
(AGENPARL) – ROMA gio 16 marzo 2023
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tema
20 gennaio 2023
Studi – Finanze
Giochi
In Italia il quadro normativo che disciplina il settore dei giochi legali risulta assai complesso in assenza di un testo unico che raccolga le numerose norme che nel tempo sono state adottate in materia. Nel seguente tema si dà conto sia degli interventi che il legislatore adotta ai fini del gettito fiscale derivante dai giochi (indicando anche i dati aggiornati delle entrate nei vari periodi di riferimento), sia delle misure volte al contrasto del fenomeno del gioco d’azzardo.
Per avere un quadro del peso del mercato dei giochi in Italia, ai fini della fiscalità generale, si segnala che, secondo i dati comunicati dal MEF-Dipartimento delle finanze, a novembre 2022, le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 13.153 milioni di euro (+2.265 milioni di euro, pari a +20,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 12.529 milioni di euro (+2.174 milioni di euro, pari a +21,0%).
Per i principali interventi introdotti nel settore dei giochi legali nella XVIII legislatura si rinvia alla lettura del dossier di inizio legislatura.
La disciplina del prelievo erariale del settore dei giochi prevede modalità e aliquote diverse a seconda dei vari tipi di gioco.
Le entrate per l’erario provenienti dal settore sono sia di carattere extra-tributarie che tributarie. Nel primo caso il prelievo fiscale coincide con il margine erariale residuo che si ottiene sottraendo dall’importo complessivo delle giocate (raccolta), le vincite pagate ai giocatori e l’aggio spettante al gestore del punto di gioco. Questo prelievo si applica solo al Lotto, alle lotterie istantanee e a quelle a estrazione differita.
Il gettito generato da tutte le altre tipologie di gioco viene classificato, invece, tra le entrate tributarie.
- PREU
L’articolo 39, comma 13, del decreto-legge n.269 del 2003 ha istituito il Prelievo erariale unico (Preu), originariamente fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate, che si applica agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall’articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si tratta degli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, new slot, e di quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery.
La misura del prelievo negli anni è stata aumentata più volte. L’articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità), ha aumentato il Preu sui predetti apparecchi, fissando le aliquote nella seguente modalità:
- al 19,25% (AWP) e al 6,25% (VLT) dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018;
- al 19,6% (AWP) e al 6,65% (VLT) dal 1° maggio 2019;
- al 19,68% (AWP) e al 6,68% (VLT) dal 1° gennaio 2020;
- al 19,75% (AWP) e al 6,75%(VLT) dal 1° gennaio 2021;
- al 19,6% (AWP) e al 6,6% (VLT) dal 1° gennaio 2023.
Il comma 1051 della legge di bilancio 2019 ha successivamente incrementato le predette aliquote di un ulteriore 1,35 per cento per le new slot e dell’1,25 per cento per le videolottery a decorrere dal 1° gennaio 2019.Tale incremento, secondo la relazione tecnica relativa alla legge di bilancio 2019, dovrebbe apportare un aumento di gettito per gli anni 2019-2020 pari rispettivamente a 616,9 e a 614,9 milioni di euro.
Infine, l’articolo 27, comma 2, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 modificando il suddetto comma 1051, dispone che l’aumento delle aliquote applicabili alle new slot sia pari al 2 per cento. Quest’ultimo incremento, secondo la relazione tecnica del provvedimento, dovrebbe apportare un ulteriore aumento del gettito di 154 milioni di euro su base annua.
L’articolo 31 del predetto decreto stabilisce anche che per il 2019 i versamenti dovuti con riferimento al prelievo erariale unico a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno.
Da ultimo, il comma 731 della legge di bilancio 2020 incrementa a decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico-PREU sugli apparecchi AWP (o new slot) nonché sulle videolottery; le aliquote del PREU sono fissate rispettivamente nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi AWP e nel 8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi videolottery .
