
(AGENPARL) – ROMA gio 16 marzo 2023
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28 dicembre 2022
Studi – Ambiente
Cambiamenti climatici
Dopo avere raggiunto gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti dall’UE per il 2020, l’Italia deve ora raggiungere i nuovi e più ambiziosi obiettivi stabiliti per il 2030, che prevedono una riduzione di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990. Tali obiettivi, a loro volta, rappresentano un passaggio intermedio verso l’obiettivo finale del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. A tal fine, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stato attribuito un ruolo centrale alle politiche in grado di contribuire alla riduzione delle emissioni. Ciò vale, in particolare, per la missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” a cui sono destinati circa 70 miliardi di euro.
L’accordo di Parigi
Il 12 dicembre 2015 si è conclusa a Parigi la XXI Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21 dell’UNFCCC, acronimo dell’inglese United Nations Framework Convention on Climate Change), con l’obiettivo di pervenire alla firma di un accordo volto a regolare il periodo post-2020. Tale accordo, adottato con la decisione 1/CP21, definisce quale obiettivo di lungo termine il contenimento dell’aumento della temperatura ben al di sotto dei 2°C e il perseguimento degli sforzi di limitare l’aumento a 1.5°C rispetto ai livelli pre-industriali.
L’accordo prevede che ogni Paese, al momento dell’adesione, comunichi il proprio “contributo determinato a livello nazionale” (NDC – Nationally Determined Contribution) con l’obbligo di perseguire conseguenti misure per la sua attuazione. Ogni successivo contributo nazionale (da comunicare ogni cinque anni) dovrà costituire un avanzamento rispetto allo sforzo precedentemente rappresentato con il primo contributo.
L’Accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016 (ovvero 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica da parte di almeno 55 Parti della Convenzione che rappresentano almeno il 55% delle emissioni mondiali di gas-serra) e si applica dal 2021.
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (il programma d’azione adottato all’unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite nel settembre 2015) e si integra con i traguardi dell’Agenda, a partire dall’obiettivo 13 “Lotta contro il cambiamento climatico”. In particolare, l’Accordo di Parigi definisce nel dettaglio i contenuti del sotto-obiettivo 13.2 dell’Agenda 2030, che richiede di “integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali”.
Il quadro clima-energia 2030 e l’NDC aggiornato dell’UE
L’Italia ha ratificato l’accordo di Parigi con la legge n. 204/2016. In base a quanto chiarito con il Comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella G.U. del 6 dicembre 2016, l’Accordo è entrato in vigore per l’Italia l’11 dicembre 2016.
Dopo la presentazione della Comunicazione sul “Quadro Clima-Energia 2030”, il Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 ha approvato le Conclusioni che contengono i nuovi obiettivi per il periodo 2021-2030, che costituiscono l’NDC dell’UE.
L’elemento centrale del nuovo Quadro Clima-Energia 2030 era l’obiettivo di riduzione dei gas serra del 40% a livello europeo rispetto all’anno 1990.
Le citate Conclusioni prevedono, inoltre, obiettivi vincolanti a livello europeo per i consumi finali di energia da fonti rinnovabili ed un target indicativo di efficienza energetica e stabiliscono che l’obiettivo relativo ai gas-serra sia ripartito tra i settori rientranti nel sistema europeo di scambio di quote d’emissione (ETS), disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE, e i settori non-ETS (vale a dire i settori dei trasporti, civile, dell’agricoltura, dei rifiuti e della piccola industria, a cui si applica la decisione 406/2009 del 23 aprile 2009, c.d.
effort sharing), rispettivamente, in misura pari al 43% e al 30% rispetto al 2005. Al fine di raggiungere tali obiettivi sono stati approvati numerosi provvedimenti legislativi, tra cui la revisione della direttiva ETS (direttiva n. 2018/410/UE), il nuovo regolamento per i settori non-ETS (Regolamento n. 2018/842/UE), nonché il c.d. regolamento LULUCF (Regolamento n. 2018/841/UE) relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas-serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura. Si ricordano altresì la direttiva (UE) 2018/2002 sull’efficienza energetica, che prevede un obiettivo di efficienza energetica al 2030 pari al 32,5%, nonché la direttiva (UE) 2018/2001 sulle fonti rinnovabili, che prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell’Unione nel 2030 sia almeno pari al 32%.
