
(AGENPARL) – gio 16 febbraio 2023 L’avvocato generale Emiliou: una procedura di promozione dei giudici basata su una valutazione della loro attività e della loro condotta da parte di una commissione composta dal presidente e da giudici dell’organo giurisdizionale di grado superiore pertinente è compatibile con il diritto dell’UE
Nondimeno, anche laddove i membri di detta commissione siano essi stessi indipendenti, i criteri applicati devono essere sufficientemente oggettivi, pertinenti e verificabili e tale organo deve essere tenuto a fornire una motivazione
Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-216/21 | Asocia?ia “Forumul Judec?torilor din România”
In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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Testo Allegato:
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COMUNICATO STAMPA n. 34
/23
Lussemburgo, 16 febbraio 2023
Conclusioni dellâ??avvocato generale nella causa C
–
216/21 | AsociaÅ£ia â??Forumul JudecÄ?torilor din Româniaâ?
Lâ??avvocato generale
Emiliou: una procedura di
promozione dei giudici
basata su una v
alutazi
one della
loro attività e
della loro
condotta da parte
di una commissi
one composta dal presidente e da
giudici dellâ??organo
giurisdizionale di grado superiore pertinente è compatibile con il diritto
dellâ??UE
ione siano essi stessi indipendenti, i criteri applicati
deve
essere tenuto a fornire una
motivazione
Nel 2019, la Sezione per giudici del Consiliul Superior al Magistraturii
(Consiglio superiore della magistratura,
Romania; in prosieguo: il «CSM») ha approvato un regolamento nazionale che modifica la procedura di promozione
applicabile a
i giudici degli organi giurisdizionali di grado inferiore in Romania
.
Lâ??AsociaÅ£ia â??Forumul
JudecÄ?torilor din
Româniaâ? e YN hanno chiesto lâ??annullamento parziale di tale decisione dinanzi alla Corte dâ??appello di PloieÅ?ti,
Romania.
Essi sostengono che la procedura di promozione dei giudici degli organi giurisdizionali nazionali di grado inferiore
è
condotta dai presidenti e da
i
membri delle corti dâ??appello nelle quali vi sono posti vacanti da coprire ed è basata su
esame scrit
to
.
L
a Corte dâ??appello di PloieÅ?ti si chiede se siffatta riforma sia compatibile con il principio di indipendenza dei giudici.
Nelle sue conclusioni presentate in data odierna lâ??avvocato generale Emiliou conclude che
una procedura per la
promozione dei giudici
basata su una valutazione della loro attività e della loro condotta da parte di una
commissione composta dal presidente e da giudici dellâ??organo giurisdizionale di grado superiore pertinente,
altresì incaricata di effettuare il controllo, in sede di impugn
azione, delle decisioni pronunciate dai giudici in
parola nonché di svolgere valutazioni periodiche della loro attività è compatibile con il diritto dellâ??UE
1
.
.
Nondimeno, anche laddove i membri di detta commissione siano indipendenti, i criteri da essi
applicati
devono essere sufficientemente oggettivi, pertinenti e verificabili
e tale organo
deve essere
tenuto a fornire
una motivazione
.
Lâ??avvocato generale
osserva che la procedura di promozione dei giudici in funzione presso organi giurisdizionali di
gr
ado inferiore in Romania risulta strutturata in due fasi. La prima fase si basa su un concorso scritto destinato a
1
Il principio di indipendenza dei giudici, sancito allâ??articolo 47 della Carta e allâ??articolo 19,
paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto
con lâ??articolo 2 TUE.
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posto di grado profess
ionale superiore ma continuano, di fatto, a esercitare le stesse funzioni
.
La seconda fase,
consente a candidati già promossi «in loco» e che possiedano il grado
professionale richiesto di essere effettivamente assegnati
a un tribunale superiore o a una corte dâ??appello
.
Lâ??AsociaÅ£ia â??Forumul JudecÄ?torilor din Româniaâ?
e
YN
intendono contestare
le modalità della seconda fase di tale
proce
dura
, nel corso della quale la commissione giudicatrice deve valutare lâ??attività dei candidati e la loro condotta
nei tre anni che precedo
no la loro partecipazione a
seconda fase
.
procedura in parola siano p
articolarmente problematici:
le modalità di designazione dei membri della commissione
giudicatrice che prende parte alla procedura di «promozion
ione di tale
commissione, e
promuovere
.
