(AGENPARL) - Roma, 3 Marzo 2023 - (AGENPARL) – ven 03 marzo 2023 Aiuti di Stato: la Commissione ingiunge all’Italia di recuperare aiuti illegali sotto forma di esenzione dall’imposta sugli immobili
La Commissione europea ha ordinato all’Italia di recuperare gli aiuti di Stato illegali concessi ad alcuni enti non commerciali sotto forma di esenzione dall’imposta sugli immobili. La decisione fa seguito a una sentenza del 2018 della Corte di giustizia che annulla parzialmente una decisione della Commissione del 2012 che dichiarava l’esenzione fiscale dell’Italia incompatibile con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato, ma rinunciava al recupero.
Nel [dicembre 2012](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_12_1412) la Commissione ha ritenuto incompatibile con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato una precedente esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI), prevista tra il 2006 e il 2011, a favore di enti non commerciali che esercitavano determinate attività sociali di natura economica. La Commissione non aveva tuttavia ingiunto all’Italia di recuperare l’aiuto illegale in quanto le banche dati fiscali e catastali non consentivano di individuare i beneficiari. Nel 2018 la Corte di giustizia ha parzialmente annullato la decisione della Commissione, dichiarando che la Commissione avrebbe dovuto esaminare se esistessero metodi alternativi per recuperare l’aiuto, anche se solo parzialmente.
Nella decisione odierna la Commissione riconosce l’esistenza di difficoltà per le autorità italiane nell’individuare i beneficiari dell’aiuto illegale, ma conclude che tali difficoltà non sono sufficienti per escludere la possibilità di ottenere almeno un recupero parziale dell’aiuto. Ad esempio, l’Italia potrebbe utilizzare i dati delle dichiarazioni presentate nell’ambito della nuova imposta sugli immobili e integrarli con altri metodi, comprese le autodichiarazioni. Su tali basi, la Commissione ha ingiunto all’Italia di recuperare l’aiuto. Nella decisione odierna la Commissione inoltre chiarisce che il recupero non è richiesto quando gli aiuti sono concessi per attività non economiche o quando costituiscono [aiuti de minimis](https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/de-minimis-rule-exemption-of-small-amounts-of-state-aid-from-notification.html).
La versione non riservata della decisione sarà consultabile con il numero SA.20829 nel [registro degli aiuti di Stato](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/) sul [sito web](https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en) della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.
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