Il succitato obiettivo di riduzione dei gas serra del 40% a livello europeo rispetto all’anno 1990, fissato dal Quadro Clima-Energia 2030, è stato successivamente rivisto al rialzo e, come si legge nel comunicato del 18 dicembre 2020, in tale data l’UE ha trasmesso all’UNFCCC il proprio NDC, che contiene l’obiettivo aggiornato e rafforzato di ridurre almeno del 55% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
Dalla COP26 alla COP27
Un risultato chiave della COP26, tenutasi a Glasgow nel novembre 2021, è stato l’invito alle Parti a
“rivedere e rafforzare” i propri obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030 – noti come “contributi determinati a livello nazionale” o NDC – entro la fine del 2022 per allinearsi meglio all’obiettivo dell’Accordo di Parigi volto a limitare l’aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C, puntando a 1,5°C. Un elemento cruciale per colmare il divario di emissioni in questo decennio è la decisione, da finalizzare alla COP27 (Sharm el Sheik, 6-18 novembre 2022), sul “programma di lavoro per aumentare urgentemente l’ambizione e l’attuazione della mitigazione in questo decennio” stabilito dal Patto per il clima di Glasgow.
Tra i principali elementi delle decisioni adottate alla COP26 rispetto ai temi dell’adattamento, il Patto per il clima di Glasgow prevede che si continui il
dialogo sul tema dell’obiettivo globale di adattamento.
Alla COP26 è stato creato il “Dialogo di Glasgow” per discutere le modalità di finanziamento per attività mirate a evitare, minimizzare e affrontare le perdite e i danni (
loss and damage) nei paesi in via di sviluppo più vulnerabili. In proposito, uno dei temi principali in discussione alla COP27 è la questione del
finanziamento per le perdite e i danni, con il probabile intento di giungere ad un accordo su un meccanismo di finanziamento (c.d.
finance facility).
Altro tema centrale della COP27 è quello della
finanza per il clima. Alla COP26 di Glasgow, i Paesi donatori hanno presentato un “delivery plan”, contenente impegni finanziari collettivi e una traiettoria per il raggiungimento dell’obiettivo di 100 miliardi.
L. 234/2021).
Nella COP26 è stato inoltre richiesto il raddoppio della
finanza per l’adattamento entro il 2025 rispetto al 2019: tale incremento rappresenta una questione centrale per la COP27, in considerazione delle priorità africane di aumentare la quantità, la qualità e l’accesso alla finanza per l’adattamento.
comunicato stampa dell’UE del 21 novembre 2022
viene sottolineato che la Presidente Ursula
von der Leyen
ha dichiarato che “la COP27 ha confermato che
il mondo non farà passi indietro
rispetto all’accordo di Parigi e rappresenta una tappa importante verso la giustizia climatica.
Tuttavia, i dati scientifici indicano senza ambiguità che è necessario fare molto di più
per mantenere vivibile il nostro pianeta”. Nel
comunicato stampa del Ministro dell’ambiente del 20 novembre 2022 viene evidenziato che “dopo negoziati lunghi e difficili, il risultato più evidente di questa Cop è la
creazione di un Fondo per sostenere i Paesi più vulnerabili per
affrontare le perdite e i danni (Loss and Damage) conseguenti al verificarsi di eventi climatici estremi…
Meno soddisfacenti sono stati i risultati ottenuti sul fronte cruciale delle
azioni di mitigazione, dove si è probabilmente persa un’occasione importante per incrementare l’ambizione nel campo delle politiche di mitigazione. Di fatto, non si è riusciti – nonostante il fortissimo impegno da parte dell’Unione Europea e di altri gruppi di Paesi – ad aumentare l’ambizione degli obiettivi ottenuti l’anno scorso a Glasgow, ma anzi non è stato facile ottenerne anche una loro mera conferma”.
ultimo aggiornamento: 28 dicembre 2022
In linea con l’Accordo di Parigi, la Commissione europea ha presentato il 28 novembre 2018 la strategia per il raggiungimento della neutralità climatica con la comunicazione “Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra”, con la quale ha ribadito l’impegno dell’Unione europea ad assumere un ruolo di leadership a livello internazionale nell’azione per il clima e a raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di gas ad effetto serra entro metà secolo.
L’art. 15 del Regolamento (UE) 2018/1999 prevede, tra l’altro, che ciascuno Stato membro elabori e comunichi alla Commissione, entro il 1° gennaio 2020, poi entro il 1° gennaio 2029 e successivamente ogni 10 anni, la propria strategia a lungo termine.
