(AGENPARL) – ven 10 febbraio 2023 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=19/02/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=13/02/2023&tri=salle&
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Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=19/02/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=13/02/2023&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 13 al 19 febbraio 2023
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Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Mercoledì 15 febbraio – h. 9.30
Sentenze nelle cause[T-606/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-606/20) Austrian Power Grid e.a. / ACER (EN)
e [T-607/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-607/20) Austrian Power Grid e.a. / ACER (EN)
(Mercato interno dell’energia elettrica – Gestori del sistema di trasmissione – Attuazione della piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento)
Il regolamento 2017/2195 della Commissione europea, relativo al bilanciamento del sistema elettrico, prevede la realizzazione di diverse piattaforme europee per lo scambio di energia di bilanciamento. Tali piattaforme comprendono, da un lato, la piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica («piattaforma aFRR») e, dall’altro, la piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale («piattaforma mFRR»).
A seguito di una richiesta congiunta delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR), l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell’energia (ACER), ha adottato due decisioni, una relativa alla metodologia aFRR, l’altra relativa alla metodologia mFRR.
Austrian Power Grid, ČEPS, a.s., Polskie Sieci elektroenergetyczne S.A., Red Eléctrica de España SA, RTE Rete di trasmissione elettrica, Svenska Kraftnät, TenneT TSO BV e TenneT TSO GmbH hanno impugnato tali decisioni dinanzi alla commissione di ricorso dell’ACER. Poiché i loro ricorsi sono stati respinti, esse hanno presentato al Tribunale due ricorsi diretti all’annullamento delle decisioni della commissione di ricorso, nella parte in cui le riguardano, di talune disposizioni delle decisioni dell’ACER nonché delle metodologie ad esse allegate.
Documenti di riferimento [T-606/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-606/20) e [T-607/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-607/20)
Mercoledì 15 febbraio – h. 9.30
Sentenza nella causa[T-536/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-536/21) Belaeronavigatsia / Consiglio (FR)
(Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Elenco delle persone soggette a sequestro dei fondi e delle risorse economiche)
Il Tribunale è chiamato a decidere un ricorso introdotto da Belaeronavigatsia, l’impresa statale bielorussa incaricata della regolazione dello spazio aereo e dell’assistenza al traffico aereo in Bielorussia. Belaeronavigatsia ha chiesto l’annullamento degli atti del Consiglio che, in data 21 giugno 2021, l’hanno inserita negli elenchi delle persone e delle entità oggetto di misure restrittive, e successivamente mantenuta in tali elenchi il 24 febbraio 2022, per la sua responsabilità nella diversione, il 23 maggio 2021, del volo FR4978 verso l’aeroporto di Minsk, motivato da considerazioni politiche, che in questo caso erano l’arresto e la detenzione del giornalista dell’opposizione Raman Pratassevitch e Sofia Sapega.
Esse si inseriscono nel seguente contesto.
Dal 2004 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti della Bielorussia a causa della situazione critica in tale Paese per quanto concerne la democrazia, lo stato di diritto e i diritti umani. Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di alcuni funzionari in Bielorussia; nel 2012, la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. Tali atti comprendono il sequestro dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a persone, entità o organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione nei confronti della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività compromettono gravemente, in altro modo, la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia.
A seguito dell’intensificarsi delle violazioni dei diritti umani e della repressione degli oppositori del regime a seguito delle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1001 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/999, riguardante misure restrittive a causa della situazione in Bielorussia e successivamente rinnovate, con la decisione (PESC) 2022/307 e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/300 sullo stesso oggetto.
[Documenti di riferimento T-536/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-536/21)
Giovedì 16 febbraio – h. 9.30
Sentenze nelle cause[C-623/20 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-623/20) Commissione / Italia (IT) e [C-635/20 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-635/20) Commissione / Italia e Spagna (IT)
(Impugnazione – Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori – Decisione dell’EPSO di limitare a tre lingue la scelta dei candidati)
La Commissione ha presentato due ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia per ottenere l’annullamento delle sentenze pronunciate dal Tribunale il 9 settembre 2020. Con queste sentenze il Tribunale ha annullato due bandi di concorso generale EPSO per:
• la costituzione di liste di riserva di amministratori nell’ambito dell’audit
• la costituzione di elenchi di riserva di amministratori incaricati di funzioni di investigatori e di capi di squadre investigative nei settori delle spese dell’Unione, della lotta contro la corruzione, della dogana e del commercio, del tabacco o delle contraffazioni.