- Imposta unica
L‘imposta unica, istituita dal decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, si applica ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero. Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco; la base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall’ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori, mentre per le scommesse è costituita dall’ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa. I soggetti passivi dell’imposta sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.
L’articolo 4 del decreto legislativo n. 504 stabilisce le aliquote, differenziate per i concorsi pronostici (26,80 per cento) e per diverse categorie di scommesse a totalizzazione (20 per cento) e a quota fissa (con aliquote che variano fra il 2 e l’8 per cento su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori). Per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore e a quota fissa (salvo la scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominate Vincente nazionale e Accoppiata nazionale) l’aliquota è pari al 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.
Da ultimo, la legge di bilancio 2019 ha disposto che a decorrere dal l° gennaio 2019, l’imposta unica sia stabilita:
a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.
La stessa legge di bilancio 2019 ha inoltre disposto che a decorrere dal 1°luglio 2019 l’imposta unica sui concorsi pronostici sportivi e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive viene soppressa.
- Imposta sugli intrattenimenti
L’imposta sugli intrattenimenti, istituita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, la cui base imponibile è data dalla somma dei seguenti elementi:
importo dei singoli titoli di accesso venduti al pubblico per l’ingresso o l’occupazione del posto;
aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico ( es. guardaroba);
corrispettivi delle cessioni e della prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazioni e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati.
Alla base imponibile così determinata occorre poi applicare l’aliquota di riferimento prevista per la tipologia di intrattenimento considerata dalla tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972.
Tariffa dell’imposta sugli intrattenimenti
Genere di attività |
Aliquota |
|
1 |
Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio. |
16% |
2 |
Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart. |
8% |
3 |
Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all’esercizio delle scommesse. |
60% |
4 |
Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati. |
10% |
- Aliquota IVA
L’aliquota IVA, prevista all’articolo 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed esclusivamente ai giochi per i quali non è prevista vincita in denaro.
Infine, dal 2012, con decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011, è stato introdotto un prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500 per alcuni giochi. Da ultimo, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha fissato tale prelievo al 12 per cento per alcuni giochi: videolottery, Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e SiVinceTutto SuperEnalotto, lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar, e all’8 per cento per le vincite al lotto.
GIOCHI |
|
BASE IMPONIBILE |
ALIQUOTA |
Lotto |
|||
Lotto tradizionale |
Entrate extratributarie |
|
differenziale per il banco |
10 e Lotto |
Entrate extratributarie |
|
differenziale per il banco |
Giochi numerici a totalizzatore nazionale |
|||
Superenalotto |
Imposta unica |
raccolta |
28,27% |
Superstar |
Imposta unica |
raccolta |
38,27% |
Win for Life |
Imposta unica |
raccolta |
23,27% |
Lotterie |
|||
Lotterie differite |
Entrate extratributarie |
|
valore residuale |
Lotterie istantanee |
Entrate extratributarie |
|
valore residuale |
Giochi a base sportiva |
|||
Concorsi pronostici |
Imposta unica |
ammontare della somma giocata al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori |
33,84% |
Scommesse a quota fissa |
Imposta unica |
margine lordo |
18% rete fisica 22% a distanza |
Scommesse a totalizzatore |
Imposta unica |
ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa |
20% |
Giochi a base ippica |
|||
Scommesse ippiche a quota fissa |
Imposta unica |
margine lordo |
43% rete fisica 47% a distanza |
V7 |
Imposta unica |
posta di gioco |
15% |
Bingo |
|||
Bingo |
Imposta unica |
margine lordo |
20% |
Apparecchi |
|||
Apparecchi comma 6a ( |
Preu |
totale della raccolta |
23,85 |
Apparecchi comma 6b (VLT – |
Preu |
importo totale della raccolta di gioco costituita dalle somme puntate per attivare ogni singola partita |
8,50 |
Apparecchi comma 7 |
ISI e IVA |
imponibile medio annuo forfetario per categoria |
8% |
Giochi di abilità a distanza (skill games) |
|||
Giochi di abilità a distanza |
Imposta unica |
margine lordo |
20% |
Giochi di carte e giochi di sorte a quota fissa |
|||
Poker |
Imposta unica |
quota raccolta non restituita al giocatore (margine lordo del concessionario) |
20% |
ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2022
Secondo i dati comunicati dal MEF-Dipartimento delle finanze nel 2021 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 12.407 milioni di euro (+1.895 milioni di euro, pari a +18,0%); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 11.712 milioni di euro (+1.857 milioni di euro, pari a +18,8%).
