[lid] –A maggio 2022 è stata inviata una diffida penale relativa la richiesta di chiarimenti Anac su attuazione Delibera numero 1014 del 23 ottobre 2019 «Misure organizzative per la presentazione delle dichiarazioni di insussistenza dei conflitti di interessi ex artt. 15, co. 2 del d.lgs. 33/2013 e 53, co. 14, del d.lgs. 165/2001 da parte degli Avvocati del libero foro assegnatari di incarichi di domiciliazione e sostituzioni in udienza per conto della Regione Calabria».
Premesso che l’adempimento di un dovere è una scriminante in base alla quale è esclusa la punibilità in caso di adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine dell’autorità (art. 51 cod. pen.). Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’autorità, del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine; risponde altresì del reato chi ha eseguito l’ordine, salvo che per errore di fatto abbia creduto di obbedire ad un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine.
Il diritto alla difesa è un diritto costituzionalmente garantito in quanto è volto ad esercitare tutte le necessarie difese in condizioni di uguaglianza con le altre parti del giudizio. Questo diritto appartiene ad ogni cittadino anche a prescindere dall’instaurazione di un vero e proprio processo e questo a Perugia dovrebbe essere noto e sarà motivo di un altro articolo.
Torniamo ai fatti.
In data 11 novembre 2021 ho inviato una Pec avente per oggetto «Comunicazione assertiva. Fallimento Gruppo Editoriale Umbria 1819 Srl. Comitato dei creditori. Conflitto di interessi» (doc. allegato). Ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta.
In data 13 dicembre 2021 ho inviato per Pec avente per oggetto «Comunicazione assertiva. Fallimento Gruppo Editoriale Umbria 1819 srl. Richiesta verifica regime di incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 17 ottobre 2007 n.161 D.Lgs. n.54 del 18 maggio 2018» (doc allegato). Ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta.
In data 15 dicembre 2021 ho inviato una Pec avente per oggetto «Fallimento Gruppo Editoriale Umbria 1819 srl. Richiesta verifica regime di incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 17 ottobre 2007 n.161 D.Lgs. n.54 del 18 maggio 2018» (doc allegato). Ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta.
In data 29 dicembre 2021 ho inviato per Pec avente per oggetto «Comunicazione assertiva. Fallimento Gruppo Editoriale Umbria 1819 srl. Richiesta verifica regime di incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 17 ottobre 2007 n.161 D.Lgs. n.54 del 18 maggio 2018» (doc allegato). Ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta.
In data 3 gennaio 2022 ho inviato per Pec avente per oggetto «Richiesta parere Ministero della Giustizia su «Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161”» (doc allegato). Ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta.
In data 23 febbraio 2022 ho inviato per Pec avente per oggetto «Sentenza n. 277/2019 pubbl. il 22/02/2019 RG n. 3931/2013 Comune di Perugia Avv. Antonio Bagianti e Sentenza n. 180/2016 pubbl. il 12/01/2016 RG n. 6611/2007 e Sentenza n. 449/2016 pubbl. il 04/02/2016 RG n. 2126/2012» (doc allegato). Ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta.
In data 18 marzo 2022 ho inviato per Pec avente per oggetto «Richiesta accesso atti. Ispezione presso il Tribunale e la Procura di Perugia in virtù degli esposti riportati in calce». (doc allegato). Ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta.