I bandi EPSO precisavano che i candidati dovevano soddisfare requisiti linguistici specifici: un livello minimo C1 in una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione europea (lingua 1), nonché un livello minimo B2 in lingua tedesca, inglese o francese (lingua 2), qualificate come le principali lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione. Nei loro ricorsi, l’Italia e la Spagna hanno contestato la legittimità di due aspetti del regime linguistico instaurato dai bandi di concorso che limitano alle lingue tedesca, inglese e francese la scelta, da una parte, della seconda lingua del concorso e dall’altro, della lingua di comunicazione tra i candidati e l’EPSO. Accogliendo le doglianze dell’Italia e della Spagna, il Tribunale ha rilevato che la limitazione alle lingue tedesca, inglese e francese della scelta della seconda lingua costituisce, in sostanza, una differenza di trattamento fondata sulla lingua. Esso ha inoltre ritenuto che tale differenza non fosse obiettivamente giustificata dal motivo principale addotto nei bandi di concorso, ossia la necessità che gli amministratori assunti siano immediatamente operativi.
[Documenti di riferimento C-623/20 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-623/20)[e C-635/20 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-635/20)
Giovedì 16 febbraio – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-312/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-312/21) Tráficos Manuel Ferrer (ES)
(Intese – Autocarri – Quantificazione dei danni e risarcimento integrale)
Le infrazioni al diritto della concorrenza degli Stati membri o dell’Unione europea possono arrecare danni sia alle imprese che ai privati. La direttiva 2014/104 contiene alcune norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno nel diritto nazionale in relazione a tali violazioni. Secondo tale direttiva, ogni persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza deve poter chiedere e ottenere il pieno risarcimento di tale danno.
Il 19 luglio 2016 la Commissione ha adottato una decisione in cui ha constatato che 15 produttori di autocarri, tra cui Daimler AG («Daimler»), Renault Trucks SAS («Renault Trucks») e Iveco SpA («Iveco»), avevano partecipato ad un cartello sui prezzi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE). Due imprese spagnole, che avevano acquistato rispettivamente un camion e 11 camion di marca Mercedes fabbricati dalle imprese facenti parte del cartello, hanno chiesto al tribunale commerciale 3 di Valencia (Spagna) il risarcimento danni contro Daimler. Esse hanno quantificato il danno nel sovraccosto dei veicoli acquistati derivante dal comportamento anticoncorrenziale di Daimle, basandosi su perizie tecniche.
Nutrendo dubbi sulla compatibilità del diritto processuale nazionale con il diritto dell’Unione, il tribunale spagnolo ha sottoposto alcune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.
[Documenti di riferimento C-312/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-312/21)
Giovedì 16 febbraio – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-349/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-349/21) HYA e.a. (Motivation des autorisations des écoutes téléphoniques) (BG)
(Cooperazione giudiziaria in materia penale – Settore delle telecomunicazioni – Trattamento dei dati personali e protezione della vita privata – Motivazione dell’autorizzazione giudiziaria)
Nel 2017 il presidente del Tribunale penale specializzato bulgaro, sulla base di richieste motivate, dettagliate e circostanziate del procuratore incaricato dell’inchiesta, ha autorizzato le intercettazioni telefoniche nei confronti di quattro soggetti indagati per gravi reati.
Nel motivare le sue decisioni, il presidente ha applicato la prassi giudiziaria nazionale vigente, consistente nell’utilizzo di un modulo precompilato e privo di motivi individualizzati, che si limita a indicare che i requisiti previsti dalla legislazione nazionale sulle intercettazioni telefoniche sono rispettati.
I quattro indagati sono stati successivamente accusati di partecipazione a una banda criminale organizzata, prima che il Tribunale penale specializzato fosse investito del caso nel merito.
Poiché il contenuto delle conversazioni registrate è di vitale importanza per stabilire la fondatezza dell’accusa, il tribunale penale specializzato deve verificare preventivamente la legittimità della procedura di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche.