Sempre secondo il MEF, nei primi cinque mesi del 2022 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a 6.052 milioni di euro (+1.599 milioni di euro, pari a +35,9%); considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 5.791 milioni di euro (+1.574 milioni di euro, pari a +37,3%).
L‘Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel Libro Blu 2020 indica che le entrate erariali del settore giochi nel 2020, che costituiscono l’ammontare totale dell’imposizione fiscale e del differenziale residuale tra raccolta, aggi e vincite dei giochi che entrano nelle casse pubbliche, sono state pari a 7,24 miliardi di euro. Il risultato del 2020 è diminuito del 36,27 rispetto al 2019. Rispetto al dato previsto per il 2020, il valore del gettito erariale del settore Giochi è inferiore del 37,85 per cento. Tale trend è sostanzialmente connesso alla riduzione del gioco fisico in Italia, dovuto alle chiusure dei punti gioco sul territorio nel periodo di lockdown. Soprattutto lo switch off degli apparecchi AWP e VLT, che rappresentano le categorie di gioco che contribuiscono maggiormente al gettito, rappresenta il fattore più determinante nella riduzione delle entrate erariali del 2020. Tenuto conto anche della fiscalità dei modelli di gioco, il netto spostamento dei volumi di gioco verso il gioco digitale a distanza, non ha sortito, in termini di gettito erariale, contro bilanciamenti rispetto alla riduzione del gioco fisico.
Nella sezione istituzionale del sito Agenzia delle dogane e monopoli dedicata ai giochi è possibile consultare i dati anche suddivisi per regione e comune.
L’Agenzia delle entrate a tal fine, per il tramite del suo partner tecnologico Sogei, ha realizzato un’applicazione, denominata
SMART (Statistiche, Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico), che gestisce il monitoraggio a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale dell’offerta dei vari tipi di gioco e la distribuzione dei punti vendita sul territorio.
Come sottolineato nella scheda di presentazione dell’Agenzia, l’applicazione permette anche di rappresentare l’andamento di ciascun dato nel tempo con l’elaborazione di svariate tipologie di analisi come la raccolta o la spesa del giocatore sul reddito. L’applicativo rende effettive le norme della legge di bilancio per il 2019, in particolare quelle disposizioni che demandano agli enti locali la disciplina sugli orari in cui sono attivi gli apparecchi da intrattenimento, monitorandone gli orari. Per il momento questa funzione può essere esercitata per le videolottery e a partire dal 1° luglio 2019, successivamente sarà esteso anche a quelle slot machine che consentiranno il gioco pubblico da remoto. SMART è in grado di registrare le fasce orarie stabilite dalle normative locali e fornirà una rappresentazione cartografica delle zone in cui è stato rilevato un funzionamento al di fuori degli orari consentiti – a partire dalla scala nazionale fino alla provincia – in un intervallo di tempo determinato. Visualizzerà su mappa gli esercizi in cui è stato rilevato un funzionamento al di fuori dell’orario prestabilito con un’analisi dettagliata del funzionamento di ciascuno apparecchio e all’interno di ogni singolo esercizio. SMART sarà accessibile tramite un’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia e i comuni che intenderanno utilizzare l’applicativo dovranno richiedere l’abilitazione a partire dal 1° luglio 2019. Ogni comune, autonomamente, potrà quindi programmare gli orari di funzionamento delle VLT presenti nel proprio territorio secondo le normative locali adottate. Per quanto riguarda il monitoraggio dei dati, i comuni, le province e le regioni saranno in grado di elaborare statistiche sulla base di variabili come i punti vendita, la raccolta e le vincite.
ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2022
Anche con riferimento al contrasto al gioco d’azzardo e alla tutela dei minori, nel tempo si sono registrati diversi interventi. Di seguito si riportano i più significativi.
Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 ha apportato una serie di modificazioni all’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) aventi l’obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro. Si regolamentano, in particolare, alcune tipologie di apparecchi attualmente privi di regole tecniche di produzione e si attribuisce all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti. L’ordine di rimozione può riguardare anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall’Agenzia medesima.
Il decreto legge 124 del 2019 ha autorizzato la costituzione di un Fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali. Il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è quindi autorizzato a effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi new slot e videolottery al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico (cd. agente sotto copertura). Tale facoltà è estesa anche alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali può attingere al medesimo fondo, previo concerto con le competenti strutture dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in materia di contrasto al gioco d’azzardo, ha chiarito che l’introduzione della tessera sanitaria per l’accesso agli apparecchi AWP deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto; ha aumentato le pene per chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, stabilendo che venga punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro e ha previsto che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sia tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto dell’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale. Ha disposto sanzioni per chiunque produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per tale fattispecie, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni.
Anche la legge di bilancio 2019 aveva introdotto misure volte alla prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo. In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (new slot e videolottery), per consentire di monitorarne il rispetto e irrogare le relative sanzioni.
Il decreto-legge n. 87 del 2018 è intervento con molte norme sulla materia. In particolare l’articolo 9 vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo. Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. L’articolo 9-bis stabilisce che i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d’azzardo. Si stabilisce inoltre che formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro siano applicate anche su alcuni apparecchi da intrattenimento, nonché nelle aree e nei locali dove essi vengano installati (vedi il D.M. 18 settembre 2018). L’articolo 9-quater dispone che l’accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito (slot machine e videolottery) sia consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Si prevede che siano rimossi dagli esercizi, dal 1° gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l’accesso ai minori. La violazione di tale norma è punita con una sanzione amministrativa di diecimila euro per ciascun apparecchio Per l’attuazione vedi il Decreto 30 luglio 2019). L’articolo 9-quinquies istituisce il logo No Slot presso il Ministero dello Sviluppo Economico; consente ai Comuni di prevedere, per i pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare videolottery e slot machine il rilascio e il diritto d’uso del logo identificativo No Slot. Il 2 aprile 2020 è stato pubblicato sulla G.U. il Regolamento recante le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell’uso del logo identificativo No Slot che stabilisce che i soggetti interessati all’uso del logo dovranno presentare telematicamente la segnalazione allo Sportello unico delle attività produttive del comune del territorio in cui hanno sede i locali nei quali si intende esporre il logo secondo le modalità indicate nel decreto stesso.
ultimo aggiornamento: 24 ottobre 2022
L’articolo 8 del decreto legge 176 del 2022 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto al fine di adeguare, nell’anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini. La norma riconosce un credito d’imposta a favore dei soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai fini dell’adeguamento da effettuarsi nell’anno 2023 degli strumenti utilizzati per la trasmissione alla nuova disciplina della lotteria degli scontrini (articolo 18, comma 4-bis, del decreto legge n. 36 del 2022 ). In particolare, l’articolo 18 ha innovato la disciplina della lotteria stabilendo che per partecipare all’estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato procedano all’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari (che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione) e che associno all’acquisto medesimo il proprio codice lotteria individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate. La norma prevede, altresì, che con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e per l’attuazione delle lotterie. La norma, pertanto, diversamente dal precedente regime della lotteria, contempla la possibilità di introdurre nuove e ulteriori lotterie degli scontrini con estrazioni sia istantanee, sia differite, che possono essere anche differenziate per entità e numero dei premi.