Altro aspetto da sottolineare sono gli eventuali conflitti di interesse di cui si chiede un parere agli uffici destinatari della presente (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Perugia; Presidenza del Tribunale di Perugia; Presidenza della Corte di Appello di Perugia; Ministero della Giustizia- Capo di Gabinetto; Ministero della Giustizia- Capo ispettorato; Ministero della Giustizia- Organismo indipendente di valutazione della performance; Ministero dell’Economia e delle Finanze- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; Corte dei Conti – Procuratore regionale del Lazio; Ufficio di Coordinamento e collegamento della Guardia di Finanza c/o il Ministero dell’economia e delle finanze; Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi – Dipartimento per l’informazione e l’editoria c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri; Autorità Nazionale Anticorruzione; Guardia di Finanza;
A tal proposito cito le «Misure organizzative per la presentazione delle dichiarazioni di insussistenza dei conflitti di interessi ex artt. 15, co. 2 del d.lgs. 33/2013 e 53, co. 14, del d.lgs. 165/2001 da parte degli Avvocati del libero foro assegnatari di incarichi di domiciliari e sostituzioni in udienza per conto della Regione Calabria» emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo la quale «Rientra nella discrezionalità di ogni singola amministrazione l’individuazione delle misure organizzative per la presentazione delle dichiarazioni di insussistenza dei conflitti di interessi ex artt. 15, co. 2 del d.lgs. 33/2013 e 53, co. 14, del d.lgs. 165/2001 ritenute più consone per evitare situazioni di conflitto di interessi e per verificarne la sopravvenienza in sede di attribuzione e/o rinnovo di incarichi a soggetti esterni. E’ raccomandato che i liberi professionisti che ricevono incarichi di patrocinio legale da parte dell’amministrazione presentino una dichiarazione di insussistenza di cause ostative all’assunzione del primo incarico, da aggiornare ove siano intervenuti fatti e/o circostanze che comportino variazioni di situazioni/stati e, comunque, almeno una volta ogni anno, preferibilmente ogni sei mesi. In ogni caso è onere dell’amministrazione individuare nel PTPC specifiche misure per verificare l’insussistenza di tali situazioni di conflitto di interessi. La presentazione della dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitti di interessi è raccomandata anche con conferimento agli incarichi esterni “semplici” (deposito atti e/o delegazioni alla presenza in udienza). Riferimenti normativi: Art. 15, co. 2, d.lgs. 33/2013; Art. 53, co. 14, d.lgs. 165/2001».
«Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”; Vista la delibera 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; Viste le Linee Guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” e successive modifiche;Vista la D.G.R. Calabria n. 36/2019 “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021”»; DELIBERA «È consigliabile che i liberi professionisti che ricevono incarichi di patrocinio legale da parte dell’amministrazione presentino una dichiarazione di insussistenza di cause ostative all’assunzione del primo incarico, da aggiornare ove siano intervenuti fatti e/o circostanze che comportino variazioni di situazioni/stati e, comunque, almeno una volta ogni anno, preferibilmente ogni sei mesi. Anche con conferimento agli incarichi relativi ad attività “semplici” (deposito atti e/o deleghe alla presenza in udienza), è altamente raccomandata la presentazione della dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitti di interessi all’assunzione del primo incarico (eventualmente da aggiornare/integrare successivamente ove necessario nelle forme e secondo le modalità ritenute più consone dall’amministrazione).Il presente provvedimento è trasmesso al RPCT della Regione Calabria e pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità. Il Presidente Raffaele Cantone. Depositato presso la segreteria del Consiglio il 14 novembre 2019.
