(AGENPARL) – ROMA gio 16 marzo 2023
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30 gennaio 2023
Studi – Agricoltura
Il settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura nella legge di bilancio per il 2023
La legge di bilancio è il provvedimento legislativo che, ogni anno, come noto, introduce disposizioni con effetti finanziari, in particolare per il triennio successivo.
Tra le molteplici norme introdotte con tale strumento, alcune riguardano anche il settore agricolo e primario in generale.
La prima legge di bilancio approvata nella XIX legislatura, quella relativa all’esercizio finanziario 2023, contiene numerose disposizioni che riguardano il settore agricolo e la pesca marittima.
La legge di bilancio 2023 (L.n. 197/2022) reca disposizioni in materia di agricoltura (e di pesca e acquacoltura) che prevedono:
- il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per il credito imposta per acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali (articolo 1, commi 45-50);
- il prolungamento, all’anno 2023, dell‘esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 1, comma 80);
- la previsione della facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto (comma 107), dietro il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16%.Sono, inoltre, estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023 le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste dalla normativa e successivamente più volte prorogate, stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16% (articolo 1, commi 107-109);
- l’l’estensione di agevolazioni – cioè le imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1 per cento – previste per la piccola proprietà contadina anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni (articolo 1, comma 110);
- estensione ai trasferimenti immobiliari di fondi rustici nei territori montani l’esenzione dall’imposta catastale e di bollo e l’assoggettamento all’imposta ipotecaria e di registro in misura fissa a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, nonché delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni (articolo 1, comma 111);
-
la proroga al 31 dicembre 2023 del termine finale entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant’anni (articolo 1, comma 300);
-
lo stanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2023 a sostegno dell’imprenditoria giovanile e femminile (articolo 1, comma 301);
-
un incremento di 9,5 milioni di euro, per il 2023, della dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità – di cui all’articolo 1, comma 515, L. n. 234/2021 (articolo 1, comma 302);
-
l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2023, al fine di realizzare interventi volti alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto dell’Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale (articolo1, comma 303);
-
l’erogazione, anche per il 2023, dell’indennità giornaliera onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. A tal fine vengono stanziate risorse pari a 30 milioni di euro per il medesimo anno 2023, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, rifinanziato dal comma 324. La suddetta indennità è pari a trenta euro giornalieri ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (articolo 1, comma 326);
- in via sperimentale per il biennio 2023-2024, una disciplina speciale, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore (articolo 1, commi 344-346);
- il rifinanziamento dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale (articolo 1, comma 389);
- risorse pari a 80 milioni di euro per il 2023 ad ISMEA per favorire la capitalizzazione delle imprese agricole – di cui all’articolo 17, comma 2, del D.Lgs.. n.102/2004 (articolo 1, comma 394);
- l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del “Fondo sovranità alimentare“, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. La finalità del Fondo consiste nel rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di: tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità; ridurre i costi di produzione per le imprese agricole; sostenere le filiere agricole; gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari (articolo 1, commi 424-425);
- l’istituzione del Fondo a sostegno dell’attività di ricerca per il contenimento “mal secco agrumi”, nello stato di previsione del MASAF, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025 (articolo 1, commi 426):
- l’istituzione, presso il MASAF, del Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023 (articolo 1, comma 427);
- l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del “Fondo innovazione agricoltura“, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025. La finalità del suddetto Fondo consiste nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione con lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche (articolo 1, commi 428-431);
- il rifinanziamento del Fondo recupero fauna selvatica – istituito dall’art.1, comma 757, della legge n. 178 del 2020, per l’anno 2023, per un importo pari a 1 milione di euro (articolo 1, comma 432);
- l’istituzione presso il MASAF, del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite da flavescenza dorata della vite con una dotazione finanziaria pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024 (articolo 1, comma 433);
- l’istituzione di un Fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, finalizzato all’erogazione, nelle città metrropolitane, ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare (articolo 1, commi 434-435);
- la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023 quale incremento dell’indennità riconosciuta al personale ICQRF del MASAF; inoltre, a decorrere dal 2023 viene destinato un milione di euro l’anno (al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione) all’incremento dell’indennità di amministrazione del personale non dirigente del Ministero , in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente (articolo 1, commi 436-437 );
-
l’incremento del fondo risorse decentrate relativo al MASAF- a decorre dall’anno 2023 – per un importo complessivo pari a 1.830.000 euro annui, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, per incentivare e rafforzare le strutture del ministero. Inoltre, a decorrere dall’anno 2023, è altresì incrementato di 250.000 euro annui il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale generale contrattualizzato (articolo 1 comma 438);
-
l’incremento della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura di 8 milioni di euro per l’anno 2023 (articolo 1, comma 439);
-
l’incremento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura – di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 154 del 2004 – di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025 (articolo 1, comma 440);
- l’autorizzazione di una spesa di 4,7 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 per il funzionamento degli impianti ippici attivi (articolo 1, commi 441-442);
- l’istituzione di un Fondo per la raccolta di legname depositato nell’alveo dei fiumi nello stato di previsione del MASAF con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dal 2023 (articolo 1, commi 443-445);
-
la modifica della disciplina vigente in materia di
controllo e il
contenimento della
fauna selvatica prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 In particolare, è stabilito che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al
controllo delle specie di fauna selvatica
anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le
aree protette e le
aree urbane anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.La finalità di detta attività mira alla tutela della biodiversità, per una migliore gestione del patrimonio zootecnico e della selezione biologica, per la tutela del suolo, del patrimonio storico-artistico, delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, della pubblica incolumità e sicurezza stradale, nonché per motivi sanitari.