Nel dicembre 2019 la Commissione europea ha presentato la comunicazione strategica sul Green Deal europeo per conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Il Consiglio europeo con le conclusioni del 12 dicembre 2019 ha stabilito che tutte le politiche e normative dell’Unione devono essere coerenti con tale traguardo, successivamente sancito dalla normativa europea sul clima (regolamento (UE) 2021/1119), che ha introdotto un ulteriore obiettivo da conseguire entro il 2030 consistente in una riduzione delle emissioni di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.
Tale target intermedio è stato accompagnato dalla comunicazione della Commissione “Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa“, che costituisce il Piano per l’obiettivo climatico 2030.
Il 14 luglio 2021, la Commissione europea ha quindi presentato un pacchetto di proposte legislative, denominato “Pronti per il 55%” (Fit for 55%), volte a rivedere la normativa dell’UE in materia di riduzione delle emissioni climalteranti, energia e trasporti, per consentire il raggiungimento del nuovo più ambizioso obiettivo al 2030. In particolare, sono comprese tra l’altro proposte legislative di revisione:
Il pacchetto comprende anche ulteriori proposte per:
Si ricorda che le diverse proposte legislative del citato pacchetto sono già state esaminate dal Parlamento europeo e dal Consiglio e sono attualmente oggetto dei negoziati interistituzionali. La revisione dei livelli di emissione di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali nuovi è la prima proposta su cui, il 27 ottobre scorso, il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio che deve essere formalmente adottato dai due colegislatori.
In particolare, il 15 marzo 2022 il Consiglio dell’UE ha definito la propria posizione sull’introduzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere; il 27 giugno 2022 ha adottato orientamenti generali sulla proposta di revisione delle direttive in materia di promozione dell’energia da fonti rinnovabili e di efficienza energetica; il 29 giugno 2022 orientamenti generali sulle proposte di revisione della disciplina del sistema di scambio di quote di emissioni (Emissions trading system, ETS), della c.d “condivisione degli sforzi“, che assegna agli Stati membri obiettivi vincolanti di riduzione, del contributo del settore dell’uso del suolo e della silvicoltura (c.d. LULUCF), dei livelli di emissione di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali nuovi e sulla proposta di istituire il Fondo sociale per il Clima.
COM(2021)551), alla revisione dei regolamenti sulle emissioni nel settore dell’uso del suolo, della silvicoltura e dell’agricoltura, (
COM(2021)554) e sulla c.d. condivisione degli sforzi (
COM(2021)555), e per l’istituzione di un Fondo sociale per il clima (
COM(2021)568). Il 25 maggio 2022 l’esame si è concluso con l’approvazione di quattro distinti
documenti finali recanti una valutazione favorevole con osservazioni. Le Commissioni Ambiente (VIII) e Trasporti (IX) della Camera hanno esaminato la proposta di regolamento (
COM(2021)556), volta a rivedere la normativa che stabilisce i livelli di emissione di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri di nuova fabbricazione, approvando il 30 maggio 2022 un
documento finale recante una valutazione favorevole con osservazioni. Le Commissioni Ambiente (VIII) e Attività Produttive (X) della Camera hanno esaminato la proposta di regolamento per l’introduzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (
COM(2021)564), approvando il 30 maggio 2022 un
documento finale; hanno esaminato inoltre la proposta di direttiva sull’energia da fonti rinnovabili (
COM(2021)557) approvando il 23 giugno 2022 un
documento finale recante una valutazione favorevole con osservazioni.
ultimo aggiornamento: 28 dicembre 2022
Dati e stime su emissioni e costi
Nella “Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra” allegata al DEF 2021, sono fornite le stime delle emissioni di gas serra (riferite sia ai settori ETS che non-ETS) fino al 2030, che evidenziano, per l’Italia, che l’implementazione delle misure previste dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) dovrebbe consentire il raggiungimento sia degli obiettivi per i settori ETS (con le misure previste dal PNIEC la riduzione al 2030, rispetto al 2005, dovrebbe essere del 61%) che di quelli per i settori non-ETS (con le misure previste dal PNIEC la riduzione al 2030, rispetto al 2005, dovrebbe essere del 39%).
Nella relazione viene però anche sottolineato che tale analisi fa riferimento ad uno scenario ormai superato, in quanto il Consiglio UE del dicembre 2020 ha stabilito un nuovo obiettivo vincolante di riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 (elevando il precedente obiettivo del 40%), per mettere l’Unione in linea con il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Nella relazione viene altresì evidenziato che “Al momento, il citato obiettivo, tuttavia, non è ancora stato tradotto in normativa attuativa” e pertanto la relazione si limita a considerare gli obiettivi vigenti.