Relazione trasmessa il 5 ottobre 2022 al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza così descrive le nuove modalità di emissione dello scontrino necessarie ai fini della lotteria: “L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle entrate e SOGEI Spa (in quanto
partner tecnologico dello Stato) stanno lavorando all’implementazione del sistema informatico per la realizzazione della lotteria degli scontrini istantanea che sarà tecnologicamente pronta, in versione “beta”, entro la fine del 2022. Il primo quadrimestre del 2023 sarà utilizzato per testare gli ambienti reali e verosimilmente nel secondo semestre 2023 potrà effettivamente entrare in funzione la tecnologia su tutto il territorio nazionale. Il processo di lavoro si articola lungo l’elaborazione di
un sistema informatico e telematico che permetta, a tutti i registratori di cassa presenti sul territorio nazionale, di emettere un “QR-code” per la partecipazione alla lotteria all’atto dell’emissione dello scontrino fiscale. L’approccio che si sta utilizzando è quello di elaborare il sistema ottimale per minimizzare gli impatti sugli esercenti in termini di aggiornamento dei registratori di cassa e al contempo la massimizzazione della sicurezza di certificazione del sistema di gioco. Infatti, il sistema deve essere implementato con le certificazioni necessarie di sicurezza per evitare pagamenti di premi non dovuti (che si prevedono essere automatici essendo diverse centinaia di migliaia e con un controvalore di diverse decine di milioni di euro) rispetto a possibili contraffazioni di codice. Al termine dell’elaborazione informatica, l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate adotterà (verosimilmente entro il 2022) i provvedimenti che la legge ha demandato alle Agenzie fiscali. Il sistema verrà realizzato affinché tutti gli scontrini partecipino alla lotteria in via potenziale nel senso
che non sarà più necessario, all’atto dell’acquisto, dichiarare all’esercente l’intendimento della partecipazione alla lotteria da parte del consumatore. Conseguentemente il cliente potrà verificare con un App di Stato (App già esistente “Gioco Legale”) – entro un breve lasso di tempo per evitare l’accaparramento degli scontrini gettati – se quello scontrino è vincente o meno. Pertanto, la vincita viene effettivamente comunicata non quando è effettuata la transazione, ovvero al momento del pagamento, ma nel momento immediatamente successivo ovvero quando il consumatore decide di verificare, con l’applicazione installata sul proprio cellulare, se lo scontrino nella propria disponibilità sia vincente.
Per favorire tale aggiornamento tecnologico l’articolo 8 sopra citato prevede che ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per l’anno 2023 è concesso un contributo per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l’anno 2023. La norma chiarisce che il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Si ricorda che in precedenza, i commi 540-544 della legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) prevedevano l’istituzione di una lotteria nazionale per i contribuenti che effettuavano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione era previsto che i contribuenti, al momento dell’acquisto, avessero dovuto comunicare il proprio codice lotteria all’esercente e che quest’ultimo avrebbe trasmesso all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. I premi attribuiti non concorrevano a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non erano assoggettabili ad alcun prelievo erariale. Inoltre, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, erano stati istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Erano previsti premi, nell’ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi.
ultimo aggiornamento: 28 settembre 2022
Il comma 123 della legge di bilancio 2023 proroga, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, talune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022. La norma dispone altresì una maggiorazione del 15 per cento del corrispettivo una tantum versato dai concessionari interessati, calcolata in proporzione alla durata della proroga.
Tale somma è versata in due rate di pari importo con scadenza:
- al 15 luglio ed al 1° ottobre 2023, per quanto dovuto per il 2023;
- al 15 gennaio e al 1° giugno 2024, per quanto dovuto per il 2024.
Il comma 124 reca inoltre la proroga alla medesima data del 31 dicembre 2024 delle concessioni:
- per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza il 31 marzo 2023;
- per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, in scadenza il 29 giugno 2023;
- delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024.
ultimo aggiornamento: 19 gennaio 2023


02022_RelazionePARLAMENTO_Sez_II.pdf’>2022_RelazionePARLAMENTO_Sez_II.pdf
Fonte/Source: https://temi.camera.it/leg19/temi/19_tl18_giochi