Qualora i predetti
metodi si rivelino
inefficaci, le Regioni e le Province autonome possono
autorizzare, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
piani (regionali o delle province autonome) di controllo numerico mediante
abbattimento o cattura. La norma stabilisce che tali attività di controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica non costituiscono esercizio di attività venatoria.E’ inoltre previsto che per i danni causati da ungulati il
Fondo per il funzionamento del comitato faunistico è incrementato di 500.000 euro.
(articolo 1, commi 447-449);
- l’istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato a sostenere l’acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro (articolo 1 commi 450-451);
- le assunzioni per il MASAF di un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell’area dei “Funzionari” con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il predetto personale sarà impegnato nell’attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell’ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, svolte dall’ICQRF. A tal fine è autorizzata la spesa di 10.152.000 euro per il 2023 e di 13.536.000 euro dal 2024 (articolo 1, comma 452);
- le misure di razionalizzazione degli organismi del MASAF e degli adempimenti a carico degli operatori agricoli (articolo 1, commi 453-454);
- la statuizione che l’AGEA continui a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni delle risorse relative alle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili anche a seguito della cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, fino alla data determinata con decreto del Ministro dell’agricoltura (articolo 1 comma 455);
- il rifinanziamento con 15 milioni di euro per le attività del MASAF relative a ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilità può essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca (articolo 1, comma 456);
-
l’incremento di 9 milioni di euro per l’anno 2023, di 12 milioni di euro per l’anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l’anno 2025 del Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero (articolo 1, comma 457);
- la riduzione del 70 per cento dell’indennizzo per la maggior usura delle strade- di cui all’articolo 18, comma 5, lettera b); D.PR 495/1992- per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi mezzi (articolo 1, comma 505);
-
il potenziamento del contingente di personale dell’Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare, incrementandolo di 120 unità (articolo 1, commi 666-667);
- l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” con uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano (articolo 1, commi 695-696).
L’attività della Commissione XIII (Agricoltura)
In data 6 dicembre 2022, con riferimento all’all’A.C. 643-bis, la Commissione XIII (Agricoltura) ha approvato la proposta di relazione favorevole con condizioni e osservazioni predisposta dal relatore da inviare alla Commissione V (Bilancio). Per ulteriori approfondimenti si rinvia all’ iter del provvedimento e, per i profili di interesse della Commissione Agricoltura riferito all’A.C. 643-bis,
al dossier del Servizio Studi.
Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2023-2025
La legge di bilancio 2023-2025 (L. n. 197/2022) autorizza per il 2023 spese finali, in termini di competenza, pari a circa 2.556 milioni di euro (spese correnti pari a circa 1.229 milioni di euro e spese in conto capitale pari a circa 1.326 milioni di euro). Le spese in conto capitale assorbono il 51 per cento delle spese finali del Ministero (rispetto al 64,5 per cento della legge di bilancio del 2022 e al 49,5 per centodella legge di bilancio 2021).
Rispetto alla legge di bilancio 2022, l’andamento della spesa è crescente nell’anno 2023 (2.556 milioni di euro) e, poi, decrescente nel biennio 2024-2025 (1.637 milioni di euro e 1.382 milioni di euro, inoltre, le spese finali del Ministero nell’anno 2023 (2.556 milioni di euro) risultano in aumento rispetto al bilancio dello scorso anno (1.921,9 milioni di euro), in termini assoluti, di 636,1 milioni di euro.
Rispetto al bilancio statale gli stanziamenti di spesa del Ministero si attestano, in termini di competenza in misura pari allo 0,3% .
ultimo aggiornamento: 26 gennaio 2023
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Fonte/Source: https://temi.camera.it/leg19/temi/le-misure-finanziarie-per-il-settore-agricolo-della-pesca-e-dell-acquacoltura