In tale contesto, il giudice bulgaro si rivolge alla Corte di Giustizia per chiarire se la prassi nazionale, relativa alla motivazione delle decisioni che autorizzano le intercettazioni telefoniche, sia compatibile con la direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche», letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
[Documenti di riferimento C-349/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-349/21)
Giovedì 16 febbraio – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-638/22 PPU](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-638/22) Rzecznik Praw Dziecka e.a. (Suspension de la décision de retour) (PL)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile – Materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale – Ritorno del minore – Convenzione dell’Aia del 1980 – Sospensione dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio definitiva)
La Corte è chiamata a decidere una questione pregiudiziale presentata dalla Corte d’Appello di Varsavia nell’ambito di una controversia tra il padre di due figli, di età compresa tra 5 e 11 anni, e la madre di questi ultimi, in merito ad una domanda di ritorno di tali figli nel loro paese di residenza (Irlanda) ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980. In occasione delle vacanze estive in Polonia, la madre ha colà trattenuto i figli a tempo indeterminato, contro la volontà del marito. Quest’ultimo ha ottenuto un ordine del giudice che dispone il rientro dei minori in Irlanda; l’ordine è però rimasto ineseguito. L’azione per l’esecuzione forzata dell’ordine di rientro, introdotta dal padre innanzi alla Corte d’Appello di Varsavia, è stata contrastata dal Procuratore generale polacco e del mediatore per i diritti dei cittadini. Il giudice si è rivolto alla Corte di Giustizia per sapere se l’opposizione al rientro dei minori, opposta dagli anzidetti organismi pubblici, comporti la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di rientro dei minori sulla base del diritto dell’Unione.
[Documenti di riferimento C-638/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-638/22)
Giovedì 16 febbraio – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-393/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-393/21) Lufthansa Technik AERO (LT)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Sospensione dell’esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo)
Il tribunale distrettuale di Hünfeld, German ha rilasciato un titolo esecutivo europeo in favore di Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH. Il titolo esecutivo riguarda un credito di Lufthansa dell’ammontare di 292 993,32 EUR nei confronti di Arik Air Limited, una compagnia aerea nigeriana. L’esecuzione forzata del titolo non è stata attuata a causa di alterne vicende giudiziarie, ed è attualmente sub judice innanzi alla Corte Suprema Lituana.
Su richiesta della Corte Suprema lituana, la Corte è chiamata a precisare il significato e la portata della nozione di «circostanze eccezionali» che consentono al giudice o all’autorità competente nello Stato membro di esecuzione, a norma dell’articolo 23 del regolamento n./2004, di sospendere l’esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d’origine.
[Documenti di riferimento C-393/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-393/21)
Giovedì 16 febbraio – h. 9.30
Conclusioni nella causa [C-488/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-488/21) – Chief Appeals Officer e.a. (EN)
(Diritto di soggiorno dell’ascendente diretto subordinato al requisito della continuità dello status di “dipendente” – Diritto alle prestazioni sociali – Onere eccessivo per lo Stato)
GV è una cittadina rumena che risiede e lavora in Irlanda. Sua figlia AC è una cittadina irlandese naturalizzata. GV ha raggiunto la figlia in Irlanda nel 2017 e da allora vi risiede legalmente. Negli ultimi 15 anni è stata finanziariamente dipendente dalla figlia AC. Nel corso del 2017, GV ha subito ha subito modifiche degenerative dell’artrite di cui soffre, in seguito alla quale ha presentato una domanda per l’assegno d’invalidità ai sensi della legge irlandese consolidata sulla previdenza sociale del 2005.
Tale richiesta è stata respinta in quanto, ai sensi della legge irlandese in materia, GV non deve diventare un onere eccessivo per il sistema nazionale di assistenza sociale.
La Court of Appeal irlandese, adita dall’interessata a seguito del diniego della prestazione previdenziale, ha chiesto alla Corte di giustizia, riunita in Grande Sezione, se la direttiva sulla cittadinanza osti alla legislazione irlandese che consente tale rifiuto.
L’avvocato generale Ćapeta è chiamata a rendere le sue conclusioni.