Regolamento (UE) 2018/1999 è stato istituito un sistema di governance dell’Unione dell’Energia, che mira a pianificare e tracciare le politiche e misure messe in atto dagli Stati Membri dell’UE al fine del raggiungimento degli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni, incremento dell’efficienza energetica, ricerca e innovazione, sicurezza energetica e sviluppo del mercato interno dell’energia. Il meccanismo di governance è basato sulle strategie a lungo termine, sui piani nazionali integrati per l’energia e il clima (PNIEC) che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima trasmesse dagli Stati membri e sulle modalità di monitoraggio della Commissione. Tale meccanismo prevede un processo strutturato, trasparente e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto e alla successiva attuazione dei PNIEC. Della trasmissione della
versione definitiva del PNIEC italiano alla Commissione europea è stata data notizia con il
comunicato stampa del 21 gennaio 2020 del Ministero dello sviluppo economico.
In un comunicato dell’ISPRA del dicembre 2022 viene reso noto che “sulla base dei dati disponibili per il 2022, come conseguenza da una parte della ripresa delle attività economiche e dall’altra del contenimento dei consumi di gas naturale si stima un incremento delle emissioni di gas serra a livello nazionale; infatti, nel 2022 le emissioni sul territorio nazionale sono aumentate dello 0,9% rispetto al 2021 a fronte di un incremento del PIL pari al 2,6%.
Nel c.d. allegato infrastrutture al DEF 2022 sono richiamate le stime fornite nel rapporto “Cambiamenti climatici, infrastrutture e mobilità”, curato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ove si legge che “gli investimenti addizionali annui per ridurre le emissioni a -55% nel 2030 (rispetto al 1990) e a zero nette nel 2050, sono per l’Italia dell’ordine di 16 miliardi di euro all’anno (da aggiungere a quelli per l’adattamento)”.
Gli investimenti previsti dal PNRR
In relazione al raggiungimento del nuovo obiettivo stabilito dal Consiglio UE del dicembre 2020, la succitata relazione allegata al DEF 2021 ricordava che “nell’ambito del Next Generation EU, lo strumento stabilito a livello europeo per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19, il Governo sta finalizzando il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il programma di investimenti disegnato per rendere l’Italia un Paese più equo, verde e inclusivo, con un’economia più competitiva, dinamica e innovativa. Il più ampio stanziamento di risorse è previsto per la missione ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’, alla quale sarà destinato più del 31% dell’ammontare complessivo del Piano, per circa 70 miliardi di euro per intensificare l’impegno dell’Italia in linea con gli obiettivi ambiziosi del Green Deal sui temi legati all’efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, mobilità sostenibile, potenziando le infrastrutture e le ciclovie e rinnovando in modo deciso il parco circolante del TPL, per incrementare la quota di energia prodotta da rinnovabili e stimolare la filiera industriale, inclusa quella dell’idrogeno, e digitalizzare le infrastrutture di rete”.
Quanto indicato nella citata relazione allegata al DEF 2021 ha trovato conferma nel testo del PNRR, che destina alla missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” 69,93 miliardi di euro.
sezione I della relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR, pubblicata il 5 ottobre 2022, è contenuto un paragrafo che illustra gli obiettivi dell’Agenda 2030 a cui contribuisce il PNRR. In relazione all’obiettivo 13 (Lotta contro il cambiamento climatico), in tale paragrafo viene evidenziato che “diversi investimenti del Piano concorrono in maniera diretta al raggiungimento di questo Obiettivo, orizzontalmente a più Missioni, dall’adozione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico (Missione 2, Componente 4) al piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica (Missione 4, Componente 1), dalla fissazione di criteri ambientali minimi per eventi culturali (Missione 1, Componente 3) agli investimenti per ospedali sicuri e sostenibili, che includono una rilevante azione in chiave anti-sismica (Missione 6, Componente 2). Molte altre misure del Piano hanno come risultato derivato la riduzione di emissioni (come gli investimenti per le energie rinnovabili in Missione 2), ma qui si inseriscono solo gli interventi direttamente concernenti l’Obiettivo 13, cioè che si pongono come finalità primaria l’abbattimento delle emissioni, la prevenzione dei disastri (anche sismici) e la gestione del rischio”.