Con riguardo alla designazione dei membri della commissione giudicatrice
e alla sua composi
zione
, lâ??avvocato
generale considera
che gli elementi
addotti nel procedimento principale non possono
, in sé e per sé,
suscitare nei
singoli legit
timi dubbi
quanto allâ??impermeabilità a fattori esterni dei candidati partecipanti alla procedura di
«promozion
e ef
fettiva».
I p
roblemi di indipendenza dei giudici
non sono limitati a situazio
ni che coinvolgono altri poteri
o terzi, ma possono
sorgere, allâ??interno del sistema giudiziario
stesso, ogniqualvolta vi
è un rischio che i giudici possano essere
indebitamen
te influenzati dai loro colleghi
. Tuttavia, d
eve esservi un indizio del fatto che una concentrazione di
potere potrebbe effettivamente causare interventi o pressioni esterne idonei a pregiudicare lâ??indipendenza di
giudizio dei giudici di organi giurisdizio
nali di grado inferiore e a influenzare le loro decisioni
.
P
oiché i membri delle corti dâ??appello degli Stati membri sono essi stessi tenuti, in forza del diritto dellâ??Unione, a
enze o pressioni esterne, essi si trovano,
in linea di principio, in una buona posizione per valutare lâ??attività dei candidati e stabilire quali tra di essi meritino
una promozione
.
Tuttavia, ciò che è decisivo dal punto di vista dellâ??indipendenza dei giud
ici non è tanto la
questione del soggetto responsabile della conduzione di una procedur
a di promozione, quanto
la questione
se i criteri applicati dallâ??organo incaricato di condurla siano sufficientemente chiari, oggettivi e verificabili, e
se tale organo
sia t
enuto a fornire una motivazione.
al giudice del rinvio
verificare se i criteri applicati
siano tali
da suscitare nei singoli legittimi dubbi quanto
allâ??indipendenza dei giudici degli organi giurisdizionali di grado inferiore
interessati
d
a procedura
. Ciò avviene,
in particolare, quando le modalità di una determinata procedura o i criteri applicati nellâ??ambito dello svolgimento
della procedura in parola non sono previsti dalla legge (e, quindi, non sono verificabili), quando sono vagh
i o no
n
pertinenti, oppure quand
o danno adito a speculazioni sullâ??influenza esercitata da forze politiche o di altro tipo (ad
.
Nel caso in esame
i criteri per la valutazione dellâ??attività d
ei candidati risultano essere
elencati esplicitamente
e
sono, quindi, verificabili. Inoltre,
i medesimi
sono tutti pertinenti per formarsi unâ??opinione quanto allâ??attivitÃ
giudiziaria e al merito dei candidati
.
Lâ??avvocato generale osserva
inoltre che
le fon
ti di informazione e di prova sulle quali i membri della commissione
giudicatrice devono fondare la loro decisione
relativamente a
ciascun candidato sono alquanto numerose e
diversificate. Ciò contribuisce alla percezione che, nel suo complesso, la procedu
,
anziché discrezionale
.
Tali elementi, unitamente al fatto che
la commissione incaricata di condurre la procedura di promozione deve
redigere una bozza di relazione motivata, indi
cando i punteggi assegnati per i criteri
applicati
nonché
il punteggio
globale ottenuto dal candidato
al termine della procedura
–
che il candidato può contestare
–
,
conferma
no
lâ??assenza
di un rischio reale di un «indebito potere di
screzionale» idoneo a su
scit
are nei singoli legittimi dubbi quanto
allâ??indipendenza dei giudici interessati
.
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Res
tate connessi
!
IMPORTANTE:
Le conclusioni dellâ??avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dellâ??avvocato
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è
stato designato. I giudici della Corte
cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata
in una data successiva.
IMPORTANTE:
Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nellâ??ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la
Corte in merito allâ??interpretazione del diritto dellâ??Unione o alla validità di un
atto dellâ??Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vinc
ola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi dâ??informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il
testo integrale
Contatto stampa: Cristina Marzagalli
â??
(+352) 4303 8575
.