10-2022.
Nella circolare sono indicate le variazioni percentuali da applicare ai diversi scaglioni di importo, calcolati prendendo a parametro un valore del trattamento minimo pari a 524,35 euro (ossia il valore 2021, pari a 515,58, rivalutato dell’1,7 per cento). Si riporta qui di seguito la tabella riepilogativa:
In relazione alla misura relativa all’anticipazione del conguaglio riguardante l’indice dei prezzi nel 2021, l’INPS, con la circolare n° 120 del 26-10-2022, ha precisato che, alla luce del dato definitivo sull’inflazione registrata nel 2021, la rivalutazione complessiva relativa al medesimo anno si applica nella misura dell’1,9 per cento sugli importi fino a 2.062,32 euro al mese, dell’1,71 per cento per gli importi da 2.062,33 a 2.577,90 euro e dell’1,45 per cento per gli importi superiori.
La summenzionata circolare, tra l’altro, aggiorna il valore del trattamento minimo mensile delle pensioni per lavoratori dipendenti e autonomi, da 515,58 a 525,38 euro mensili. ?Tale importo è impiegato per il calcolo degli scaglioni e l’applicazione della perequazione automatica dal 1° gennaio 2023.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 novembre 2022 si è disposto un adeguamento del +7,3% delle pensioni a partire dal 1° gennaio 2023; tale aumento, come previsto dalla normativa vigente, è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 3 novembre 2022 (si ricorda che, nell’ambito della disciplina della perequazione automatica, si fa riferimento, in via interpretativa, all’importo del trattamento minimo INPS nell’anno precedente a quello di applicazione della perequazione medesima).
In vista della perequazione automatica da applicarsi nel biennio 2023-2024, la legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), all’articolo 1, commi 309 e 310, ha introdotto una disciplina speciale che prevede una perequazione in termini più restrittivi – rispetto a quella posta dalla disciplina a regime – per i trattamenti pensionistici più alti e una rivalutazione più alta delle pensioni di importo inferiore al trattamento minimo.
Più in particolare, si prevede che, per gli anni 2023 e 2024, la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici si applichi:
- nella misura del 100 per cento per trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici di importo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici da sei a otto volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici da otto a dieci volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.
comunicato del Ministero del lavoro, la rivalutazione dei
trattamenti fino a quattro volte il minimo, pari al 100% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, è stata applicata dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2023, determinando un incremento delle pensioni pari al 7,3%. Dal 1°marzo 2023 sono rivalutati anche i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo, secondo le percentuali sopra indicate.
In via aggiuntiva rispetto alla summenzionata perequazione automatica, si prevede un incremento transitorio, con riferimento alle sole mensilità relative agli anni 2023 e 2024, per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS. Tale incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e a 2,7 punti per l’anno 2024; la seconda percentuale non si somma alla prima; l’incremento per il 2024 si applica, dunque, sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica; resta altresì fermo che quest’ultima si applica sui valori al netto dell’incremento transitorio medesimo. L’incremento si commisura – nei termini suddetti – in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore (1° gennaio 2023) della legge di bilancio per il 2023.
Per i casi in cui il valore del complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto sia di poco superiore al minimo, l’incremento transitorio in esame si applica fino a concorrenza dell’importo derivante dall’applicazione dell’incremento medesimo sul suddetto minimo.
Inoltre, l’incremento transitorio non rileva ai fini del computo dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Dal 2025, è previsto torni ad applicarsi la disciplina generale, introdotta con legge di bilancio 2022, in base alla quale la perequazione è riconosciuta: nella misura del 100% della variazione dell’indice del costo della vita per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici del soggetto fino a 4 volte il trattamento minimo INPS; nelle misure del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo e del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo.
ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2023






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Fonte/Source: https://temi.camera.it/leg19/temi/politiche-previdenziali-1