L’aggiornamento e il coordinamento della programmazione nazionale
Il nuovo livello di ambizione definito in ambito europeo fornisce l’inquadramento strategico per l’evoluzione del sistema, sul piano normativo e programmatorio, europeo ed interno. Il Piano nazionale italiano di ripresa e resilienza (PNRR) profila infatti un futuro aggiornamento del PNIEC e della Strategia di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, per riflettere i mutamenti nel frattempo intervenuti in sede europea.
Occorre inoltre ricordare che l’art. 4 del D.L. 22/2021 prevede, tra l’altro, l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) a cui spetta l’approvazione del Piano per la Transizione Ecologica (PTE), al fine di coordinare una serie di politiche ambientali, ivi incluse quelle in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e quelle di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. In attuazione di tale disposizione, il piano per la transizione ecologica è stato approvato con la delibera CITE 8 marzo 2022, n. 1.
relazione sullo stato di attuazione del PTE, aggiornata al 30 maggio 2022 (Doc.
CCLXVII
, n. 1).
obiettivi principali delle politiche ambientali dell’Italia. Tra gli obiettivi principali si annoverano innanzitutto quelli fissati a livello di UE per contrastare i cambiamenti climatici in atto e che impongono una riduzione del 55% al 2030 delle emissioni di CO2 rispetto al 1990 e il raggiungimento della neutralità climatica al 2050. Strettamente connessi a tali obiettivi sono quelli energetici. Nel PTE viene sottolineato, in proposito, che l’apporto delle energie rinnovabili alla generazione elettrica dovrà raggiungere almeno il 72% al 2030 e coprire al 2050 quote prossime al 100% del mix energetico primario complessivo. Un altro tassello delle politiche ambientali è rappresentato dalla mobilità sostenibile che, sempre secondo quanto sottolineato nel PTE, dovrà basarsi su un maggior ricorso al traffico su rotaia, l’uso di carburanti a minor impatto e, nel periodo successivo al 2030, per centrare l’obiettivo di decarbonizzazione completa, almeno il 50% delle motorizzazioni dovrà essere elettrico. Altri obiettivi indicati dal PTE sono quelli di azzerare il consumo netto di suolo entro il 2030, di potenziare le infrastrutture idriche e le aree protette, nonché la piantumazione di 6,6 milioni di alberi nelle aree urbane. Il PTE ricorda altresì il ruolo rivestito dall’approvazione della nuova “Strategia nazionale per l’economia circolare” (avvenuta, successivamente all’approvazione del PTE, con il
D.M. 24 giugno 2022, n. 259) con l’obiettivo di promuovere un’economia circolare avanzata e di conseguenza una prevenzione spinta della produzione di scarti e rifiuti (-50%) entro il 2040. Le misure per il raggiungimento degli obiettivi indicati sono principalmente quelle contemplate dal PNRR, in particolare dalla missione 2 di tale piano, intitolata “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, a cui sono destinati circa 70 miliardi di euro. Nel PTE sono inoltre delineati i nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni e di politica energetica rispetto a quelli previsti dal PNIEC. Nel PTE si legge infatti che “se si considera la tappa intermedia del 2030 diventa quindi necessario rivedere gli obiettivi stabiliti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) solo alla fine del 2019. Sulla base dei modelli raccomandati dalla Commissione europea, il precedente obiettivo di diminuzione delle emissioni di CO2 si era tradotto nel PNIEC in una riduzione del 37% per l’Italia, che andava già oltre il -31% assegnato dall’Ue, con un passaggio da 520 milioni di tonnellate emesse nel 1990 a 328 milioni fissati per il 2030 (di cui 216 dai settori ETS e 109 da quelli non ETS). Ora, in attesa delle revisioni delle direttive comunitarie, dal nuovo obiettivo europeo del 55% deriva una riduzione delle emissioni nazionali del 51%, che porta il target 2030 intorno a quota 256 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Anche con queste ipotesi preliminari ne risulta uno scenario molto sfidante per l’Italia: i consumi energetici dovranno scendere ancora, con una riduzione dell’8% rispetto al precedente PNIEC (la riduzione di energia primaria passerà dal 43 al 45%, così come calcolata rispetto allo scenario energetico base europeo …) da ottenere nei comparti a maggior potenziale di risparmio energetico come residenziale e trasporti, grazie anche alle misure avviate con il PNRR. Uno sforzo significativo è richiesto sul versante delle energie rinnovabili, con un incremento della capacità installata almeno del 15% rispetto al PNIEC (pari a un aumento del 60% nel paragone con la situazione degli anni dal 2015 al 2018). In parallelo si assisterà a una contrazione ulteriore del peso delle fonti fossili. All’interno di questo nuovo quadro al 2030, e comprendendo gli sviluppi della produzione di idrogeno verde prevista dal PNRR e dall’avvio della Strategia Nazionale sull’Idrogeno, l’apporto delle energie rinnovabili al mix di energia elettrica dovrà salire sopra quota 70% rispetto al 55% previsto dal precedente PNIEC”.