A fronte di quanto sopra esposto ho chiesto agli organi preposti, in base alle loro competenze, ad esprimere un parere in particolare:
- In merito alla «comunicazione assertiva. Fallimento Gruppo Editoriale Umbria 1819 Srl. Comitato dei creditori. Conflitto di interessi»;
- «comunicazione assertiva. Fallimento Gruppo Editoriale Umbria 1819 srl. Richiesta verifica regime di incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 17 ottobre 2007 n.161 D.Lgs. n.54 del 18 maggio 2018»;
- alla «diffida penale. Comunicazione assertiva. Fallimento Gruppo Editoriale Umbria 1819 srl. Richiesta invio ispettori e rimozione del Curatore Fallimentare e Comitato dei Creditori»;
- in merito alla «sentenza n. 277/2019 pubbl. il 22/02/2019 RG n. 3931/2013 Comune di Perugia Avv. Antonio Bagianti e Sentenza n. 180/2016 pubbl. il 12/01/2016 RG n. 6611/2007 e Sentenza n. 449/2016 pubbl. il 04/02/2016 RG n. 2126/2012»;
- in merito alla «comunicazione assertiva. Articolo 24 Conflitto di interessi (2014) codice deontologico forense. Studio avv. Antonio Bagianti- curatore Dr. Eros Faina»;
- in merito alla «richiesta accesso atti. Ispezione presso il Tribunale e la Procura di Perugia in virtù degli esposti riportati in calce»;
- sull’attuazione della «Delibera numero 1014 del 23 ottobre 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione relativa ai liberi professionisti che ricevono incarichi di patrocinio legale da parte dell’amministrazione presentino una dichiarazione di insussistenza di cause ostative all’assunzione del primo incarico, da aggiornare ove siano intervenuti fatti e/o circostanze che comportino variazioni di situazioni/stati e, comunque, almeno una volta ogni anno, preferibilmente ogni sei mesi. Anche con conferimento agli incarichi relativi ad attività “semplici” (deposito atti e/o deleghe alla presenza in udienza), è altamente raccomandata la presentazione della dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitti di interessi all’assunzione del primo incarico (eventualmente da aggiornare/integrare successivamente ove necessario nelle forme e secondo le modalità ritenute più consone dall’amministrazione)» in merito ai plurimi conflitti di interesse sollevati per quanto concerne il fallimento del Gruppo Editoriale Umbria 1819 srl a titolo puramente esemplificativo tra il Curatore e il Prof. Lorenzo Stanghellini; Sentenza n. 717/2021 pubbl. il 30/12/2021 RG n. 963/2018 Repert. n. 1344/2021 del 30/12/202;
- sull’attività della Guardia di Finanza di Perugia:
- in merito alla verifica della Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione numero 1014 del 23 ottobre 2019 presso il Comune di Perugia/avv Bagianti e presso il Tribunale fallimentare di Perugia su eventuali conflitti di interesse tra il curatore dr. Eros Faina e i legali sopra menzionati;
- chiedo un parere di congruità delle fatture/costi emessi dai singoli legali nei confronti del comune di Perugia e dei vari fallimenti;
- un parere sulla turnazione degli incarichi dei legali all’interno del Tribunale Fallimentare di Perugia con relativi pareri di congruità delle fatture/costi ed eventuali conflitti di interesse in essere;
9) copia delle misure e provvedimenti che sono state finora intrapresi per verificare l’insussistenza di tali situazioni di conflitto di interessi da parte degli enti preposti al controllo e con quali risultati e se l’ex Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, dr. Raffaele Cantone, ha svolto delle verifiche in merito ai liberi professionisti che hanno ricevuto incarichi di patrocinio legale da parte dell’amministrazione giudiziaria e se hanno presentato una dichiarazione di insussistenza di cause ostative
10) quante dichiarazione di circostanze manifestamente non corrispondenti al vero sono state scoperte finora e se il tribunale le ha segnalate all’organo competente dell’ordine o del collegio professionale per le sue valutazioni e al presidente della Corte di appello affinché dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto
11) agli ispettori del Ministero della Giustizia e all’ dell’Autorità Nazionale Anticorruzione si chiede un parere sulla turnazione degli incarichi dei legali all’interno del Tribunale Fallimentare di Perugia con relativi pareri di congruità delle fatture/costi ed eventuali conflitti di interesse in essere.
Inoltre ho chiesto agli organi preposti al controllo e all’Anticorruzione di informarmi circa le misure ed azioni che sono state intraprese finora dalla Guardia di Finanza di Perugia e dal Tribunale fallimentare di Perugia.
Infine ho chiesto agli organi preposti di verificare le richieste di chiarimenti e di svolgere i necessari approfondimenti al fine di individuare eventuali violazioni con la normativa vigente ed accertare le dovute responsabilità.