[Documenti di riferimento C-488/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-488/21)
Giovedì 16 febbraio – h. 9.30
Conclusioni nella causa [C-216/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-216/21) Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” (RO)
(Diritto dell’Unione europea – Stato di diritto – Principio dell’indipendenza dei giudici – Normativa nazionale che modifica le modalità di promozione dei giudici)
Nel 2019, la Sezione per i giudici del Consiliul Superior al Magistraturii (il Consiglio Superiore della Magistratura, Romania) ha approvato un regolamento nazionale che riforma la procedura di promozione dei giudici dei tribunali di primo grado in Romania. L’Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” e YN chiedono l’annullamento parziale di tale decisione dinanzi alla Corte d’appello di Ploieşti, Romania.
Le ricorrenti lamentano che la procedura di promozione applicabile ai giudici dei tribunali di primo grado sia condotta dai presidenti e dai membri dei tribunali d’appello, i cui posti disponibili sono oggetto della procedura di promozione; e che essa si basi su criteri soggettivi e discrezionali, piuttosto che una valutazione obiettiva dei candidati.
La Corte d’Appello di Ploieşti interroga la Corte sulla compatibilità di tale riforma con il principio di indipendenza giudiziaria. L’Avvocato Generale Emiliou è chiamato a rendere le sue conclusioni.
[Documenti di riferimento C-216/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-216/21)
Giovedì 16 febbraio – h. 9.30
Conclusioni nella causa [C-478/21 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-478/21) China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a. / Commissione (EN)
(Impugnazione – Dumping – Importazioni di taluni articoli di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e dell’India)
La China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) è un’associazione di diritto cinese, i cui membri sono produttori- esportatori cinesi di alcuni articoli in ghisa (chiusini). Nel 2018 la CCCME aveva contestato senza successo dinanzi al Tribunale un regolamento della Commissione che imponeva un dazio antidumping sulle importazioni di articoli in ghisa originari della Repubblica popolare cinese (RPC). Con la presente impugnazione, la CCCME chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale del maggio 2021.
La Commissione, nonché alcune società europee operanti sul mercato della ghisa, chiedono alla Corte di respingere il ricorso. In particolare, la Commissione e gli intervenienti sostengono che la CCCME non può essere un’associazione che rappresenta i produttori-esportatori della RPC, poiché agisce sotto la supervisione, la gestione e la direzione commerciale dei ministeri interessati della RPC. Gli intervenienti aggiungono che la CCCME non si limita a ricevere istruzioni dallo Stato, ma agisce a nome dello Stato nell’organizzazione delle attività commerciali dei produttori-esportatori.
L’Avvocato generale Medina renderà le proprie conclusioni.
[Documenti di riferimento C-478/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-478/21)
Giovedì 16 febbraio – h. 9.30
Conclusioni nella causa [C-520/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-520/21) Bank M. (Conséquences de l’annulation du contrat) (PL)
(Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Credito ipotecario in moneta estera – Clausole abusive concernenti il tasso di cambio)
Nel 2008 A.S. e il marito E.S., hanno concluso un mutuo ipotecario con la banca M. allo scopo di costruire una casa. L’importo del prestito è stato denominato ed erogato in zloty polacchi (PLN) ma – analogamente a migliaia di altri prestiti ipotecari concessi ai consumatori in Polonia a partire dai primi anni 2000 – è stato indicizzato al franco svizzero (CHF). Le rate dei prestiti mensili dovevano essere pagate in PLN dopo la conversione secondo il tasso di vendita CHF pubblicato nella tabella dei tassi di cambio della Banca M. in vigore alla data di scadenza di ogni rata di prestito.
Considerando che il contratto di mutuo contiene clausole abusive concernenti il tasso di cambio, tali da renderlo nullo nella sua interezza ai sensi del diritto polacco, A.S. ha proposto un ricorso contro la Banca M. dinanzi al tribunale distrettuale di Varsavia-Śródmieście, chiedendo varie voci di risarcimento.
Il giudice polacco si è rivolto alla Corte di giustizia perché interpreti la direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché i principi di efficacia, certezza del diritto e proporzionalità, alla luce delle previsioni della legge nazionale polacca sulle conseguenze della dichiarazione di nullità del contratto di mutuo.
L’Avvocato generale Collins renderà le proprie conclusioni.
[Documenti di riferimento C-520/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-520/21)
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
Corte di giustizia
dell’Unione europea
Lussemburgo L-2925
» curia.europa.eu
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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[cid:image002.png@01D52C0D.E2ED57E0]
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
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