art. 11 del D.L. 173/2022 interviene sulla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) recata dall’art. 57-
bis del Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006), nonché sulla denominazione e sui contenuti del Piano per la transizione ecologica. In particolare, viene previsto il coinvolgimento, nell’organizzazione del CITE, del Ministero delle imprese e del
made in Italy – tenuto conto dei riflessi, sul settore produttivo, della transizione ecologica e dell’attuale contesto di crisi energetica – nonché all’inserimento delle materie energetiche tra quelle che devono essere coordinate dal Piano per la transizione ecologica (da qui la nuova denominazione di “Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica”).
Le politiche nazionali per il risparmio e l’efficienza energetici e per le fonti rinnovabili
Nel corso della XVIII legislatura, il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 ha recepito nell’ordinamento interno la direttiva (UE) 2018/2002 sull’efficienza energetica (direttiva EED – Energy Efficiency Directive) e il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 ha recepito la direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell’edilizia (direttiva EPBD – Energy Performance of Buildings Directive). Le direttive EED e EPBD fanno parte integrante della governance europea dell’energia, che sancisce il principio dell’energy efficiency first.
Il decreto legislativo n. 73/2020 indica gli obiettivi di risparmio energetico che il nostro Paese si è prefisso di raggiungere al 2030 rimandando a quanto già indicato nel PNIEC. Gli obiettivi nazionali contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell’UE di risparmio energetico indicati nella Direttiva EED. Tali obiettivi sono attualmente in evoluzione. E’ in corso una loro revisione al rialzo, al fine di allinearli ai nuovi traguardi ambientali fissati nella legge europea sul clima (Regolamento UE 2021/1119) che dispone una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 e la neutralità climatica dell’UE entro il 2050.
Sulla base dei nuovi traguardi ambientali dell’UE, sono stati quindi adottati gli investimenti e le riforme in materia di transizione verde contenuti nel PNRR, il quale prevede una serie di misure finanziarie per l’efficienza energetica. La maggior parte delle risorse è destinata alla riqualificazione degli edifici e al rafforzamento dei bonus edilizi, intervenuto con la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).
Sul piano legislativo interno, sono state anche implementate ulteriori misure a sostegno degli investimenti efficienti. Con la legge di bilancio 2022 è stata rafforzata l’operatività del Fondo nazionale per l’efficienza energetica. Il 6 settembre 2022, il Ministro della transizione ecologica ha inoltre adottato il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale.
Relativamente alle fonti energetiche rinnovabili (FER) e agli obiettivi al 2030, occorre sottolineare che il quadro normativo, sia a livello europeo che nazionale, è in piena evoluzione. I cospicui investimenti contenuti nel PNRR per accelerare e potenziare la produzione di energia elettrica da FER e lo sviluppo dell’idrogeno sono già calibrati sui più ambiziosi obiettivi previsti dalla legge europea sul clima.
Da notare che la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (c.d. direttiva RED II, dove RED è l’acronimo dell’inglese Renewable Energy Directive) è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199. Tale decreto, tra l’altro, introduce norme di coordinamento con il PNRR, funzionali all’attuazione degli investimenti e delle riforme ivi previste in materia di FER.
Funzionale ed essenziale al potenziamento della produzione da energia rinnovabile è la semplificazione dei meccanismi autorizzatori alla costruzione ed esercizio delle relative infrastrutture, in specie quelle inerenti agli investimenti PNRR, sui quali sono intervenute una serie di misure nella XVIII legislatura.
La legge annuale sulla concorrenza (L. 118/2022) affronta la problematica e delega il Governo all’adozione, entro il 27 agosto 2023, di uno o più decreti legislativi per adeguare al diritto europeo, razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina in materia di FER e ridurre gli oneri regolatori.
ultimo aggiornamento: 28 dicembre 2022






gas_MITE_6set2022_agg.pdf’>20gas_MITE_6set2022_agg.pdf
Fonte/Source: https://temi.camera.it/leg19/temi/19_tl18_cambiamenti_climatici